Tesi etd-06262026-224022 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
URN
etd-06262026-224022
Titolo
L'iscrizione della notizia di reato tra tecniche elusive e risposte normative. Le implicazioni sistematiche di un adempimento complesso.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
.
relatore Prof.ssa Bonini, Valentina
Parole chiave
- annotazione preliminare
- circolare Pignatone
- controlli giurisdizionali
- giudice istruttore
- inutilizzabilità degli atti tardivi
- iscrizione coatta
- modello 45
- modello adversary
- notizia di reato
- presupposti dell'iscrizione soggettiva
- procedimento archiviativo
- retrodatazione della notizia di reato
- riforma Cartabia
- sezioni unite Lattanzi
- sezioni unite Tammaro
- tempestività dell'iscrizione
Data inizio appello
13/07/2026
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
13/07/2066
Riassunto (Inglese)
Riassunto (Italiano)
Obiettivo precipuo della presente trattazione è quello di fornire un quadro esaustivo del complesso di norme che ruotano attorno alla notizia di reato, partendo dal nucleo della disciplina normativa della notitia criminis, la cui iscrizione è stata, dal legislatore del 1988, espressamente riservata al pubblico ministero; transitando per la copiosa giurisprudenza che, completando il dato normativo, ha disegnato con precisione la sagoma dei controlli che il giudice per le indagini preliminari può, direttamente ovvero indirettamente, esercitare sulla correttezza e sulla completezza dell’iscrizione; infine, dando conto delle innovazioni che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) ha apportato sul punto, a partire dall’introduzione, per la prima volta, di una precisa definizione di notizia di reato, nonché di un’inedita occasione in cui il giudice può porre rimedio all’intempestiva iscrizione della stessa, disponendone la retrodatazione.
Tale ricostruzione, che si articola su tre capitoli, non può prescindere da un previo inquadramento di carattere sistematico delineante la natura e i princìpi che governano l’agere dei due magistrati, i quali, seppur in misura diversa, animano la fase investigativa: il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari.
Se, infatti, dominus indiscusso della fase preprocessuale è il pubblico ministero – il quale ha, in questo frangente, il dovere di compiere ai sensi dell’art. 326 c.p.p. «ogni attività necessaria» ai fini delle «determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale» – sono riservati al giudice per le indagini preliminari spazi ben più modesti, essendo egli interdetto dal compimento di qualsiasi attività di carattere investigativo ed intervenendo, soltanto se sollecitato dalle parti e nei soli casi previsti dalla legge (328 c.p.p.), in funzione di garanzia e controllo della legalità del procedere.
Al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari sono riservati i primi due capitoli dell’elaborato, aventi caratura sistematica e declinati secondo un paradigma statico.
Gli ultimi tre capitoli, come già accennato, affrontano, in prospettiva dinamica, rispettivamente la disciplina normativa della notitia criminis e della sua iscrizione come plasmata dal conditor iuris nel 1988, la disciplina dei controlli sull’annotazione della notizia di reato così come precisata dalla giurisprudenza e infine, la recente risposta normativa alle criticità e alle carenze che, alla prova del tempo, questo complesso di norme ha patentemente manifestato.
Dunque, il primo capitolo si occupa del pubblico ministero, tratteggiato alla luce dell’attuale disciplina costituzionale e codicistica. A lui sono dedicate diverse disposizioni che aprono il Titolo IV della Costituzione, intitolato a «La magistratura», che valgono a sancirne l’indipendenza da ogni altro potere. Ampio spazio è dedicato al principio di obbligatorietà dell’azione penale, condensato nella concisa disposizione di cui all’art. 112 Cost. e configurante un dovere di cui il pubblico ministero è primo destinatario. Viene, poi, dato risalto alla rinnovata collocazione del magistrato inquirente nella dinamica del processo di stampo accusatorio, così come risultante dalle scelte del legislatore del codice: il pubblico ministero vede adesso accentuare la sua natura di parte stricto sensu intesa e affievolire quella di «organo di giustizia».
