Tesi etd-07022024-124918 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
PAPAPIETRO, FRANCESCA
URN
etd-07022024-124918
Titolo
La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Profili di responsabilità e rischi emergenti.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Avv. Diamanti, Riccardo
Parole chiave
- lavoro
- responsabilità
- rischi
- salute
- sicurezza
Data inizio appello
19/07/2024
Consultabilità
Completa
Riassunto
La presente tesi tratta della problematica relativa alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. È stata suddivisa in due parti. Nella prima, comprendente i capitoli 1 e 2, si è dato spazio alla normativa di carattere generale e specifica, mentre nella seconda, comprendente i capitoli 3, 4 e 5, si è posta l’attenzione su alcuni aspetti particolari: il Datore di Lavoro, nel capitolo 3, figura centrale nonché massimo responsabile della SSL; un focus è stato dedicato, nel capitolo 4 al Mobbing e le problematiche relative alla costrittività organizzativa; infine un capitolo, il 5, è stato dedicato alla problematica “amianto” che, sebbene non più in uso e largamente bonificato, rappresenta tuttora un problema relativamente alla gestione ed alla rimozione dello stesso materiale dai luoghi di lavoro e di vita.
Nel capitolo 1, dopo una disamina della evoluzione storica della normativa specifica, ci si è soffermati sui principali provvedimenti legislativi a partire dall’art. 2087 del codice civile che, tuttora, rappresenta quello che si può definire “un faro guida”. Con la sua emanazione, infatti, è cambiato radicalmente il concetto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il suo impianto, sebbene risalente al 1942, è ancora attualissimo ed, anzi, sotto alcuni aspetti, non ancora perfettamente compiuto. Il riferimento va, ovviamente, alla parte relativa alla tutela della personalità morale dei prestatori d’opera. Questo articolo, unitamente agli articoli della Costituzione, ha dato l’avvio a tutta una serie di norme che, a partire dagli anni ’50 del XX secolo, hanno tracciato le direttive in materia di protezione dei lavoratori. Una menzione va sicuramente ai D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56 contenenti, rispettivamente, norme antinfortunistiche e norme relative alla salute dei lavoratori. Con gli anni ’90, poi, si è continuato il percorso intrapreso nella specifica materia e, grazie anche all’emanazione di Direttive Comunitarie, si è giunti all’emanazione del D.Lgs. 626/94 che rappresenta un altro momento fondamentale nell’evoluzione della norma. Si tratta, forse, del più noto (e, potremmo dire, che ha avuto il merito di far conoscere le problematiche di salute e sicurezza sul lavoro a tutti gli strati della società) fra tutti i provvedimenti legislativi relativi alla specifica materia tanto che, ancora oggi ed anche dopo l’emanazione del D.Lgs. 81/08, è ancora ben presente nella memoria collettiva.
Nel capitolo 2, continuando il percorso tracciato nel capitolo precedente, si passa all’esame del già citato D.Lgs. 81/08. In realtà ci si è soffermati sui principali aspetti innovativi di questo decreto rispetto al D.Lgs. 626/94 del quale ne rappresenta la naturale evoluzione, oltre che essere un decreto che, di fatto, diventa un Testo Unico nel quale vengono raccolte tutte le norme in materia di Salute e Sicurezza che si sono succedute negli anni. Così è stato dedicato uno spazio più rilevante a quelle che sono le norme che hanno rappresentato un più importante impatto sulla SSL. Spazio è stato dedicato alle modifiche introdotte per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed ai rischi che in esso devono essere valutati, ai compiti delle figure coinvolte nella gestione della SSL (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS), Medico Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -RSPP, Dirigenti e Preposti, lavoratori) nonché ad alcuni dei provvedimenti normativi che hanno introdotto, di fatto, nuove norme e/o prassi da seguire per garantire la Salute e Sicurezza dei lavoratori e non solo. Fra questi ultimi provvedimenti, merita di essere evidenziato il ruolo che svolge l’art. 26. Con esso, infatti, sono stati introdotti alcuni concetti innovativi in materia come l’obbligo della redazione del DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze – art. 26, 3° comma) o l’obbligo, per la stazione appaltante, di verificare la congruità dei costi relativi alla sicurezza negli appalti pubblici (art. 26, 6° comma). Tale articolo pone l’attenzione, quindi, su quei particolari aspetti legati ai lavori svolti contemporaneamente da più ditte nello stesso luogo di lavoro e che, molto spesso, rappresentano quella che viene definita una “zona d’ombra” in materia di SSL legata all’uso di contratti in appalto ed in subappalto, dove si verifica un numero di infortuni elevatissimo, come anche le statistiche e recenti fatti di cronaca, hanno avuto modo di evidenziare. Altro aspetto che merita di essere attenzionato è il ruolo che è stato affidato all’art. 30 dello stesso decreto, con il quale è stato introdotto nel nostro ordinamento, il concetto di “qualità” anche nella gestione della SSL, introducendo la possibilità di “certificare” in qualche modo il sistema della sicurezza in azienda, per chi vuole, trattandosi di un adempimento volontario e non obbligatorio.
