Tesi etd-06302025-111636 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
LAINO, LAURA
URN
etd-06302025-111636
Titolo
La giurisdizione sull’elenco ISTAT nel contesto del bilancio pubblico europeo: profili evolutivi e criticità
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof.ssa Manzetti, Vanessa
Parole chiave
- Corte dei conti
- elenco ISTAT
- giudice contabile
Data inizio appello
14/07/2025
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
14/07/2095
Riassunto
La tesi analizza l’evoluzione della competenza giurisdizionale in materia di classificazione degli enti pubblici nel settore delle Amministrazioni Pubbliche (S.13), secondo i criteri del Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010), e l’impatto di tale classificazione sui vincoli di finanza pubblica e sulla giustiziabilità della decisione di iscrizione nell’elenco ISTAT. Tale elenco, redatto annualmente da ISTAT ai sensi della legge n. 196/2009, recepisce i criteri contenuti nel SEC 2010 e nel Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), assumendo un ruolo determinante nell’individuazione delle amministrazioni soggette ai limiti di spesa e ai vincoli europei sul deficit e sul debito pubblico.
L’inserimento in tale elenco ha effetti sostanziali: determina infatti l’assoggettamento dell’ente alla disciplina di contenimento della spesa pubblica, alla vigilanza della Corte dei conti e alle regole di bilancio dell’Unione. Con la riforma del 2020, l’art. 23-quater del D.L. n. 137/2020 ha modificato il Codice di giustizia contabile, limitando la possibilità di impugnare l’inserimento nell’elenco ISTAT, riconoscendo alla Corte dei conti una competenza limitata al solo ambito del rispetto della normativa nazionale sul contenimento della spesa. La controversia sull’estensione e sulla natura di tale giurisdizione ha determinato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che nelle sentenze nn. 5 e 6 del 2021 hanno sollevato dubbi di compatibilità della norma interna con il principio di tutela giurisdizionale effettiva previsto dal diritto dell’Unione.
Con la sentenza del 13 luglio 2023, la CGUE ha chiarito che l’inclusione in S.13 deve poter essere contestata davanti a un giudice, affinché sia garantito l’effetto utile del regolamento (UE) n. 549/2013 e la corretta applicazione dei criteri del SEC 2010. Non è escluso che tale controllo possa spettare al giudice amministrativo, purché sia in grado di offrire una tutela giurisdizionale effettiva e applicare il diritto euro-unitario in modo vincolante. La CGUE ha rimesso l’ultima valutazione al giudice del rinvio, senza però derogare all’obbligo generale degli Stati membri di garantire un controllo giurisdizionale sull’applicazione del diritto dell’Unione.
A conferma di questa lettura, è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30220/2024, che ha stabilito in via definitiva la competenza del giudice amministrativo sulle controversie riguardanti l’inserimento o l’esclusione degli enti dall’elenco ISTAT. La Corte ha valorizzato l’effetto utile del diritto dell’Unione e il principio della tutela giurisdizionale effettiva, affermando che solo il giudice amministrativo – in virtù della sua esperienza nei giudizi di legittimità sugli atti autoritativi e della prossimità alla pubblica amministrazione – è in grado di esercitare il controllo richiesto dalla giurisprudenza europea.
La tesi dimostra dunque come la giustiziabilità dell’elenco ISTAT sia divenuta una questione centrale nel rapporto tra diritto nazionale e diritto dell’Unione, imponendo un bilanciamento tra efficienza del sistema di bilancio e garanzie processuali per gli enti interessati.
L’inserimento in tale elenco ha effetti sostanziali: determina infatti l’assoggettamento dell’ente alla disciplina di contenimento della spesa pubblica, alla vigilanza della Corte dei conti e alle regole di bilancio dell’Unione. Con la riforma del 2020, l’art. 23-quater del D.L. n. 137/2020 ha modificato il Codice di giustizia contabile, limitando la possibilità di impugnare l’inserimento nell’elenco ISTAT, riconoscendo alla Corte dei conti una competenza limitata al solo ambito del rispetto della normativa nazionale sul contenimento della spesa. La controversia sull’estensione e sulla natura di tale giurisdizione ha determinato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che nelle sentenze nn. 5 e 6 del 2021 hanno sollevato dubbi di compatibilità della norma interna con il principio di tutela giurisdizionale effettiva previsto dal diritto dell’Unione.
Con la sentenza del 13 luglio 2023, la CGUE ha chiarito che l’inclusione in S.13 deve poter essere contestata davanti a un giudice, affinché sia garantito l’effetto utile del regolamento (UE) n. 549/2013 e la corretta applicazione dei criteri del SEC 2010. Non è escluso che tale controllo possa spettare al giudice amministrativo, purché sia in grado di offrire una tutela giurisdizionale effettiva e applicare il diritto euro-unitario in modo vincolante. La CGUE ha rimesso l’ultima valutazione al giudice del rinvio, senza però derogare all’obbligo generale degli Stati membri di garantire un controllo giurisdizionale sull’applicazione del diritto dell’Unione.
A conferma di questa lettura, è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30220/2024, che ha stabilito in via definitiva la competenza del giudice amministrativo sulle controversie riguardanti l’inserimento o l’esclusione degli enti dall’elenco ISTAT. La Corte ha valorizzato l’effetto utile del diritto dell’Unione e il principio della tutela giurisdizionale effettiva, affermando che solo il giudice amministrativo – in virtù della sua esperienza nei giudizi di legittimità sugli atti autoritativi e della prossimità alla pubblica amministrazione – è in grado di esercitare il controllo richiesto dalla giurisprudenza europea.
La tesi dimostra dunque come la giustiziabilità dell’elenco ISTAT sia divenuta una questione centrale nel rapporto tra diritto nazionale e diritto dell’Unione, imponendo un bilanciamento tra efficienza del sistema di bilancio e garanzie processuali per gli enti interessati.
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