Tesi etd-08202026-163110 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CHELI, ADELE
URN
etd-08202026-163110
Titolo
Fake news, disinformazione e deepfakes: gli spazi di intervento del diritto penale
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
.
relatore Prof. Vallini, Antonio
Parole chiave
- AI Act
- deepfakes
- diritto penale
- disinformazione
- DSA
- fake news
- l. 132/2025
- libertà di espressione
- postverità
Data inizio appello
14/09/2026
Consultabilità
Completa
Riassunto (Inglese)
Riassunto (Italiano)
L’obiettivo di questo lavoro è indagare se il diritto penale – e, nel caso, secondo quali modalità e in quali forme – possa essere un valido strumento di contrasto e repressione delle c.d. fake news.
A questo fine, si è scelto di predisporre un’articolazione in due Parti. La prima di esse è dedicata ad affrontare le questioni più generali, legate al fenomeno delle fake news complessivamente considerato (dal punto di vista filosofico, tecnologico e sociologico) e al ruolo che la verità assume, sia all’interno della società che in relazione alle tutele approntate a beni e valori giuridicamente rilevanti nel nostro ordinamento. Con riferimento al primo punto, si avrà modo di osservare che quella delle fake news è una categoria estremamente ampia e generica, all’interno della quale si possono riscontrare fattispecie diversificate, le quali presentano un grado diverso di offensività per i beni giuridici protetti. Tra di esse, le tipologie specifiche su cui avremo modo di concentrarci sono quelle della disinformazione, della misinformazione (politica e giudiziaria) e dei deepfakes, nuova frontiera dei disturbi informativi. In secondo luogo, la prima Parte consente di affrontare il tema del rapporto tra fake news e libertà di manifestazione del pensiero. La prospettiva assunta è quella della tutela multilivello dei diritti e delle libertà, tramite un’analisi delle fonti rilevanti: la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, DSA ed AI Act, fino ad arrivare alla disciplina costituzionale interna. Questa analisi ci permetterà di portare in luce il fatto che la verità non rappresenta un bene di per sé meritevole di protezione ma come, tuttavia, esistano comunque degli spazi di legittimo intervento – potenzialmente anche penale – contro alcune forme di manifestazione delle fake news, in ragione dei pericoli e dei danni che esse generano a beni giuridici fondamentali, sia individuali che collettivi.
Dopodiché, su queste premesse, la seconda Parte è dedicata ad analizzare le modalità tramite le quali il diritto penale appare poter intervenire, sia de jure condito che de jure condendo, sulla disinformazione e sui deepfakes.
Si potrà verificare come le fattispecie di reato attualmente esistenti rappresentino uno scudo avente portata ed efficacia solo ridotte contro le tipologie più offensive di fake news e quali sono stati i limiti delle proposte di riforma avanzate sul tema nel nostro ordinamento. Si adotterà, inoltre, una prospettiva comparata (considerando le esperienze di Francia, Germania e Russia) per capire se essa possa offrire spunti evolutivi anche per il nostro sistema.
In chiusura della seconda Parte di questo lavoro, ci concentreremo su alcune ipotesi di particolare rilevanza per il nostro ordinamento (il rafforzamento della responsabilità, anche penale, in capo alle piattaforme online, la misinformazione, la disinformazione politica realizzata da gruppi organizzati), al fine di comprendere in quali direzioni si potrebbe sviluppare un nuovo intervento del legislatore penale.
Conclusivo, poi, sarà il Capitolo dedicato al particolare fenomeno dei deepfakes. Delineate le sue caratteristiche nella prima Parte di questo lavoro, qui ci dedicheremo a dare conto degli approcci regolatori e delle normative che lo interessano, sia sul piano europeo (AI Act), sia in prospettiva comparata (Cina, Stati Uniti d’America). Sulla base di questo percorso arriveremo all’analisi dei contenti di maggiore rilievo penalistico della legge 132 del 2025 e del reato di “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, introdotto all’art. 612-quater c.p.
A questo fine, si è scelto di predisporre un’articolazione in due Parti. La prima di esse è dedicata ad affrontare le questioni più generali, legate al fenomeno delle fake news complessivamente considerato (dal punto di vista filosofico, tecnologico e sociologico) e al ruolo che la verità assume, sia all’interno della società che in relazione alle tutele approntate a beni e valori giuridicamente rilevanti nel nostro ordinamento. Con riferimento al primo punto, si avrà modo di osservare che quella delle fake news è una categoria estremamente ampia e generica, all’interno della quale si possono riscontrare fattispecie diversificate, le quali presentano un grado diverso di offensività per i beni giuridici protetti. Tra di esse, le tipologie specifiche su cui avremo modo di concentrarci sono quelle della disinformazione, della misinformazione (politica e giudiziaria) e dei deepfakes, nuova frontiera dei disturbi informativi. In secondo luogo, la prima Parte consente di affrontare il tema del rapporto tra fake news e libertà di manifestazione del pensiero. La prospettiva assunta è quella della tutela multilivello dei diritti e delle libertà, tramite un’analisi delle fonti rilevanti: la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, DSA ed AI Act, fino ad arrivare alla disciplina costituzionale interna. Questa analisi ci permetterà di portare in luce il fatto che la verità non rappresenta un bene di per sé meritevole di protezione ma come, tuttavia, esistano comunque degli spazi di legittimo intervento – potenzialmente anche penale – contro alcune forme di manifestazione delle fake news, in ragione dei pericoli e dei danni che esse generano a beni giuridici fondamentali, sia individuali che collettivi.
Dopodiché, su queste premesse, la seconda Parte è dedicata ad analizzare le modalità tramite le quali il diritto penale appare poter intervenire, sia de jure condito che de jure condendo, sulla disinformazione e sui deepfakes.
Si potrà verificare come le fattispecie di reato attualmente esistenti rappresentino uno scudo avente portata ed efficacia solo ridotte contro le tipologie più offensive di fake news e quali sono stati i limiti delle proposte di riforma avanzate sul tema nel nostro ordinamento. Si adotterà, inoltre, una prospettiva comparata (considerando le esperienze di Francia, Germania e Russia) per capire se essa possa offrire spunti evolutivi anche per il nostro sistema.
In chiusura della seconda Parte di questo lavoro, ci concentreremo su alcune ipotesi di particolare rilevanza per il nostro ordinamento (il rafforzamento della responsabilità, anche penale, in capo alle piattaforme online, la misinformazione, la disinformazione politica realizzata da gruppi organizzati), al fine di comprendere in quali direzioni si potrebbe sviluppare un nuovo intervento del legislatore penale.
Conclusivo, poi, sarà il Capitolo dedicato al particolare fenomeno dei deepfakes. Delineate le sue caratteristiche nella prima Parte di questo lavoro, qui ci dedicheremo a dare conto degli approcci regolatori e delle normative che lo interessano, sia sul piano europeo (AI Act), sia in prospettiva comparata (Cina, Stati Uniti d’America). Sulla base di questo percorso arriveremo all’analisi dei contenti di maggiore rilievo penalistico della legge 132 del 2025 e del reato di “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, introdotto all’art. 612-quater c.p.
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