Con il capitolo 3 si è passati all’esame di quello che rappresenta il fulcro di tutto il sistema della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero il Datore di Lavoro. Dopo aver elencato i principali obblighi e principi di responsabilità, si è passati ad esaminare alcuni degli strumenti in possesso dello stesso per poter gestire l’intero sistema della sicurezza. È stata posta l’attenzione sulla delega di funzioni alle quali può ricorrere, evidenziando quali siano i limiti entro i quali può agire, anche illustrando alcune sentenze della giurisprudenza che, interpretando le norme, ha chiarito tali limiti. Uno spazio è stato dedicato anche a quelle che rappresentano le forme di tutela del datore di lavoro, prime fra tutte l’assicurazione obbligatoria INAIL, nonché quelle che sono le possibili azioni di surroga e rivalsa da parte dell’istituto assicuratore. Nell’ambito di tali ultime azioni, è stato dedicato anche uno spazio a quello che viene definito “infortunio in itinere”, anche questo supportato da sentenze giurisprudenziali (soprattutto sentenze della suprema Corte di Cassazione) che ne hanno delimitato i contorni e le eventuali responsabilità.
Altro focus è stato dedicato, nel capitolo 4, al Mobbing. Pur trattandosi di un fenomeno riconosciuto già da alcuni decenni, non esiste, ancora, una norma specifica relativa a tale problematica. Nel capitolo si affronta il fenomeno, dopo aver illustrato i fondamentali elementi per la sua caratterizzazione, ovvero “Il rischio lavorativo”, l’”Accertamento del rischio” e le varie tipologie di mobbing, si è analizzata la normativa esistente sia in Italia che all’estero. È stato dedicato, poi, uno spazio al ruolo della magistratura che, mai come in questo caso, assume un ruolo fondamentale. In effetti, in assenza di una norma specifica, è la giurisprudenza a definirne i caratteri ai fini dell’applicazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Questa, basandosi soprattutto sull’art. 2087 del c.c. e sulla definizione che di rischi viene fornita nel D.Lgs. 81/08, si è più volte pronunciata in tal senso. Sono state analizzate, in particolare, alcune sentenze, fra le quali quella ormai nota come “Sentenza della palazzina LAF” che ha interessato un gruppo di lavoratori dell’impianto siderurgico di Taranto.
Nel capitolo 5, infine, si è esaminata la problematica relativa all’amianto che rappresenta un caso emblematico nell’ambito della salute e sicurezza dei lavoratori ma che, tuttavia, ha un importante intreccio con la vita quotidiana di tutta la popolazione, lavorativa e no. Sebbene il suo uso sia stato cessato già dal 1992 nel territorio dello Stato italiano, gli effetti di tale materiale continuano ad avere ripercussioni anche in questi anni e, si stima, ne avranno ancora per molto tempo, ovvero fino alla definitiva rimozione di esso. Dopo aver tracciato a grandi linee le caratteristiche tecniche e l’impatto sulla salute dell’amianto, si è ripercorso l’iter delle norme che si sono succedute nel tempo, fino alla legge 257/92, al D.M. 6/9/94 ed al D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo alle problematiche relative alla gestione dei siti contenenti amianto ed alle procedure da seguire per la bonifica. In ultimo, è stata riportata quella che si può definire una sentenza storica in merito all’esposizione ad amianto, ovvero quella che è nota come la sentenza Eternit, dal nome commerciale con cui venivano immessi sul mercato prodotti in cemento-amianto, realizzati in vari stabilimenti in Italia ma, in particolare, a Casale Monferrato (AL).
