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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-08252025-102218


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
POMENTI, UMBERTO
URN
etd-08252025-102218
Titolo
IL BOARD OBSERVER: NOVUM PHARMACUM NELLA DINAMICA DEI RAPPORTI TRA SOCIETÀ L'impatto delle nuove fattispecie di collegamento ex art. 2359 c.c. sul governo societario
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Barachini, Francesco
correlatore Prof.ssa Schneider, Giulia
Parole chiave
  • board observer
  • collegamento societario
Data inizio appello
15/09/2025
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
15/09/2028
Riassunto
L’obiettivo che il presente lavoro di tesi intenderebbe prefiggersi è quello di esaminare il potenziale di impiego della nuova figura del board observer, quale strumento di collegamento che trascende la tradizionale concettualizzazione delle relazioni giuridiche tra società e, pertanto, è suscettibile di trasformarsi nel veicolo di situazioni di conflitto di interessi da neutralizzare.
Con tale espressione si fa infatti riferimento ad un soggetto cui la società attribuisce, in qualità di osservatore, il diritto di partecipare alle riunioni del proprio consiglio di amministrazione (e di prendere visione del materiale fornito al consiglio stesso), senza contestuale riconoscimento del diritto di voto. Nell’ottica dell’inquadramento giuridico della figura quale fattispecie di collegamento, risulta particolarmente significativo il riferimento normativo dell’art. 2359 comma 3 c.c.: disposizione che, nel riconoscere la rilevanza giuridica dell’istituto, ove una di esse sia in grado di esercitare sulle altre un’«influenza notevole», non specifica quali condizioni siano idonee a disvelare la sussistenza di suddetta influenza, se non tramite il tradizionale riferimento (meramente presuntivo) alla detenzione di consistenti partecipazioni azionarie. In tal senso, il board observer potrebbe costituire un nuovo – e alternativo – paradigma del collegamento, quale precipitato di un’interpretazione evolutiva del concetto, con tutte le conseguenze che ne discendono sotto profilo applicativo del diritto societario vigente. L’analisi da me proposta, con l’obiettivo di valutare le ricadute interpretative di tale assunto, procederebbe secondo il seguente iter logico, strutturato per maggiore chiarezza espositiva in tre sezioni.
Dopo aver esaminato nel Capitolo II gli ambiti nei quali la prassi commerciale della nomina di un osservatore si è già affermata – venture capital, gestione collettiva del risparmio, rapporti di credito – o risulta suscettibile di affermarsi – si pensi i più recenti plessi normativi di diritto dell’UE che hanno introdotto obblighi di monitoraggio su terzi, quali la Direttiva CRDDD o il Regolamento DORA –, l’analisi si è incentrata nel Capitolo III sulle ricadute della nomina di tale figura rispetto a taluni principi che sovrintendono alla disciplina positiva del governo societario. In questa sede sarà presa in considerazione la possibilità di instaurare un dialogo selettivo con l’organo gestorio, per effetto della presenza di un osservatore; quindi, l’eventuale costituzione di flussi privilegiati di informazioni, mediante l’interposizione di tale figura. A coronamento delle considerazioni in materia da circolazione dell’informazione, poi, sarà necessario dedicare alcune considerazioni ai possibili profili di attrito, tra il ruolo che l’autonomia negoziale ha attribuito a questa figura e la disciplina del segreto industriale.
Ancora, la compatibilità della figura del board observer con il diritto societario italiano dovrà essere vagliata alla luce del principio di parità di trattamento dei soci, nella misura in cui la sua nomina rappresenti una prerogativa riconosciuta solo ad alcuni di essi. Infine, la legittimità della figura del board observer dovrà essere valutata tenendo in considerazione la previsione del metodo collegiale per l’operatività dell’organo gestorio, da un lato, e la competenza esclusiva di quest’ultimo in materia di amministrazione, dall’altro. Infatti, la presenza di tale figura può incidere sulla finalità tradizionalmente riconosciuta come propria del metodo collegiale - id est, di pervenire ad adeguata ponderazione delle decisioni – immettendo nelle valutazioni dell’organo gestorio la considerazione di interessi ulteriori rispetto a quello sociale.
Valutata, sul piano fisiologico, la compatibilità della figura in esame con il diritto societario europeo e nazionale, il Capitolo IV sarà dedicato, in una prospettiva patologica, all’esame di una delle principali problematiche che possono derivare dalla presenza di un board observer, in conseguenza del soft power da questi esercitabile sull’organo gestorio: i conflitti di interessi di cui quest’ultimo si può fare latore, e i fenomeni di tunneling ad essi associati.
