Tesi etd-11132025-122127 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
SALVADORI, TOMMASO
URN
etd-11132025-122127
Titolo
L'UP Package e il Tribunale Unificato dei Brevetti: luci e ombre
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Kutufà, Ilaria
Parole chiave
- brevetto unitario
- pacchetto brevetto europeo
- tribunale unificato dei brevetti
Data inizio appello
01/12/2025
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
In un contesto globale sempre più competitivo e che punta all’innovazione continua le regole che tutelano gli sforzi inventivi dei soggetti del mercato acquistano una rilevanza fondamentale e di primo piano. Il bilanciamento di interessi che deve essere posto alla base di ogni discussione legislativa in materia, quello che vede da una parte gli interessi degli inventori ad ottenere un diritto di esclusiva sul loro creato e dall’altra la tutela del libero mercato e dello sviluppo tecnologico, risulta spesso di non pacifica risoluzione. Quello che proponiamo di analizzare in questa tesi è una delle soluzioni cui si è addivenuti nel panorama europeo e, in particolare, ai più recenti sviluppi relativi ad un brevetto europeo unificato i cui effetti, cosiddetti unitari, dovrebbero ripercuotersi non più singolarmente su ogni Stato membro ma interamente su tutti gli Stati partecipanti gli Accordi e i Regolamenti oggetto di esame. L’UP package è proprio quell’insieme normativo che delinea i fondamenti della disciplina e si compone, ufficialmente, di due Regolamenti europei, il 1257/2012 e il 1260/2012, e dall’Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti (2013/C 175/01).
Nel Primo Capitolo della tesi andremo ad analizzare la storia, da un punto di vista europeo, della disciplina in materia di proprietà intellettuale partendo dai primi riferimenti ad un qualcosa di simile all’attuale concezione di diritto di esclusiva, che si ritrovano descritti già nel territorio della Magna Grecia circa tre secoli avanti Cristo fino ad arrivare ai più moderni scritti internazionali della metà del XIX secolo, in particolare la Convenzione di Parigi del 1883, e a quelli del secondo dopo guerra come il Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 1970 e l’Accordo TRIPS del 1994. Contemporaneamente agli sviluppi internazionali la allora giovane Comunità Europea avvia le prime legislazioni sull’argomento e analizzeremo nello specifico la Convenzione di Monaco del 1973 (CBE), fondamento ancora attuale della disciplina brevettuale sostanziale e che forma il brevetto europeo “tradizionale”, e la Convenzione sul brevetto comunitario le cui idee culmineranno in tempi attuali nell’approvazione e successiva entrata in vigore del Pacchetto normativo sul brevetto europeo ad effetti unitari. Il Capitolo termina con una rassegna delle opinioni dei principali esponenti dottrinali in materia i quali sono tutt’altro che concordi nella descrizione del Pacchetto e degli effetti che questo avrà sul sistema brevettuale europeo e, in particolare, sui liberi mercati.
Nel Capitolo Secondo ci occuperemo di decodificare la disciplina sostanziale del brevetto europeo “unitario” composta, appunto, da due Regolamenti, il 1257 e il 1260 entrambi del 2012, e rispettivamente inerenti il primo all’istituzione di una cooperazione rafforzata per creare una tutela brevettuale unitaria e contenente le principali norme in relazione al nuovo effetto unitario, il secondo regolando sui profili di traduzione, tema che nel corso dell’evoluzione della disciplina brevettuale ha costituito fonte di controversie e discussioni tra Stati e giuristi. Nello specifico il primo Regolamento, cui inevitabilmente si dedica buona parte della sezione, norma sulla stessa istituzione degli effetti unitari (di fatti effettivamente non si crea un nuovo brevetto ma si aggiunge un effetto unitario a quello concesso dall’Ufficio Europeo dei Brevetti secondo la Convenzione di Monaco) ovvero sulle conseguenze derivanti da un’eventuale concessione che avranno un’unica validità territoriale producendo gli stessi effetti giuridici in tutti gli Stati partecipanti, delinea quindi l’ambito territoriale di effettività di tali derivazioni e regola sull’amministrazione di questi. Oltre a ciò si analizzeranno anche alcune criticità, come quelle che emergono dall’articolo 7 dello stesso Regolamento, oltre che le problematiche derivanti non da quanto dettato dall’atto europeo ma da quanto non detto, evidenziando alcuni profili di non disciplina da cui insorgono questioni la cui risoluzione è affidata alla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Infine sarà trattato della convivenza tra le varie tipologie di privative sull’invenzione in quanto l’istituzione di effetti unitari ad un brevetto europeo concesso dall’Ufficio europeo dei Brevetti non comporta, come detto, il venire meno del brevetto europeo cosiddetto “tradizionale” ma, neppure, l’eliminazione del brevetto nazionale, quello più risalente nel tempo e che si coordinerà in modo diverso a seconda del brevetto europeo con cui ha relazioni.
