Tesi etd-09072016-110110 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
LOTTINI, CELESTE
URN
etd-09072016-110110
Titolo
I modelli organizzativi e di gestione, ex D.Lgs 231/2001: il caso Impregilo S.P.A
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
STRATEGIA, MANAGEMENT E CONTROLLO
Relatori
relatore Prof. D'Onza, Giuseppe
Parole chiave
- Impregilo
Data inizio appello
03/10/2016
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
03/10/2086
Riassunto
L’analisi che ho condotto nella mia tesi, è partita dall’Introduzione del decreto legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa nei confronti delle società, associazioni, ed enti anche privi di personalità giuridica, e dei soggetti che materialmente hanno commesso l’illecito.
Ho illustrato come una azienda possa esimersi da responsabilità, secondo quanto riportato all’articolo 6 comma 1 del decreto, attraverso l’implementazione di un modello organizzativo e di controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati, affidando ad un organismo di controllo, Organismo di Vigilanza, che si occupa di vigilare sul corretto funzionamento del modello, sulla sua efficacia, curandone il relativo aggiornamento e predisponendo, inoltre un sistema sanzionatorio che sia volto a punire ogni comportamento che viola fraudolentemente il modello 231 da parte degli autori del reato.
Ho analizzato un caso aziendale, Impregilo S.P.A. , una azienda che opera nel settore delle costruzioni, società quotata nata intorno al 1906, attraverso diverse aziende storiche del settore.
Un’azienda importante nel settore delle costruzioni, che ha dimostrato tempestività e correttezza nell’applicare, pochi mesi dopo l’introduzione del decreto, un modello di organizzazione gestione e controllo , anche per tutela , in quanto è una società quotata e partecipa a gare con la pubblica amministrazione.
A Impregilo è stato contestato il reato di aggiotaggio, reato previsto dall’articolo 2637 c.c. che si concretizza attraverso la diffusione di notizie false , che possono cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati, nel caso di Impregilo avvenuta attraverso la modifica di informazioni price sensitive relative alla messa in liquidazione della società Imprepar sua controllata.
L’analisi condotta dal GIP, con rito abbreviato, ha evidenziato una non punibilità secondo l’articolo 6 del decreto, in quanto il Gip aveva ritenuto che il modello 231 adottato fosse idoneo a prevenire la commissione di tale reato, e che l’illecito fosse da attribuire ad un comportamento di elusione fraudolenta posto in essere dai vertici aziendali, la sentenza del Gip, Impregilo pertanto viene assolta per le medesime ragioni sia in primo che in secondo grado.
La corte aveva apprezzato la tempestività con la quale Impregilo aveva adottato e attuato il modello, ma la procura ricorre in Cassazione, la Corte di Cassazione, annulla la sentenza della Corte, con rinvio per un nuovo esame relativo all’idoneità del modello 231 di Impregilo, alla presenza di una condotta elusiva di tipo fraudolento e all’accertamento del reato presupposto.
La Corte, a mio avviso, evidenzia un aspetto interessante e giusto, ovvero la carenza del modello 231 , carenza a livello di controllo, che ha permesso ai vertici aziendali di abusare del potere per non rispettare l’iter procedurale previsto per la redazione dei comunicati stampa, controllo che avrebbe dovuto esercitare l’OdV.
Ho illustrato come una azienda possa esimersi da responsabilità, secondo quanto riportato all’articolo 6 comma 1 del decreto, attraverso l’implementazione di un modello organizzativo e di controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati, affidando ad un organismo di controllo, Organismo di Vigilanza, che si occupa di vigilare sul corretto funzionamento del modello, sulla sua efficacia, curandone il relativo aggiornamento e predisponendo, inoltre un sistema sanzionatorio che sia volto a punire ogni comportamento che viola fraudolentemente il modello 231 da parte degli autori del reato.
Ho analizzato un caso aziendale, Impregilo S.P.A. , una azienda che opera nel settore delle costruzioni, società quotata nata intorno al 1906, attraverso diverse aziende storiche del settore.
Un’azienda importante nel settore delle costruzioni, che ha dimostrato tempestività e correttezza nell’applicare, pochi mesi dopo l’introduzione del decreto, un modello di organizzazione gestione e controllo , anche per tutela , in quanto è una società quotata e partecipa a gare con la pubblica amministrazione.
A Impregilo è stato contestato il reato di aggiotaggio, reato previsto dall’articolo 2637 c.c. che si concretizza attraverso la diffusione di notizie false , che possono cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati, nel caso di Impregilo avvenuta attraverso la modifica di informazioni price sensitive relative alla messa in liquidazione della società Imprepar sua controllata.
L’analisi condotta dal GIP, con rito abbreviato, ha evidenziato una non punibilità secondo l’articolo 6 del decreto, in quanto il Gip aveva ritenuto che il modello 231 adottato fosse idoneo a prevenire la commissione di tale reato, e che l’illecito fosse da attribuire ad un comportamento di elusione fraudolenta posto in essere dai vertici aziendali, la sentenza del Gip, Impregilo pertanto viene assolta per le medesime ragioni sia in primo che in secondo grado.
La corte aveva apprezzato la tempestività con la quale Impregilo aveva adottato e attuato il modello, ma la procura ricorre in Cassazione, la Corte di Cassazione, annulla la sentenza della Corte, con rinvio per un nuovo esame relativo all’idoneità del modello 231 di Impregilo, alla presenza di una condotta elusiva di tipo fraudolento e all’accertamento del reato presupposto.
La Corte, a mio avviso, evidenzia un aspetto interessante e giusto, ovvero la carenza del modello 231 , carenza a livello di controllo, che ha permesso ai vertici aziendali di abusare del potere per non rispettare l’iter procedurale previsto per la redazione dei comunicati stampa, controllo che avrebbe dovuto esercitare l’OdV.
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