Tesi etd-10312025-122834 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
AGUS, ADELASIA ELEONORA ANNA
URN
etd-10312025-122834
Titolo
Categoria e rappresentatività tra l'ordinamento costituzionale e intersindacale
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Galardi, Raffaele
Parole chiave
- Articolo 39 C.
- Categoria
- Contratto collettivo
- Legge sindacale
- Ordinamento intersindacale
- Pluralismo sindacale
- Rappresentatività
Data inizio appello
01/12/2025
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il presente elaborato prende avvio da una ricostruzione complessiva dell’ordinamento sindacale italiano, condotta attraverso la lente del pluralismo sindacale, principio fondativo dell’ordinamento repubblicano e tratto qualificante dell’art. 39 C., norma cardine in materia di libertà sindacale. Il pluralismo, assunto dal Costituente quale elemento necessario per determinare una cesura netta rispetto alla struttura dell’ordinamento corporativo, costituisce al tempo stesso il presupposto e il limite entro cui deve collocarsi l’azione collettiva. La struttura dell’art. 39 C., nei suoi commi 2-4, appare infatti finalizzata a coniugare la piena libertà sindacale garantita dal primo comma con l’esigenza di assicurare ai lavoratori una regolazione uniforme mediante la estensione generalizzata del contratto collettivo alla categoria di riferimento.
Il mancato recepimento del meccanismo costituzionale della registrazione e della rappresentanza unitaria ha tuttavia lasciato irrealizzata quella sintesi tra libertà sindacale ed efficacia erga omnes che il Costituente aveva immaginato quale contrappeso democratico ad un intervento diretto del legislatore nella materia sindacale. L’opposizione delle confederazioni maggiori all’attuazione del modello delineato dall’art. 39 C. ha infine determinato il consolidarsi di un ordinamento sindacale fondato sulla capacità degli stessi sindacati di veicolare gli interessi della categoria attraverso la forza, intesa quale capacità di organizzare le masse e, in funzione ancillare, sulle regole di diritto comune, entro il quale l’autonomia collettiva esercita un ruolo primario nella definizione dell’assetto contrattuale e dei suoi ambiti soggettivi di applicazione. In questo quadro, l’intervento legislativo non solo si è limitato a misure occasionali o settoriali, senza mai giungere alla costruzione di una disciplina organica dell’attività sindacale ma ha sostanzialmente abbandonato la prospettiva della stessa necessità di una legge sindacale che anzi avrebbe comportato una sostanziale diminuzione di quella libertà espressa nel primo comma dell’art. 39 C. e attuata nell’ordinamento intersindacale.
L’assenza di un apparato normativo di coordinamento non aveva inizialmente fatto emergere criticità rilevanti, in un contesto economico relativamente stabile e strutturato secondo comparti produttivi chiaramente individuabili. Le profonde trasformazioni economiche e culturali hanno tuttavia incrinato l’equilibrio del sistema, esponendone la vulnerabilità strutturale: la proliferazione delle sigle sindacali, la moltiplicazione dei livelli contrattuali, la sovrapposizione degli ambiti categoriali e l’eterogeneità dei modelli organizzativi hanno generato un quadro profondamente frammentato, in cui il pluralismo, da valore essenziale della democrazia sindacale, si è progressivamente trasformato in fattore patogeno, capace di compromettere la certezza dei rapporti collettivi e la tutela dei lavoratori.
