Tesi etd-11182025-080545 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
LEGNAME, CRISTINA
URN
etd-11182025-080545
Titolo
La valorizzazione dei principi contabili nella determinazione del reddito d'impresa: evoluzione del principio di derivazione rafforzata alla luce del nuovo OIC 34
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Dott. Allegrini, Marco
Parole chiave
- derivazione rafforzata
- OIC 34
- principi contabili
- reddito
- ricavi
- risultato civilistico
Data inizio appello
10/12/2025
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
10/12/2095
Riassunto
L'interazione tra la disciplina contabile e la normativa tributaria rappresenta uno dei temi di maggiore interesse nell'ordinamento giuridico italiano. L'evolversi del contesto economico ha condotto all’affermazione del principio di derivazione rafforzata, elevandolo a principio cardine per la determinazione del reddito imponibile e consolidando un avvicinamento delle regole fiscali ali criteri contabili. Dall’analisi del quadro normativo, si evince come la volontà del legislatore sia stata orientata a conferire un’importanza sempre più centrale al bilancio redatto in conformità ai principi contabili, quale documento di riferimento per la determinazione del reddito di impresa.
Il principio di derivazione rafforzata ex articolo 83, comma 1 del Tuir (applicabile alle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e nazionali, diverse dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice Civile) attribuisce infatti rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili applicati.
Un risultato raggiunto a seguito di numerosi interventi normativi: inizialmente il principio di derivazione rafforzata trovava applicazione solo per le imprese che redigevano il bilancio secondo principi contabili internazionali, ed esteso alle imprese che redigono il bilancio in conformità agli OIC solo a seguito della riforma introdotta dal D.L. 244/2016, ad eccezione delle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice Civile. Per queste ultime, si è recentemente assistito ad un’importante evoluzione che prevede l’estensione del principio a tali soggetti qualora optino per la redazione del bilancio in forma abbreviata, promuovendo un avvicinamento del sistema fiscale alla disciplina contabile anche per le realtà di minori dimensioni.
In tale contesto si inserisce il recente principio contabile nazionale OIC 34 “Ricavi”, sopperendo alla mancanza di un sistema di regole unitario per la contabilizzazione dei ricavi derivanti da contratti con clienti. Due erano i possibili approcci che si sarebbero potuti perseguire, così come evidenziato nel Discussion Paper emanato dall’OIC:
• L’approccio A, secondo cui sarebbe stato disposto un unico principio contabile, nel quale sarebbero confluite le disposizioni in materia di ricavi contenute nell’OIC 15 Crediti e OIC 23 Lavori in corso su ordinazione. Il nuovo principio avrebbe assunto quale regola base la separazione del contratto in singole unità elementari di contabilizzazione da declinare diversamente nell’ambito delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizio e dei lavori in corso su ordinazione.
• L’approccio B, il quale prevedeva l’elaborazione di un unico principio contabile basato sempre sulla regola di segmentazione del contratto di vendita, ma prescindendo dalla distinzione tra vendita di beni, prestazioni di servizi e lavori in corso su ordinazione e postulando dunque un’unica regola da applicare a ciascuna delle singole unità elementari di contabilizzazione identificate a prescindere dalla tipologia di ricavo.
Ispirandosi all’IFRS 15 “Revenue from Contracts with Costumers”, il nuovo principio adotta quest’ultimo approccio e propone una procedura articolata in 4 fasi: determinazione del prezzo complessivo del contratto, identificazione delle unità elementari di contabilizzazione, valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione e rilevazione dei ricavi. Alla luce delle numerose analogie con il principio internazionale e in assenza di una specifica disciplina di coordinamento, il trattamento fiscale dei ricavi è stato inizialmente assoggettato alla disciplina delineata dal D.M. 10 gennaio 2018, recante le disposizioni di coordinamento fiscale dell’IFRS 15. Si giunge successivamente all’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2025 il quale, in linea con l’orientamento perseguito dal legislatore fiscale e ad eccezione di specifiche fattispecie dettagliatamente disciplinate, promuove l’applicazione del principio di derivazione rafforzata riconoscendo ai criteri di contabilizzazione descritti nell’OIC 34 rilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa.
Il principio di derivazione rafforzata ex articolo 83, comma 1 del Tuir (applicabile alle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e nazionali, diverse dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice Civile) attribuisce infatti rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili applicati.
Un risultato raggiunto a seguito di numerosi interventi normativi: inizialmente il principio di derivazione rafforzata trovava applicazione solo per le imprese che redigevano il bilancio secondo principi contabili internazionali, ed esteso alle imprese che redigono il bilancio in conformità agli OIC solo a seguito della riforma introdotta dal D.L. 244/2016, ad eccezione delle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice Civile. Per queste ultime, si è recentemente assistito ad un’importante evoluzione che prevede l’estensione del principio a tali soggetti qualora optino per la redazione del bilancio in forma abbreviata, promuovendo un avvicinamento del sistema fiscale alla disciplina contabile anche per le realtà di minori dimensioni.
In tale contesto si inserisce il recente principio contabile nazionale OIC 34 “Ricavi”, sopperendo alla mancanza di un sistema di regole unitario per la contabilizzazione dei ricavi derivanti da contratti con clienti. Due erano i possibili approcci che si sarebbero potuti perseguire, così come evidenziato nel Discussion Paper emanato dall’OIC:
• L’approccio A, secondo cui sarebbe stato disposto un unico principio contabile, nel quale sarebbero confluite le disposizioni in materia di ricavi contenute nell’OIC 15 Crediti e OIC 23 Lavori in corso su ordinazione. Il nuovo principio avrebbe assunto quale regola base la separazione del contratto in singole unità elementari di contabilizzazione da declinare diversamente nell’ambito delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizio e dei lavori in corso su ordinazione.
• L’approccio B, il quale prevedeva l’elaborazione di un unico principio contabile basato sempre sulla regola di segmentazione del contratto di vendita, ma prescindendo dalla distinzione tra vendita di beni, prestazioni di servizi e lavori in corso su ordinazione e postulando dunque un’unica regola da applicare a ciascuna delle singole unità elementari di contabilizzazione identificate a prescindere dalla tipologia di ricavo.
Ispirandosi all’IFRS 15 “Revenue from Contracts with Costumers”, il nuovo principio adotta quest’ultimo approccio e propone una procedura articolata in 4 fasi: determinazione del prezzo complessivo del contratto, identificazione delle unità elementari di contabilizzazione, valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione e rilevazione dei ricavi. Alla luce delle numerose analogie con il principio internazionale e in assenza di una specifica disciplina di coordinamento, il trattamento fiscale dei ricavi è stato inizialmente assoggettato alla disciplina delineata dal D.M. 10 gennaio 2018, recante le disposizioni di coordinamento fiscale dell’IFRS 15. Si giunge successivamente all’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2025 il quale, in linea con l’orientamento perseguito dal legislatore fiscale e ad eccezione di specifiche fattispecie dettagliatamente disciplinate, promuove l’applicazione del principio di derivazione rafforzata riconoscendo ai criteri di contabilizzazione descritti nell’OIC 34 rilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa.
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