Tesi etd-06302024-104013 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
SIGNORINI, BEATRICE
URN
etd-06302024-104013
Titolo
Il controllo analogo e la sua attuazione nelle società per azioni. Il caso di Difesa Servizi S.p.a.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Frediani, Paolo
Parole chiave
- Controllo analogo
- Società in house
Data inizio appello
19/07/2024
Consultabilità
Completa
Riassunto
L’obiettivo dello studio è presentare il fenomeno delle società a partecipazione pubblica, soffermandosi sul particolare tipo delle società in house. Quest’ultime, in ambito nazionale, trovano una prima diffusione in relazione alla gestione dei servizi pubblici locali, poiché, fin dalla legge 29 marzo 1903, n.103 (c.d. Legge Giolitti), si è espressa la volontà di utilizzare strumenti che consentissero anche l’esternalizzazione di tali servizi.
La fruizione dello strumento societario per fini pubblicistici non è qualificabile come un fenomeno prettamente nazionale, avendo segnato diversi ordinamenti giuridici. Tra questi, il primo ad adottare il modello societario, che verrà successivamente denominato come in house providing, è stato l’ordinamento inglese. Il modello della società in house providing si distingue dalle altre società a partecipazione pubblica per via di un aspetto estremamente rilevante (da cui a cascata dipendono i requisiti necessari per l’integrazione dello stesso modello): le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici da parte delle amministrazioni, eludendo quindi la procedura ad evidenza pubblica.
Affinché l’amministrazione possa legittimamente procedere in affidamento diretto, senza, quindi, determinare una violazione della disciplina europea sugli appalti pubblici, vengono individuati, ex articolo 2, comma 1, lett. o) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, tre requisiti necessari: 1) l’esercizio da parte dell’amministrazione del controllo analogo o, se presenti più amministrazioni, di un controllo analogo congiunto; 2) il requisito della destinazione prevalente dell’attività, di cui all’articolo 16, comma 3, del TUSPP; 3) il requisito della partecipazione pubblica totalitaria, di cui all’articolo 16, comma 1, del TUSPP.
Analizzati i presenti tre requisiti ci si è poi soffermati, in particolare, su uno di essi: il controllo analogo. Per poter delineare le linee di confine che tratteggiano la nozione di controllo analogo è apparso di fondamentale importanza analizzare la pluralità di nozioni di controllo presenti all’interno del nostro ordinamento, con specifico riferimento al controllo societario e al controllo pubblico. Nell’articolo 2, comma 1, lett. c), il controllo analogo viene definito come “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”. Pertanto, sono stati analizzati gli elementi che concorrono a tale definizione, partendo dal significato dei termini “analogo” e “servizi”, fino ad arrivare al concetto di “influenza determinante” e gli oggetti su cui quest’ultima viene esercitata.
Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, all’interno dell’articolo 3, comma 1, precisa che le società in house possono essere costituite sotto forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. Alla luce di ciò, si è esaminata l’effettiva compatibilità dei requisiti propri di una società in house, con specifico riferimento al controllo analogo, rispetto alla tipicità organizzativa della società per azioni, utilizzando, come caso studio, la società in house "Difesa Servizi S.p.a." di cui usufruisce l’Amministrazione difesa.
La fruizione dello strumento societario per fini pubblicistici non è qualificabile come un fenomeno prettamente nazionale, avendo segnato diversi ordinamenti giuridici. Tra questi, il primo ad adottare il modello societario, che verrà successivamente denominato come in house providing, è stato l’ordinamento inglese. Il modello della società in house providing si distingue dalle altre società a partecipazione pubblica per via di un aspetto estremamente rilevante (da cui a cascata dipendono i requisiti necessari per l’integrazione dello stesso modello): le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici da parte delle amministrazioni, eludendo quindi la procedura ad evidenza pubblica.
Affinché l’amministrazione possa legittimamente procedere in affidamento diretto, senza, quindi, determinare una violazione della disciplina europea sugli appalti pubblici, vengono individuati, ex articolo 2, comma 1, lett. o) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, tre requisiti necessari: 1) l’esercizio da parte dell’amministrazione del controllo analogo o, se presenti più amministrazioni, di un controllo analogo congiunto; 2) il requisito della destinazione prevalente dell’attività, di cui all’articolo 16, comma 3, del TUSPP; 3) il requisito della partecipazione pubblica totalitaria, di cui all’articolo 16, comma 1, del TUSPP.
Analizzati i presenti tre requisiti ci si è poi soffermati, in particolare, su uno di essi: il controllo analogo. Per poter delineare le linee di confine che tratteggiano la nozione di controllo analogo è apparso di fondamentale importanza analizzare la pluralità di nozioni di controllo presenti all’interno del nostro ordinamento, con specifico riferimento al controllo societario e al controllo pubblico. Nell’articolo 2, comma 1, lett. c), il controllo analogo viene definito come “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”. Pertanto, sono stati analizzati gli elementi che concorrono a tale definizione, partendo dal significato dei termini “analogo” e “servizi”, fino ad arrivare al concetto di “influenza determinante” e gli oggetti su cui quest’ultima viene esercitata.
Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, all’interno dell’articolo 3, comma 1, precisa che le società in house possono essere costituite sotto forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. Alla luce di ciò, si è esaminata l’effettiva compatibilità dei requisiti propri di una società in house, con specifico riferimento al controllo analogo, rispetto alla tipicità organizzativa della società per azioni, utilizzando, come caso studio, la società in house "Difesa Servizi S.p.a." di cui usufruisce l’Amministrazione difesa.
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