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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-06282024-150757


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
CARBONE, ANTONIO
URN
etd-06282024-150757
Titolo
Il nuovo articolo 2086 del codice civile introdotto dal codice della crisi
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof. Benedetti, Lorenzo
Parole chiave
  • adeguati
  • amministrativi
  • art. 3 CCII
  • articolo 2086 c.c.
  • assetti
  • BJR
  • business judgment rule
  • contabili
  • imprenditore individuale
  • organizzativi
Data inizio appello
15/07/2024
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
15/07/2094
Riassunto
Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi attraverso il D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, il legislatore concorsuale ha aggiunto il secondo comma all'articolo 2086 del codice civile, il quale recita: "l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". Tale obbligo non è del tutto nuovo all'interno del nostro ordinamento in quando già in passato, il legislatore aveva dato rilevanza alla governace interna, partendo dai settori assicurativi e bancari per poi approdare all'interno della discipliana della s.p.a. all'articolo 2381 c.c.
La funzione che la norma attribuisce alla dotazione degli assetti organizzativi è dunque preventiva , per così dire, incidendo sugli obblighi dei gestori – l’obiettivo è sempre quello della prevenzione, anche sugli effetti della crisi, una volta verificatasi e tempestivamente rilevata -, mediante la previsione di obblighi affidati a una formula di carattere generale, che andranno a concretizzarsi nella specificità dei diversi contesti economici e imprenditoriali, ossia con riferimento all’attività di impresa, come risultato ed espressione di un’inevitabile organizzazione, che deve caratterizzare il soggetto imprenditore collettivo.
Va da sé che l’obbligo, gravante sull’imprenditore in termini generali, comporta il sorgere di doveri di nuovo conio per tutti gli organi della società – amministratori, sindaci e soci, ciascun organo con i suoi propri compiti e prerogative -, non tipizzabili ex ante, in quanto desumibili, e soprattutto dalla specificità del contesto e con la precisazione che, rispetto ai soci, al diritto di controllo, si aggiungono i doveri, derivanti dalla generale anteposizione - quale carattere del nuovo assetto sistematico - della tutela dei diritti dei creditori agli interessi degli stessi soci. La conseguenza è che costoro, sempre ragionando in termini generali, non potranno ostacolare le decisioni dell’organo gestorio intese a tutelare i creditori, senza incorrere in una condotta illecita (astrattamente suscettibile di valutazione in termini di effetti pregiudizievoli e dunque di tutela risarcitoria).
In questo senso, tuttavia, si spiega anche la competenza esclusiva dell’organo amministrativo a decidere, con quanto ne consegue in termini di potere e responsabilità per le conseguenze delle decisioni, sulle diverse opzioni organizzative e gestionali, sino alla “adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e della perdita della continuità aziendale” (art. 2086, 2° comma c.c.).
Infine in dottrina sono sorti dei dubbi sulla compartibilità o meno del principio espresso della Business Judgement Rule, la quale preve, che in sede di accertamento della responsabilità degli amministratori, il giudice non possa sindacare il merito (vale a dire la convenienza, l'opportunità, la profittabilità e la remuneratività) delle scelte gestorie, ma debba limitarsi a verificare la corretta procedimentalizzazione del processo decisionale seguito dagli amministratori: sono peraltro dibattuti in giurisprudenza i limiti di applicabilità di tale regola, in particolare con riferimento alle scelte di natura organizzativa dell’organo gestorio.
Recenti sentenze hanno affermato che le scelte di natura organizzativa, in quanto discrezionali e rientranti nel novero di scelte imprenditoriali, sono protette dalla BJR a meno vi sia una mancanza totale di un assetto organizzativo, contabile e amministrativo il quale non può espletare lo scopo finalistico previsto dal legislatore: intecettare i segnali di crisi per prevenirla ed eventualmente superarla nel miglior modo possibile.
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