Nel capitolo 1, dopo una disamina della evoluzione storica della normativa specifica, ci si è soffermati sui principali provvedimenti legislativi a partire dall’art. 2087 del codice civile che, tuttora, rappresenta quello che si può definire “un faro guida”. Con la sua emanazione, infatti, è cambiato radicalmente il concetto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il suo impianto, sebbene risalente al 1942, è ancora attualissimo ed, anzi, sotto alcuni aspetti, non ancora perfettamente compiuto. Il riferimento va, ovviamente, alla parte relativa alla tutela della personalità morale dei prestatori d’opera. Questo articolo, unitamente agli articoli della Costituzione, ha dato l’avvio a tutta una serie di norme che, a partire dagli anni ’50 del XX secolo, hanno tracciato le direttive in materia di protezione dei lavoratori. Una menzione va sicuramente ai D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56 contenenti, rispettivamente, norme antinfortunistiche e norme relative alla salute dei lavoratori. Con gli anni ’90, poi, si è continuato il percorso intrapreso nella specifica materia e, grazie anche all’emanazione di Direttive Comunitarie, si è giunti all’emanazione del D.Lgs. 626/94 che rappresenta un altro momento fondamentale nell’evoluzione della norma. Si tratta, forse, del più noto (e, potremmo dire, che ha avuto il merito di far conoscere le problematiche di salute e sicurezza sul lavoro a tutti gli strati della società) fra tutti i provvedimenti legislativi relativi alla specifica materia tanto che, ancora oggi ed anche dopo l’emanazione del D.Lgs. 81/08, è ancora ben presente nella memoria collettiva.
Nel capitolo 2, continuando il percorso tracciato nel capitolo precedente, si passa all’esame del già citato D.Lgs. 81/08. In realtà ci si è soffermati sui principali aspetti innovativi di questo decreto rispetto al D.Lgs. 626/94 del quale ne rappresenta la naturale evoluzione, oltre che essere un decreto che, di fatto, diventa un Testo Unico nel quale vengono raccolte tutte le norme in materia di Salute e Sicurezza che si sono succedute negli anni. Così è stato dedicato uno spazio più rilevante a quelle che sono le norme che hanno rappresentato un più importante impatto sulla SSL. Spazio è stato dedicato alle modifiche introdotte per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed ai rischi che in esso devono essere valutati, ai compiti delle figure coinvolte nella gestione della SSL (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS), Medico Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -RSPP, Dirigenti e Preposti, lavoratori) nonché ad alcuni dei provvedimenti normativi che hanno introdotto, di fatto, nuove norme e/o prassi da seguire per garantire la Salute e Sicurezza dei lavoratori e non solo. Fra questi ultimi provvedimenti, merita di essere evidenziato il ruolo che svolge l’art. 26. Con esso, infatti, sono stati introdotti alcuni concetti innovativi in materia come l’obbligo della redazione del DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze – art. 26, 3° comma) o l’obbligo, per la stazione appaltante, di verificare la congruità dei costi relativi alla sicurezza negli appalti pubblici (art. 26, 6° comma). Tale articolo pone l’attenzione, quindi, su quei particolari aspetti legati ai lavori svolti contemporaneamente da più ditte nello stesso luogo di lavoro e che, molto spesso, rappresentano quella che viene definita una “zona d’ombra” in materia di SSL legata all’uso di contratti in appalto ed in subappalto, dove si verifica un numero di infortuni elevatissimo, come anche le statistiche e recenti fatti di cronaca, hanno avuto modo di evidenziare. Altro aspetto che merita di essere attenzionato è il ruolo che è stato affidato all’art. 30 dello stesso decreto, con il quale è stato introdotto nel nostro ordinamento, il concetto di “qualità” anche nella gestione della SSL, introducendo la possibilità di “certificare” in qualche modo il sistema della sicurezza in azienda, per chi vuole, trattandosi di un adempimento volontario e non obbligatorio.