In questo scenario suole concentrarsi due concetti fondamentali del diritto sindacale che in quanto direttamente discendenti dall’art. 39 C. hanno subito una significativa evoluzione, fortemente influenzate dalle letture offerte a quello stesso art. 39 C. e dalla sostanziale evoluzione del sistema in chiave di autonomia collettiva. La categoria, abbandonata la sua matrice ontologica propria dell’ordinamento corporativo e svincolata da qualsiasi predeterminazione normativa, è divenuta il prodotto dell’attività di perimetrazione negoziale operata dalle parti sociali. La rappresentatività, a sua volta, da qualità attribuita senza difficoltà in un panorama sostanzialmente unitario ha subito una crescente funzionalità supplettiva volta all’attribuzione in capo ai contratti collettivi così qualificati, delle funzioni altre e che, alla luce del mutato quadro sindacale ha assunto forme differenti. Il risultato è un sistema nel quale le categorie sono molteplici e mutevoli, frutto dell’autonoma definizione degli spazi contrattuali, mentre la rappresentatività assume la veste di criterio di scelta fondativo di funzioni altre rispetto a quelle che le erano state attribuite.
In questo sistema votato ad un pluralismo caotico le regole di diritto comune, seppur arricchite dagli interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, si sono rivelate insufficienti a fronte della crescente complessità del sistema. Il contenzioso in materia di conflitti tra contratti collettivi, l’affermarsi dell’art. 36 Cost. quale parametro di sufficienza retributiva in funzione supplettiva rispetto all’attuazione del congegno del trentanove e la perdurante sovrapposizione di ambiti categoriali hanno evidenziato una domanda di certezza normativa, che si traduce nell’esigenza di una legge sindacale in grado di intervenire sui concetti di categoria e rappresentatività per ricondurre a sistema i fenomeni degenerativi generati dall’anomia regolativa.
L’intervento legislativo auspicato non può tuttavia prescindere dalle strutture fondamentali su cui l’ordinamento sindacale si regge: la categoria, quale ambito oggettivo di esplicazione della contrattazione collettiva, e la rappresentatività, quale criterio legittimante l’efficacia dell’azione sindacale. I due concetti, strettamente interconnessi, rappresentano il punto di massima tensione tra libertà sindacale e uniformità della regolazione collettiva, e riflettono, lungo un percorso che dal corporativismo conduce sino ai giorni nostri, le difficoltà di coniugare il principio pluralistico dell’art. 39 Cost. con le esigenze di certezza e funzionalità del sistema.
Il presente studio si inserisce dunque in questo dibattito, ricostruendo criticamente l’evoluzione dei concetti di categoria e rappresentatività nel diritto sindacale italiano e analizzando come la loro persistente indeterminatezza abbia favorito un sistema fortemente dipendente dall’interpretazione giurisprudenziale e dai prodotti dell’autonomia collettiva. Ne emerge un quadro nel quale il pluralismo, pur essendo principio costituzionale irrinunciabile, richiede un intervento legislativo che ne contenga le derive patologiche e riaffermi un equilibrio coerente con la funzione protettiva che la Costituzione attribuisce al sindacato.
Il mancato recepimento del meccanismo costituzionale della registrazione e della rappresentanza unitaria ha tuttavia lasciato irrealizzata quella sintesi tra libertà sindacale ed efficacia erga omnes che il Costituente aveva immaginato quale contrappeso democratico ad un intervento diretto del legislatore nella materia sindacale. L’opposizione delle confederazioni maggiori all’attuazione del modello delineato dall’art. 39 C. ha infine determinato il consolidarsi di un ordinamento sindacale fondato sulla capacità degli stessi sindacati di veicolare gli interessi della categoria attraverso la forza, intesa quale capacità di organizzare le masse e, in funzione ancillare, sulle regole di diritto comune, entro il quale l’autonomia collettiva esercita un ruolo primario nella definizione dell’assetto contrattuale e dei suoi ambiti soggettivi di applicazione. In questo quadro, l’intervento legislativo non solo si è limitato a misure occasionali o settoriali, senza mai giungere alla costruzione di una disciplina organica dell’attività sindacale ma ha sostanzialmente abbandonato la prospettiva della stessa necessità di una legge sindacale che anzi avrebbe comportato una sostanziale diminuzione di quella libertà espressa nel primo comma dell’art. 39 C. e attuata nell’ordinamento intersindacale.
