Tesi etd-08192026-103735 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
BIANCHINI, LEONARDO
URN
etd-08192026-103735
Titolo
La tutela dei valori fondativi negli Stati Uniti e nell’Unione europea: un’analisi comparativa di due processi federativi
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
.
relatore Prof. Delledonne, Giacomo
correlatore Prof. Passaglia, Paolo
correlatore Prof. Passaglia, Paolo
Parole chiave
- Art. 7 TUE
- Stati Uniti
- UE
- valori fondativi
Data inizio appello
14/09/2026
Consultabilità
Completa
Riassunto (Inglese)
Riassunto (Italiano)
La tesi espone i diversi meccanismi di tutela dei valori fondativi negli Stati Uniti in comparazione con l’Unione europea.
Nella storia costituzionale degli Stati Uniti, la Corte Suprema e il governo federale sono dovuti intervenire a tutela dei valori fondativi, la prima con gli strumenti propri della giurisdizione, il secondo, invece, impiegando in via straordinaria la forza militare per garantire l’esecuzione delle pronunce della Corte stessa.
Queste iniziative si sono rese necessarie ogniqualvolta i valori venivano violati da parte degli Stati della federazione. Gli interventi della Corte Suprema fanno leva principalmente sul XIV emendamento – che impone agli Stati di garantire a tutti i cittadini la protezione da parte delle leggi (equal protection) e il giusto processo (due process) – che divenne lo strumento costituzionale principale per contrastare le politiche discriminatorie degli Stati.
I comportamenti degli Stati membri, in violazione del XIV emendamento, non solo portarono a situazioni di crisi di effettività dei valori, ma produssero anche una crisi istituzionale tra governo centrale e i vari governi statali.
Sebbene tali crisi si siano manifestate in forma estrema soprattutto nel periodo della Guerra Civile, quando il Sud si presentava come insofferente al rispetto dei valori in questione, sia la crisi di effettività dei valori stessi, che la crisi istituzionale si riproposero con forza anche nella seconda metà del Novecento con il caso Brown v. Board of Education e il caso Loving v. Virginia.
Mentre negli Stati Uniti il tema è antico quanto la Federazione nell'Unione europea si è posto soltanto ad alcuni decenni dall'avvio del processo di integrazione, si veda in proposito il caso dell’approvazione delle riforme della giustizia in Polonia e quello della nuova Legge fondamentale in Ungheria. In entrambi i contesti, la crisi ha interessato maggiormente la destrutturazione dello Stato di diritto, traghettando gli stessi Stati verso una degenerazione della democrazia chiamata da Fareed Rafiq Zakaria “democrazia illiberale”.
La risposta europea al caso polacco e ungherese è avvenuta attraverso l’attivazione di procedure di infrazione, nonché mediante il ricorso al meccanismo previsto dall’Art. 7 TUE. Tuttavia, tale risposta è stata meno efficace rispetto a quella americana, per diversi motivi. Tra gli altri, la poca incisività dell’azione “correttiva” è dovuta al fatto che la procedura dell’art 7 nella maggior parte dei casi viene promossa dalla Commissione europea, che pur essendo formalmente un organo indipendente, negli ultimi anni, risente dell’influenza della maggioranza parlamentare. In secondo luogo, l’art 7 TUE prevede che a constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente dello Stato di diritto non sia la CGUE, bensì un organo squisitamente politico, cioè il Consiglio europeo. Ciò comporta che al fine di irrogare la sanzione tutti i capi di Stato o di governo membri del Consiglio europeo debbano esprimere il proprio consenso all’adozione delle sanzioni. Questo, come si nota dal caso dell’Ungheria e della Polonia, avviene difficilmente poiché gli Stati alleati del Paese sottoposto alla procedura pongono il veto per ragioni di opportunità politica.