Con il capitolo 3 si è passati all’esame di quello che rappresenta il fulcro di tutto il sistema della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero il Datore di Lavoro. Dopo aver elencato i principali obblighi e principi di responsabilità, si è passati ad esaminare alcuni degli strumenti in possesso dello stesso per poter gestire l’intero sistema della sicurezza. È stata posta l’attenzione sulla delega di funzioni alle quali può ricorrere, evidenziando quali siano i limiti entro i quali può agire, anche illustrando alcune sentenze della giurisprudenza che, interpretando le norme, ha chiarito tali limiti. Uno spazio è stato dedicato anche a quelle che rappresentano le forme di tutela del datore di lavoro, prime fra tutte l’assicurazione obbligatoria INAIL, nonché quelle che sono le possibili azioni di surroga e rivalsa da parte dell’istituto assicuratore. Nell’ambito di tali ultime azioni, è stato dedicato anche uno spazio a quello che viene definito “infortunio in itinere”, anche questo supportato da sentenze giurisprudenziali (soprattutto sentenze della suprema Corte di Cassazione) che ne hanno delimitato i contorni e le eventuali responsabilità.
Altro focus è stato dedicato, nel capitolo 4, al Mobbing. Pur trattandosi di un fenomeno riconosciuto già da alcuni decenni, non esiste, ancora, una norma specifica relativa a tale problematica. Nel capitolo si affronta il fenomeno, dopo aver illustrato i fondamentali elementi per la sua caratterizzazione, ovvero “Il rischio lavorativo”, l’”Accertamento del rischio” e le varie tipologie di mobbing, si è analizzata la normativa esistente sia in Italia che all’estero. È stato dedicato, poi, uno spazio al ruolo della magistratura che, mai come in questo caso, assume un ruolo fondamentale. In effetti, in assenza di una norma specifica, è la giurisprudenza a definirne i caratteri ai fini dell’applicazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Questa, basandosi soprattutto sull’art. 2087 del c.c. e sulla definizione che di rischi viene fornita nel D.Lgs. 81/08, si è più volte pronunciata in tal senso. Sono state analizzate, in particolare, alcune sentenze, fra le quali quella ormai nota come “Sentenza della palazzina LAF” che ha interessato un gruppo di lavoratori dell’impianto siderurgico di Taranto.
Nel capitolo 5, infine, si è esaminata la problematica relativa all’amianto che rappresenta un caso emblematico nell’ambito della salute e sicurezza dei lavoratori ma che, tuttavia, ha un importante intreccio con la vita quotidiana di tutta la popolazione, lavorativa e no. Sebbene il suo uso sia stato cessato già dal 1992 nel territorio dello Stato italiano, gli effetti di tale materiale continuano ad avere ripercussioni anche in questi anni e, si stima, ne avranno ancora per molto tempo, ovvero fino alla definitiva rimozione di esso. Dopo aver tracciato a grandi linee le caratteristiche tecniche e l’impatto sulla salute dell’amianto, si è ripercorso l’iter delle norme che si sono succedute nel tempo, fino alla legge 257/92, al D.M. 6/9/94 ed al D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo alle problematiche relative alla gestione dei siti contenenti amianto ed alle procedure da seguire per la bonifica. In ultimo, è stata riportata quella che si può definire una sentenza storica in merito all’esposizione ad amianto, ovvero quella che è nota come la sentenza Eternit, dal nome commerciale con cui venivano immessi sul mercato prodotti in cemento-amianto, realizzati in vari stabilimenti in Italia ma, in particolare, a Casale Monferrato (AL).
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