Il secondo capitolo è dedicato alla ricostruzione del percorso storico normativo che, a partire dalla “sinistra figura” del giudice istruttore, giunge all’introduzione nel panorama processualpenalistico di un’inedita figura giurisdizionale, fino a quel momento sconosciuta «al theatrum iustitiae italiano» : il giudice per le indagini preliminari.
Si tratta, è stato detto, di un «giudice polifunzionale», chiamato ad intervenire in una fase di cui non è titolare, esclusivamente su sollecitazione delle parti, ora in funzione di garanzia, ora in funzione di controllo della correttezza dell'operato del pubblico ministero, in aderenza a un rigoroso principio di separazione delle funzioni inquirenti e giudicanti che il legislatore del 1988 ha fatto proprio.
Il terzo capitolo approfondisce la disciplina che il conditor iuris del 1988 ha riservato alla notizia di reato e alla sua iscrizione, ponendo l’attenzione su talune criticità che si sono manifestate alla prova della law in action.
Ancorché la notitia criminis animi le disposizioni di cui al Titolo II del libro V del codice – laddove si prevede che essa sia ricercata, percepita, formalizzata, iscritta, aggiornata e modificata per tutto l’arco delle indagini – è rimasta sfornita, per lungo tempo, di indicazioni normative che ne chiarissero il significato. Indice normativo di primaria rilevanza è l’art. 335 c.p.p. che fa obbligo al pubblico ministero che abbia avuto conoscenza, per essergli «pervenuta» ovvero per averla egli «acquisita di propria iniziativa», di procedere all’immediata iscrizione della notizia di reato in sé nonché, contestualmente ovvero nel momento in cui risulti, del nome della persona cui il reato è attribuito. Lo stesso avverbio «immediatamente» segnala con evidenza, l’esigenza che i tempi di iscrizione non subiscano dilazioni di sorta, dal momento che è proprio l’annotazione in parola a segnare il dies a quo della decorrenza dei termini delle indagini preliminari.
Il quarto capitolo attenziona i controlli che il giudice per le indagini preliminari espleta indirettamente sulla notizia di reato allorché venga sollecitato, a vario titolo, nel corso dello svolgimento dell’inchiesta, nonché direttamente in sede di archiviazione, momento in cui il giudicante, chiamato a dare garanzie circa la legalità dell’inazione, può all’uopo esercitare poteri correttivi più incisivi sulla notitia criminis.
È la giurisprudenza a ricoprire un ruolo di primaria importanza nel tracciare con precisione i confini entro i quali il controllo giurisdizionale possa legittimamente esplicarsi, sempre allo scopo di scongiurare quelle indebite commistioni tra la funzione inquirente e d’accusa e la funzione giudicante che facilmente potrebbero riproporsi negli ambiti in cui si riveli arduo coordinare la funzione di «iniziativa» del pubblico ministero con quella di «controllo» del giudice, tra i quali può annoverarsi a pieno titolo l’iscrizione della notizia di reato.
È sempre la giurisprudenza ad aver escluso, in forza di un’interpretazione lato sensu inventiva, di talché non sempre corredata del percorso esegetico seguito, la sindacabilità, ad opera del giudice per le indagini preliminari, con riguardo al tempus inscriptionis.
Nel quinto capitolo sono analizzate le innovazioni che vengono apportate a questo plesso di disciplina dalla riforma Cartabia diretta, inter alia, a «riporta[re] i tempi della giustizia entro limiti di ragionevolezza» . Anzitutto, viene per la prima volta introdotta una nozione legislativa di notizia di reato, rivolta a garantire la certezza e l’uniformità delle iscrizioni. Di sicura importanza le nuove occasioni di controllo giurisdizionale ex art. 335-ter e 335-quater c.p.p. Il primo introduce un potere “diffuso” del giudice per le indagini preliminari di ordinare, nel momento in cui «deve compiere un atto del procedimento» l’iscrizione del nome della persona cui ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito, se non ancora iscritto.
