Tesi etd-11232016-164522 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
QUAGLIA, GIULIA
URN
etd-11232016-164522
Titolo
L'esecuzione del concordato preventivo
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Cecchella, Claudio
Parole chiave
- concordato
- concorsuali
- diritto
- esecuzione
- fallimentare
- procedure
Data inizio appello
14/12/2016
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
14/12/2086
Riassunto
Nel sistema originario il concordato preventivo era strutturato come una procedura sostanzialmente liquidatoria, in cui il debitore, ex art. 161 l.fall., poteva decidere se richiedere un concordato con garanzia, oppure un concordato con cessio bonorum (come abbiamo visto, nella prassi andò a svilupparsi un terzo modello concordatario, ovvero il concordato misto). Tali modelli erano disciplinati dalla legge, ed in essi si registrava una forte ingerenza dell’autorità giudiziaria. Le riforme normative hanno condotto ad un nuovo concordato preventivo, il quale si afferma come uno strumento dalle molteplici sfaccettature, in grado di rispondere tanto a finalità liquidatorie dell’impresa, quanto a finalità conservative della stessa. Per giungere a concordati dalle svariate soluzioni è stato necessario compiere due importanti passi: la detipizzazione del piano concordatario e la flessibilità della proposta concordataria.
Bisognerà attendere il Decreto Sviluppo per veder apparire nella scena delle procedure concordatarie l’ingresso dei concordati in continuità e con riserva. Ciò che ha spinto il legislatore nel 2012 a dar vita a tali modelli concordatari è sicuramente l’esigenza di conservare l’impresa, e con essa anche il patrimonio dell’imprenditore, per quanto attiene al concordato in continuità aziendale; mentre in riferimento al concordato con riserva, il legislatore ha introdotto la possibilità di presentare un ricorso con riserva del piano concordatario e della documentazione allegata, ex art. 161 l.fall., per favorire ancor di più una soluzione “concordata” della liquidazione del patrimonio dell’imprenditore.
Come si è avuto modo di evidenziare, le maggiori problematiche riscontrate in fase esecutiva, sono dovute all’assenza di una specifica disciplina; e questo appare ancor più evidente nell’ipotesi di concordato in continuità aziendale. Analizzando la fase esecutiva, infine, appare necessario operare una diversificazione fra i concordati che prevedono la cessione dei beni, in cui l’organo deputato all’esecuzione è il liquidatore, e quelli che prevedono altri metodi di soddisfazione dei creditori, nei quali l’esecuzione è integralmente affidata alla persona del debitore. Un’esecuzione cosi differente fra i due tipi di concordati può trovare una valida spiegazione nel fatto che il concordato con cessione dei beni rappresenta oggi l’eredità di un modello sviluppato nel passato.
Bisognerà attendere il Decreto Sviluppo per veder apparire nella scena delle procedure concordatarie l’ingresso dei concordati in continuità e con riserva. Ciò che ha spinto il legislatore nel 2012 a dar vita a tali modelli concordatari è sicuramente l’esigenza di conservare l’impresa, e con essa anche il patrimonio dell’imprenditore, per quanto attiene al concordato in continuità aziendale; mentre in riferimento al concordato con riserva, il legislatore ha introdotto la possibilità di presentare un ricorso con riserva del piano concordatario e della documentazione allegata, ex art. 161 l.fall., per favorire ancor di più una soluzione “concordata” della liquidazione del patrimonio dell’imprenditore.
Come si è avuto modo di evidenziare, le maggiori problematiche riscontrate in fase esecutiva, sono dovute all’assenza di una specifica disciplina; e questo appare ancor più evidente nell’ipotesi di concordato in continuità aziendale. Analizzando la fase esecutiva, infine, appare necessario operare una diversificazione fra i concordati che prevedono la cessione dei beni, in cui l’organo deputato all’esecuzione è il liquidatore, e quelli che prevedono altri metodi di soddisfazione dei creditori, nei quali l’esecuzione è integralmente affidata alla persona del debitore. Un’esecuzione cosi differente fra i due tipi di concordati può trovare una valida spiegazione nel fatto che il concordato con cessione dei beni rappresenta oggi l’eredità di un modello sviluppato nel passato.
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