Tesi etd-09232024-144707 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
BIRETTI, GIORGIA
URN
etd-09232024-144707
Titolo
La liquidazione giudiziale di gruppo: analisi dell'azione revocatoria infragruppo e della figura del curatore.
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof. Benedetti, Lorenzo
Parole chiave
- Liquidazione giudiziale di gruppo
Data inizio appello
16/10/2024
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
16/10/2094
Riassunto
Nella realtà economica contemporanea, le imprese che presentano un maggior rilievo nel mercato nazionale ed internazionale sono prevalentemente organizzate in gruppi di società. La legge fallimentare aveva completamente trascurato l’esistenza di tali gruppi, principalmente in quanto il fenomeno risulta essere relativamente recente. Il legislatore è però intervenuto regolando la nuova disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il fenomeno economico del gruppo di imprese ha avuto una crescente diffusione nel contesto nazionale italiano, fino a costituire la forma organizzativa e la struttura giuridica maggiormente utilizzata per l’esercizio dell’attività economica di tutte le grandi imprese nazionali e multinazionali. Infatti, avvalendosi di una struttura plurisoggettiva o pluriordinamentale, in presenza di gruppi multinazionali, è in grado di determinare significativi vantaggi legati alla riduzione delle responsabilità all’interno dell’asset societario, alle sinergie presenti tra le varie imprese che ne fanno parte e al contempo una differenziazione nel finanziamento degli investimenti eventualmente effettuati su larga scala.
Le singole imprese appartenenti al gruppo soggiacciono al perseguimento di una direzione cosiddetta “unitaria” rispondendo all’influenza dominante di un’unica società, la capogruppo, che le controlla direttamente o indirettamente, dirigendone l’attività di impresa secondo un disegno unitario e soprattutto finalizzato al perseguimento di un obiettivo comune. La dicotomia tra il principio della soggettività distinta delle varie imprese e della formale indipendenza giuridica delle società del gruppo, con l’unità economico-sostanziale che lo caratterizza ha prodotto i suoi effetti sulle vicende della crisi e dell’insolvenza.
A tal riguardo il legislatore, che si era, per l’appunto, dimostrato per lungo tempo restio a delineare nel contesto delle procedure “concorsuali” una normativa di dettaglio per il fenomeno relativo ai gruppi, ha agito introducendola dapprima con la Legge n.155 del 19 ottobre 2017, attuata tramite il D.Lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14.
Il legislatore ha infatti considerato che, quando si è in presenza di un gruppo di imprese, le interrelazioni tra realtà societarie possono comportare una elevata diffusione della crisi rendendo necessario affrontare tale situazione in un’ottica unitaria e coordinata del fenomeno “gruppo”, applicando il principio di unitarietà della disciplina a tutte le procedure: concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento e liquidazione giudiziale.
Il Codice della crisi, oltre a fornire per la prima volta una definizione di “gruppo”, ha inoltre dettato una disciplina ad hoc e con intenti di organicità riguardo alcune norme in tema di revocatoria e postergazione, che necessitano tuttavia di un “vicendevole coordinamento”, oltre che di una lettura unitamente con le norme codicistiche rimaste in vigore e alle quali la nuova disciplina tende a sovrapporsi.
Spicca inoltre tra le novità una maggiore autonomia nel ruolo del curatore, che nel caso di crisi di gruppo può essere eventualmente nominato come organo unico per tutte le società che partecipano alla procedura se non sussistono “specifiche ragioni” che prevedano lo smembramento della procedura o eventualmente la nomina di ulteriori curatori o curatori speciali.
Il fenomeno economico del gruppo di imprese ha avuto una crescente diffusione nel contesto nazionale italiano, fino a costituire la forma organizzativa e la struttura giuridica maggiormente utilizzata per l’esercizio dell’attività economica di tutte le grandi imprese nazionali e multinazionali. Infatti, avvalendosi di una struttura plurisoggettiva o pluriordinamentale, in presenza di gruppi multinazionali, è in grado di determinare significativi vantaggi legati alla riduzione delle responsabilità all’interno dell’asset societario, alle sinergie presenti tra le varie imprese che ne fanno parte e al contempo una differenziazione nel finanziamento degli investimenti eventualmente effettuati su larga scala.
Le singole imprese appartenenti al gruppo soggiacciono al perseguimento di una direzione cosiddetta “unitaria” rispondendo all’influenza dominante di un’unica società, la capogruppo, che le controlla direttamente o indirettamente, dirigendone l’attività di impresa secondo un disegno unitario e soprattutto finalizzato al perseguimento di un obiettivo comune. La dicotomia tra il principio della soggettività distinta delle varie imprese e della formale indipendenza giuridica delle società del gruppo, con l’unità economico-sostanziale che lo caratterizza ha prodotto i suoi effetti sulle vicende della crisi e dell’insolvenza.
A tal riguardo il legislatore, che si era, per l’appunto, dimostrato per lungo tempo restio a delineare nel contesto delle procedure “concorsuali” una normativa di dettaglio per il fenomeno relativo ai gruppi, ha agito introducendola dapprima con la Legge n.155 del 19 ottobre 2017, attuata tramite il D.Lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14.
Il legislatore ha infatti considerato che, quando si è in presenza di un gruppo di imprese, le interrelazioni tra realtà societarie possono comportare una elevata diffusione della crisi rendendo necessario affrontare tale situazione in un’ottica unitaria e coordinata del fenomeno “gruppo”, applicando il principio di unitarietà della disciplina a tutte le procedure: concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento e liquidazione giudiziale.
Il Codice della crisi, oltre a fornire per la prima volta una definizione di “gruppo”, ha inoltre dettato una disciplina ad hoc e con intenti di organicità riguardo alcune norme in tema di revocatoria e postergazione, che necessitano tuttavia di un “vicendevole coordinamento”, oltre che di una lettura unitamente con le norme codicistiche rimaste in vigore e alle quali la nuova disciplina tende a sovrapporsi.
Spicca inoltre tra le novità una maggiore autonomia nel ruolo del curatore, che nel caso di crisi di gruppo può essere eventualmente nominato come organo unico per tutte le società che partecipano alla procedura se non sussistono “specifiche ragioni” che prevedano lo smembramento della procedura o eventualmente la nomina di ulteriori curatori o curatori speciali.
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