L’art. 335-quater introduce il tanto atteso strumento di controllo del giudice sulla tempestività dell’iscrizione; è su istanza dell’indagato o imputato che il giudice che procede, allorché accerti l’esistenza di un ritardo inequivocabile e ingiustificato, dispone la retrodatazione dell’iscrizione.
Un breve cenno merita il nuovo comma 1-bis.1 dell’art. 335 c.p.p. introdotto con decreto-legge n. 23 del 2026 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n.54 il quale predispone un registro ad hoc all’interno del quale è oggetto di «annotazione preliminare» l’eventuale fatto compiuto in presenza di cause di giustificazione contrassegnate dall’evidenza. Lo scopo è quello di evitare, con riguardo a queste specifiche ipotesi, l’effetto labelling che discende dall’automatica iscrizione nel registro modello 21 del nome della persona coinvolta.
Tale ricostruzione, che si articola su tre capitoli, non può prescindere da un previo inquadramento di carattere sistematico delineante la natura e i princìpi che governano l’agere dei due magistrati, i quali, seppur in misura diversa, animano la fase investigativa: il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari.
Se, infatti, dominus indiscusso della fase preprocessuale è il pubblico ministero – il quale ha, in questo frangente, il dovere di compiere ai sensi dell’art. 326 c.p.p. «ogni attività necessaria» ai fini delle «determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale» – sono riservati al giudice per le indagini preliminari spazi ben più modesti, essendo egli interdetto dal compimento di qualsiasi attività di carattere investigativo ed intervenendo, soltanto se sollecitato dalle parti e nei soli casi previsti dalla legge (328 c.p.p.), in funzione di garanzia e controllo della legalità del procedere.
Al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari sono riservati i primi due capitoli dell’elaborato, aventi caratura sistematica e declinati secondo un paradigma statico.
Gli ultimi tre capitoli, come già accennato, affrontano, in prospettiva dinamica, rispettivamente la disciplina normativa della notitia criminis e della sua iscrizione come plasmata dal conditor iuris nel 1988, la disciplina dei controlli sull’annotazione della notizia di reato così come precisata dalla giurisprudenza e infine, la recente risposta normativa alle criticità e alle carenze che, alla prova del tempo, questo complesso di norme ha patentemente manifestato.
Dunque, il primo capitolo si occupa del pubblico ministero, tratteggiato alla luce dell’attuale disciplina costituzionale e codicistica. A lui sono dedicate diverse disposizioni che aprono il Titolo IV della Costituzione, intitolato a «La magistratura», che valgono a sancirne l’indipendenza da ogni altro potere. Ampio spazio è dedicato al principio di obbligatorietà dell’azione penale, condensato nella concisa disposizione di cui all’art. 112 Cost. e configurante un dovere di cui il pubblico ministero è primo destinatario. Viene, poi, dato risalto alla rinnovata collocazione del magistrato inquirente nella dinamica del processo di stampo accusatorio, così come risultante dalle scelte del legislatore del codice: il pubblico ministero vede adesso accentuare la sua natura di parte stricto sensu intesa e affievolire quella di «organo di giustizia».
Il secondo capitolo è dedicato alla ricostruzione del percorso storico normativo che, a partire dalla “sinistra figura” del giudice istruttore, giunge all’introduzione nel panorama processualpenalistico di un’inedita figura giurisdizionale, fino a quel momento sconosciuta «al theatrum iustitiae italiano» : il giudice per le indagini preliminari.
Si tratta, è stato detto, di un «giudice polifunzionale», chiamato ad intervenire in una fase di cui non è titolare, esclusivamente su sollecitazione delle parti, ora in funzione di garanzia, ora in funzione di controllo della correttezza dell'operato del pubblico ministero, in aderenza a un rigoroso principio di separazione delle funzioni inquirenti e giudicanti che il legislatore del 1988 ha fatto proprio.