Preso atto della complessa applicabilità dell’art. 7 TUE, l’Unione europea ha dunque scelto di percorrere vie alternative per sanzionare le violazioni dello Stato di diritto. Tra queste spicca l'adozione del Regolamento 2020/2092 sulla condizionalità, con cui le istituzioni europee hanno fatto leva sulle proprie competenze economico-finanziarie.
Il maggiore ostacolo alla garanzia della tutela dei valori fondativi rimane comunque il protagonismo degli Stati, che non accettano di avere un ruolo più marginale a favore di una maggiore rilevanza delle istituzioni europee.
Per riuscire a concedere più potere alle istituzioni europee è quindi necessario che l’Unione europea si evolva da “organizzazione sui generis”, come è stata definita dalla Corte di giustizia europea, a Stato federale.
Questo tipo di passaggio richiederebbe, però, agli Stati membri una maggior cessione della propria sovranità a cui invece sono insofferenti, come ha dimostrato il fallimento della Comunità Europea di difesa e il Trattato–Costituzione che avrebbero garantito una maggior centralità delle istituzioni europee.
In conclusione, il confronto tra l'esperienza costituzionale degli Stati Uniti e l'ordinamento dell'Unione Europea evidenzia una profonda differenza nella capacità di reazione dei due sistemi di fronte alle crisi dei valori fondativi. Negli Stati Uniti, la combinazione tra la giurisprudenza progressiva della Corte Suprema fondata sul XIV Emendamento e la capacità del governo federale di imporre coattivamente il rispetto della Costituzione ha permesso di superare le resistenze e i tentativi di degenerazione illiberale dei singoli Stati membri. In situazioni estreme il potere centrale federale ha agito da vero e proprio garante di ultima istanza dei diritti e dei valori comuni.
Al contrario, la risposta dell'Unione Europea di fronte ad un rifiuto della democrazia e allo smantellamento dello Stato di diritto in Ungheria e Polonia ha mostrato evidenti limiti strutturali. Se da un lato l'azione giurisdizionale della Corte di Giustizia dell'UE ha saputo spingersi fino al riconoscimento di una tutela sistemica dell'Articolo 2 TUE attraverso le procedure d'infrazione (come dimostrato dalle storiche sentenze C-78/18 e C-769/22), dall'altro lato lo strumento politico sanzionatorio per eccellenza – l'Articolo 7 TUE – si è rivelato lettera morta a cui non l’Ue non riesce a dare esecuzione.
Nella storia costituzionale degli Stati Uniti, la Corte Suprema e il governo federale sono dovuti intervenire a tutela dei valori fondativi, la prima con gli strumenti propri della giurisdizione, il secondo, invece, impiegando in via straordinaria la forza militare per garantire l’esecuzione delle pronunce della Corte stessa.
Queste iniziative si sono rese necessarie ogniqualvolta i valori venivano violati da parte degli Stati della federazione. Gli interventi della Corte Suprema fanno leva principalmente sul XIV emendamento – che impone agli Stati di garantire a tutti i cittadini la protezione da parte delle leggi (equal protection) e il giusto processo (due process) – che divenne lo strumento costituzionale principale per contrastare le politiche discriminatorie degli Stati.
I comportamenti degli Stati membri, in violazione del XIV emendamento, non solo portarono a situazioni di crisi di effettività dei valori, ma produssero anche una crisi istituzionale tra governo centrale e i vari governi statali.
Sebbene tali crisi si siano manifestate in forma estrema soprattutto nel periodo della Guerra Civile, quando il Sud si presentava come insofferente al rispetto dei valori in questione, sia la crisi di effettività dei valori stessi, che la crisi istituzionale si riproposero con forza anche nella seconda metà del Novecento con il caso Brown v. Board of Education e il caso Loving v. Virginia.