I possibili rimedi a tali situazioni di conflitto di interesse potrebbero operare in una dimensione preventiva; essi potrebbero sostanziarsi nell’estensione analogica della disciplina in materia di operazioni con parti correlate, ove l’influenza del board observer sia esercitata per indurre l’organo gestorio ad effettuare operazioni con i soggetti che lo hanno nominato.
In una dimensione ex post, potrebbe valutarsi l’introduzione di una regola di responsabilità ad hoc. Nel caso in cui il board observer agisca per conto del soggetto che lo ha nominato, potrebbe valutarsi l’estensione della regola dettata dall’art. 2497 c.c.; in tal senso diviene necessaria una riflessione sul contenuto dell’attività di direzione e coordinamento e, quindi, sulla possibilità che quest’ultima sia realizzata anche in assenza delle tradizionali forme di controllo mediante partecipazione di maggioranza, bensì tramite vincoli di matrice contrattuale (quali, appunto, la nomina di un board observer tramite patto parasociale).

The objective pursued by this thesis is to examine the potential use of the new figure of the board observer, conceived as a connecting instrument that transcends the traditional conceptualization of legal relationships between companies and is, therefore, liable to become a vehicle for situations of conflict of interest that must be neutralized.
This expression refers to an individual to whom the company grants, in the capacity of observer, the right to attend meetings of its board of directors (and to access the materials provided to the board itself), without the corresponding right to vote. From the perspective of classifying this figure as a form of intercompany linkage, particular significance is attached to Article 2359(3) of the Italian Civil Code: a provision that, while recognizing the legal relevance of such an institution where one company is able to exercise “significant influence” over another, does not specify the conditions under which such influence can be established, other than through the traditional (and merely presumptive) reference to the holding of substantial equity interests. In this regard, the board observer may represent a new—and alternative—paradigm of linkage, the product of an evolutionary interpretation of the concept, with all the ensuing consequences for the application of existing corporate law.
The analysis proposed here, with the aim of assessing the interpretative implications of this thesis, will follow a logical framework articulated for clarity into three sections.
After examining in Chapter II the fields in which the practice of appointing an observer has already become established—venture capital, collective asset management, credit relationships—or is likely to take root—such as in the more recent EU regulatory frameworks introducing third-party monitoring obligations (e.g., the CRD Directive or the DORA Regulation)—Chapter III will focus on the implications of appointing such a figure in relation to certain principles that govern the current corporate governance framework. This discussion will address the possibility of establishing a selective dialogue with the management body due to the presence of an observer, and, consequently, the potential creation of privileged information flows through this figure. Building on this, further consideration must be given to possible tensions between the contractual autonomy that attributes such a role and the legal framework governing trade secrets.
Moreover, the compatibility of the board observer with Italian corporate law will be evaluated in light of the principle of equal treatment of shareholders, insofar as the appointment of such a figure may constitute a prerogative reserved to certain shareholders only. Finally, the legitimacy of the board observer will need to be considered in relation to both the principle of collegiality governing the operation of the management body and its exclusive competence in matters of administration. Indeed, the presence of such a figure may affect the traditional purpose of collegial decision-making—namely, to achieve adequate consideration of decisions—by introducing into the board’s evaluations interests that go beyond the corporate interest.
Once the compatibility of this figure with European and national corporate law has been assessed from a “physiological” perspective, Chapter IV will be devoted, from a “pathological” perspective, to the examination of one of the main problems that may arise from the presence of a board observer as a result of the soft power they may exert over the management body: conflicts of interest to which the latter may become subject, and the tunneling phenomena associated with them.
Possible remedies for such conflicts of interest could operate preventively, for example, through the analogical extension of the rules governing related-party transactions, where the board observer’s influence is exerted to induce the management body to enter into transactions with the party that appointed them.
From an ex post perspective, the introduction of a specific liability rule could be considered. Where the board observer acts on behalf of the party who appointed them, it may be appropriate to extend the application of Article 2497 of the Italian Civil Code. This would necessitate reflection on the scope of “direction and coordination” activities and on the possibility that such activities may be carried out even in the absence of traditional forms of control through majority shareholdings, but rather through contractual arrangements (such as the appointment of a board observer by way of a shareholders’ agreement).
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