Il terzo capitolo approfondisce la disciplina che il conditor iuris del 1988 ha riservato alla notizia di reato e alla sua iscrizione, ponendo l’attenzione su talune criticità che si sono manifestate alla prova della law in action.
Ancorché la notitia criminis animi le disposizioni di cui al Titolo II del libro V del codice – laddove si prevede che essa sia ricercata, percepita, formalizzata, iscritta, aggiornata e modificata per tutto l’arco delle indagini – è rimasta sfornita, per lungo tempo, di indicazioni normative che ne chiarissero il significato. Indice normativo di primaria rilevanza è l’art. 335 c.p.p. che fa obbligo al pubblico ministero che abbia avuto conoscenza, per essergli «pervenuta» ovvero per averla egli «acquisita di propria iniziativa», di procedere all’immediata iscrizione della notizia di reato in sé nonché, contestualmente ovvero nel momento in cui risulti, del nome della persona cui il reato è attribuito. Lo stesso avverbio «immediatamente» segnala con evidenza, l’esigenza che i tempi di iscrizione non subiscano dilazioni di sorta, dal momento che è proprio l’annotazione in parola a segnare il dies a quo della decorrenza dei termini delle indagini preliminari.
Il quarto capitolo attenziona i controlli che il giudice per le indagini preliminari espleta indirettamente sulla notizia di reato allorché venga sollecitato, a vario titolo, nel corso dello svolgimento dell’inchiesta, nonché direttamente in sede di archiviazione, momento in cui il giudicante, chiamato a dare garanzie circa la legalità dell’inazione, può all’uopo esercitare poteri correttivi più incisivi sulla notitia criminis.
È la giurisprudenza a ricoprire un ruolo di primaria importanza nel tracciare con precisione i confini entro i quali il controllo giurisdizionale possa legittimamente esplicarsi, sempre allo scopo di scongiurare quelle indebite commistioni tra la funzione inquirente e d’accusa e la funzione giudicante che facilmente potrebbero riproporsi negli ambiti in cui si riveli arduo coordinare la funzione di «iniziativa» del pubblico ministero con quella di «controllo» del giudice, tra i quali può annoverarsi a pieno titolo l’iscrizione della notizia di reato.
È sempre la giurisprudenza ad aver escluso, in forza di un’interpretazione lato sensu inventiva, di talché non sempre corredata del percorso esegetico seguito, la sindacabilità, ad opera del giudice per le indagini preliminari, con riguardo al tempus inscriptionis.
Nel quinto capitolo sono analizzate le innovazioni che vengono apportate a questo plesso di disciplina dalla riforma Cartabia diretta, inter alia, a «riporta[re] i tempi della giustizia entro limiti di ragionevolezza» . Anzitutto, viene per la prima volta introdotta una nozione legislativa di notizia di reato, rivolta a garantire la certezza e l’uniformità delle iscrizioni. Di sicura importanza le nuove occasioni di controllo giurisdizionale ex art. 335-ter e 335-quater c.p.p. Il primo introduce un potere “diffuso” del giudice per le indagini preliminari di ordinare, nel momento in cui «deve compiere un atto del procedimento» l’iscrizione del nome della persona cui ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito, se non ancora iscritto.
L’art. 335-quater introduce il tanto atteso strumento di controllo del giudice sulla tempestività dell’iscrizione; è su istanza dell’indagato o imputato che il giudice che procede, allorché accerti l’esistenza di un ritardo inequivocabile e ingiustificato, dispone la retrodatazione dell’iscrizione.
Un breve cenno merita il nuovo comma 1-bis.1 dell’art. 335 c.p.p. introdotto con decreto-legge n. 23 del 2026 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n.54 il quale predispone un registro ad hoc all’interno del quale è oggetto di «annotazione preliminare» l’eventuale fatto compiuto in presenza di cause di giustificazione contrassegnate dall’evidenza. Lo scopo è quello di evitare, con riguardo a queste specifiche ipotesi, l’effetto labelling che discende dall’automatica iscrizione nel registro modello 21 del nome della persona coinvolta.
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