Mentre negli Stati Uniti il tema è antico quanto la Federazione nell'Unione europea si è posto soltanto ad alcuni decenni dall'avvio del processo di integrazione, si veda in proposito il caso dell’approvazione delle riforme della giustizia in Polonia e quello della nuova Legge fondamentale in Ungheria. In entrambi i contesti, la crisi ha interessato maggiormente la destrutturazione dello Stato di diritto, traghettando gli stessi Stati verso una degenerazione della democrazia chiamata da Fareed Rafiq Zakaria “democrazia illiberale”.
La risposta europea al caso polacco e ungherese è avvenuta attraverso l’attivazione di procedure di infrazione, nonché mediante il ricorso al meccanismo previsto dall’Art. 7 TUE. Tuttavia, tale risposta è stata meno efficace rispetto a quella americana, per diversi motivi. Tra gli altri, la poca incisività dell’azione “correttiva” è dovuta al fatto che la procedura dell’art 7 nella maggior parte dei casi viene promossa dalla Commissione europea, che pur essendo formalmente un organo indipendente, negli ultimi anni, risente dell’influenza della maggioranza parlamentare. In secondo luogo, l’art 7 TUE prevede che a constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente dello Stato di diritto non sia la CGUE, bensì un organo squisitamente politico, cioè il Consiglio europeo. Ciò comporta che al fine di irrogare la sanzione tutti i capi di Stato o di governo membri del Consiglio europeo debbano esprimere il proprio consenso all’adozione delle sanzioni. Questo, come si nota dal caso dell’Ungheria e della Polonia, avviene difficilmente poiché gli Stati alleati del Paese sottoposto alla procedura pongono il veto per ragioni di opportunità politica.
Preso atto della complessa applicabilità dell’art. 7 TUE, l’Unione europea ha dunque scelto di percorrere vie alternative per sanzionare le violazioni dello Stato di diritto. Tra queste spicca l'adozione del Regolamento 2020/2092 sulla condizionalità, con cui le istituzioni europee hanno fatto leva sulle proprie competenze economico-finanziarie.
Il maggiore ostacolo alla garanzia della tutela dei valori fondativi rimane comunque il protagonismo degli Stati, che non accettano di avere un ruolo più marginale a favore di una maggiore rilevanza delle istituzioni europee.
Per riuscire a concedere più potere alle istituzioni europee è quindi necessario che l’Unione europea si evolva da “organizzazione sui generis”, come è stata definita dalla Corte di giustizia europea, a Stato federale.
Questo tipo di passaggio richiederebbe, però, agli Stati membri una maggior cessione della propria sovranità a cui invece sono insofferenti, come ha dimostrato il fallimento della Comunità Europea di difesa e il Trattato–Costituzione che avrebbero garantito una maggior centralità delle istituzioni europee.
In conclusione, il confronto tra l'esperienza costituzionale degli Stati Uniti e l'ordinamento dell'Unione Europea evidenzia una profonda differenza nella capacità di reazione dei due sistemi di fronte alle crisi dei valori fondativi. Negli Stati Uniti, la combinazione tra la giurisprudenza progressiva della Corte Suprema fondata sul XIV Emendamento e la capacità del governo federale di imporre coattivamente il rispetto della Costituzione ha permesso di superare le resistenze e i tentativi di degenerazione illiberale dei singoli Stati membri. In situazioni estreme il potere centrale federale ha agito da vero e proprio garante di ultima istanza dei diritti e dei valori comuni.
Al contrario, la risposta dell'Unione Europea di fronte ad un rifiuto della democrazia e allo smantellamento dello Stato di diritto in Ungheria e Polonia ha mostrato evidenti limiti strutturali. Se da un lato l'azione giurisdizionale della Corte di Giustizia dell'UE ha saputo spingersi fino al riconoscimento di una tutela sistemica dell'Articolo 2 TUE attraverso le procedure d'infrazione (come dimostrato dalle storiche sentenze C-78/18 e C-769/22), dall'altro lato lo strumento politico sanzionatorio per eccellenza – l'Articolo 7 TUE – si è rivelato lettera morta a cui non l’Ue non riesce a dare esecuzione.
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