Il Capitolo Terzo, invece, tratterà nello specifico dell’Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e delle novità conseguenti alla formazione di una giurisdizione unificata. L’analisi che si effettuerà sarà coerente con l’ordine sistematico del testo delineando, dunque, in primis la struttura del Tribunale, che si compone di un primo grado, di un appello, e di altri organi amministrativo/contabili, della composizione dei collegi giudicanti (questione di non semplice risoluzione in quanto, essendo un Tribunale sovranazionale, deve garantire le caratteristiche di indipendenza e terzietà), in secondo luogo della competenza della Corte, specificando le questioni che ivi possono essere trattate e la suddivisione di queste all’interno della complessa struttura, per, infine, chiudere la spiegazione del corpo principale normativo evidenziando le caratteristiche del Regolamento di Procedura, un atto che coadiuva l’Accordo istitutivo nella disciplina procedimentale, e, conseguentemente, i principi generali su cui si fonda il procedimento giudiziario dinanzi a questo nuovo Tribunale. Tratteremo poi anche del regime transitorio che si è instaurato dall’entrata in vigore dell’Accordo e che, ad oggi, rende ancora non pienamente funzionante quanto redatto nei vari Regolamenti/Accordi e, infine, brevemente analizzeremo altri due sistemi extra-Unionali relativi alla disciplina brevettuale, in particolare quello degli Stati Uniti e quello della Cina, ponendo attenzione alle somiglianze ed alle differenze di questi con il sistema europeo.
Nel Primo Capitolo della tesi andremo ad analizzare la storia, da un punto di vista europeo, della disciplina in materia di proprietà intellettuale partendo dai primi riferimenti ad un qualcosa di simile all’attuale concezione di diritto di esclusiva, che si ritrovano descritti già nel territorio della Magna Grecia circa tre secoli avanti Cristo fino ad arrivare ai più moderni scritti internazionali della metà del XIX secolo, in particolare la Convenzione di Parigi del 1883, e a quelli del secondo dopo guerra come il Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 1970 e l’Accordo TRIPS del 1994. Contemporaneamente agli sviluppi internazionali la allora giovane Comunità Europea avvia le prime legislazioni sull’argomento e analizzeremo nello specifico la Convenzione di Monaco del 1973 (CBE), fondamento ancora attuale della disciplina brevettuale sostanziale e che forma il brevetto europeo “tradizionale”, e la Convenzione sul brevetto comunitario le cui idee culmineranno in tempi attuali nell’approvazione e successiva entrata in vigore del Pacchetto normativo sul brevetto europeo ad effetti unitari. Il Capitolo termina con una rassegna delle opinioni dei principali esponenti dottrinali in materia i quali sono tutt’altro che concordi nella descrizione del Pacchetto e degli effetti che questo avrà sul sistema brevettuale europeo e, in particolare, sui liberi mercati.
Nel Capitolo Secondo ci occuperemo di decodificare la disciplina sostanziale del brevetto europeo “unitario” composta, appunto, da due Regolamenti, il 1257 e il 1260 entrambi del 2012, e rispettivamente inerenti il primo all’istituzione di una cooperazione rafforzata per creare una tutela brevettuale unitaria e contenente le principali norme in relazione al nuovo effetto unitario, il secondo regolando sui profili di traduzione, tema che nel corso dell’evoluzione della disciplina brevettuale ha costituito fonte di controversie e discussioni tra Stati e giuristi. Nello specifico il primo Regolamento, cui inevitabilmente si dedica buona parte della sezione, norma sulla stessa istituzione degli effetti unitari (di fatti effettivamente non si crea un nuovo brevetto ma si aggiunge un effetto unitario a quello concesso dall’Ufficio Europeo dei Brevetti secondo la Convenzione di Monaco) ovvero sulle conseguenze derivanti da un’eventuale concessione che avranno un’unica validità territoriale producendo gli stessi effetti giuridici in tutti gli Stati partecipanti, delinea quindi l’ambito territoriale di effettività di tali derivazioni e regola sull’amministrazione di questi. Oltre a ciò si analizzeranno anche alcune criticità, come quelle che emergono dall’articolo 7 dello stesso Regolamento, oltre che le problematiche derivanti non da quanto dettato dall’atto europeo ma da quanto non detto, evidenziando alcuni profili di non disciplina da cui insorgono questioni la cui risoluzione è affidata alla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Infine sarà trattato della convivenza tra le varie tipologie di privative sull’invenzione in quanto l’istituzione di effetti unitari ad un brevetto europeo concesso dall’Ufficio europeo dei Brevetti non comporta, come detto, il venire meno del brevetto europeo cosiddetto “tradizionale” ma, neppure, l’eliminazione del brevetto nazionale, quello più risalente nel tempo e che si coordinerà in modo diverso a seconda del brevetto europeo con cui ha relazioni.
Il Capitolo Terzo, invece, tratterà nello specifico dell’Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e delle novità conseguenti alla formazione di una giurisdizione unificata. L’analisi che si effettuerà sarà coerente con l’ordine sistematico del testo delineando, dunque, in primis la struttura del Tribunale, che si compone di un primo grado, di un appello, e di altri organi amministrativo/contabili, della composizione dei collegi giudicanti (questione di non semplice risoluzione in quanto, essendo un Tribunale sovranazionale, deve garantire le caratteristiche di indipendenza e terzietà), in secondo luogo della competenza della Corte, specificando le questioni che ivi possono essere trattate e la suddivisione di queste all’interno della complessa struttura, per, infine, chiudere la spiegazione del corpo principale normativo evidenziando le caratteristiche del Regolamento di Procedura, un atto che coadiuva l’Accordo istitutivo nella disciplina procedimentale, e, conseguentemente, i principi generali su cui si fonda il procedimento giudiziario dinanzi a questo nuovo Tribunale. Tratteremo poi anche del regime transitorio che si è instaurato dall’entrata in vigore dell’Accordo e che, ad oggi, rende ancora non pienamente funzionante quanto redatto nei vari Regolamenti/Accordi e, infine, brevemente analizzeremo altri due sistemi extra-Unionali relativi alla disciplina brevettuale, in particolare quello degli Stati Uniti e quello della Cina, ponendo attenzione alle somiglianze ed alle differenze di questi con il sistema europeo.
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