L’assenza di un apparato normativo di coordinamento non aveva inizialmente fatto emergere criticità rilevanti, in un contesto economico relativamente stabile e strutturato secondo comparti produttivi chiaramente individuabili. Le profonde trasformazioni economiche e culturali hanno tuttavia incrinato l’equilibrio del sistema, esponendone la vulnerabilità strutturale: la proliferazione delle sigle sindacali, la moltiplicazione dei livelli contrattuali, la sovrapposizione degli ambiti categoriali e l’eterogeneità dei modelli organizzativi hanno generato un quadro profondamente frammentato, in cui il pluralismo, da valore essenziale della democrazia sindacale, si è progressivamente trasformato in fattore patogeno, capace di compromettere la certezza dei rapporti collettivi e la tutela dei lavoratori.
In questo scenario suole concentrarsi due concetti fondamentali del diritto sindacale che in quanto direttamente discendenti dall’art. 39 C. hanno subito una significativa evoluzione, fortemente influenzate dalle letture offerte a quello stesso art. 39 C. e dalla sostanziale evoluzione del sistema in chiave di autonomia collettiva. La categoria, abbandonata la sua matrice ontologica propria dell’ordinamento corporativo e svincolata da qualsiasi predeterminazione normativa, è divenuta il prodotto dell’attività di perimetrazione negoziale operata dalle parti sociali. La rappresentatività, a sua volta, da qualità attribuita senza difficoltà in un panorama sostanzialmente unitario ha subito una crescente funzionalità supplettiva volta all’attribuzione in capo ai contratti collettivi così qualificati, delle funzioni altre e che, alla luce del mutato quadro sindacale ha assunto forme differenti. Il risultato è un sistema nel quale le categorie sono molteplici e mutevoli, frutto dell’autonoma definizione degli spazi contrattuali, mentre la rappresentatività assume la veste di criterio di scelta fondativo di funzioni altre rispetto a quelle che le erano state attribuite.
In questo sistema votato ad un pluralismo caotico le regole di diritto comune, seppur arricchite dagli interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, si sono rivelate insufficienti a fronte della crescente complessità del sistema. Il contenzioso in materia di conflitti tra contratti collettivi, l’affermarsi dell’art. 36 Cost. quale parametro di sufficienza retributiva in funzione supplettiva rispetto all’attuazione del congegno del trentanove e la perdurante sovrapposizione di ambiti categoriali hanno evidenziato una domanda di certezza normativa, che si traduce nell’esigenza di una legge sindacale in grado di intervenire sui concetti di categoria e rappresentatività per ricondurre a sistema i fenomeni degenerativi generati dall’anomia regolativa.
L’intervento legislativo auspicato non può tuttavia prescindere dalle strutture fondamentali su cui l’ordinamento sindacale si regge: la categoria, quale ambito oggettivo di esplicazione della contrattazione collettiva, e la rappresentatività, quale criterio legittimante l’efficacia dell’azione sindacale. I due concetti, strettamente interconnessi, rappresentano il punto di massima tensione tra libertà sindacale e uniformità della regolazione collettiva, e riflettono, lungo un percorso che dal corporativismo conduce sino ai giorni nostri, le difficoltà di coniugare il principio pluralistico dell’art. 39 Cost. con le esigenze di certezza e funzionalità del sistema.
Il presente studio si inserisce dunque in questo dibattito, ricostruendo criticamente l’evoluzione dei concetti di categoria e rappresentatività nel diritto sindacale italiano e analizzando come la loro persistente indeterminatezza abbia favorito un sistema fortemente dipendente dall’interpretazione giurisprudenziale e dai prodotti dell’autonomia collettiva. Ne emerge un quadro nel quale il pluralismo, pur essendo principio costituzionale irrinunciabile, richiede un intervento legislativo che ne contenga le derive patologiche e riaffermi un equilibrio coerente con la funzione protettiva che la Costituzione attribuisce al sindacato.
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