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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-06262019-183944


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
MEGHINI, NICOLO'
URN
etd-06262019-183944
Titolo
Le misure interdittive nel sistema cautelare e il loro impiego come contrasto alla corruttela
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bresciani, Luca
Parole chiave
  • corruttela
  • provvedimenti interdittivi
  • sistema cautelare
Data inizio appello
12/07/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
12/07/2089
Riassunto
La funzione precipua degli strumenti cautelari interdittivi è quella di attuare alcune pene accessorie, per le quali era ammessa la provvisoria applicazione nella fase dell’istruzione, sulla base di quanto statuito dall’art. 140 c.p.; questa norma penale fu successivamente abrogata, dall’art. 217 delle disposizioni di attuazione al nuovo codice.
Merita di essere menzionato che l’ambito di applicabilità, del soppresso art. 140 c.p., era maggiore di quello delle novelle disposizioni normative al nuovo codice, giacché quest’ultime sostituiscono alcune soltanto, anche se le più importanti, tra le pene accessorie; infatti, l’abrogato art. 140 c.p., era applicabile con riguardo a tutte, salvo quelle per le quali l’applicazione provvisoria fosse esclusa dalla loro particolare natura.
Quest’omissione porta ad evidenziare che, dalla relativa lista prevista dagli artt. 28 ss. del codice penale, rimangono escluse le pene accessorie di cui agli artt. 35 e 35 bis, essendo queste previste per le contravvenzioni, cioè per reati che non consentono l’emissione delle misure anzidette.
La regolamentazione dei provvedimenti cautelari interdittivi ha la finalità di ampliare la categoria degli strumenti cautelari personali, permettendo, così, di evitare il ricorso alle cautele di carattere coercitivo e rendendo la misura più funzionale al perseguimento della funzione cautelare legata alla tipologia del reato ipotizzato, oggetto di accertamento.
A questo punto la lista dei provvedimenti cautelari, di cui dispone il giudice penale, diviene più amplia, al fine di ottenere una cautela più conforme alle specificità che si presentano nel caso concreto, pur rispettando quelle che sono le garanzie sostanziali e processuali previste a salvaguardia della libertà personale dell’indagato, e incidendo sull’esercizio di diritti e facoltà connessi a particolari qualità o status del soggetto.
La disciplina codicistica delinea quattro tipi di mezzi interdittivi, disciplinati dagli artt. 288, 289, 289 bis e 290 c.p.p., i quali permettono al giudice di poterli adattare alla particolarità del caso concreto, su richiesta del pubblico ministero.
Queste misure interdittive hanno la caratteristica di vietare il compimento di alcuni atti che, se posti in essere, sarebbero inefficaci; inoltre, impongono degli obblighi negativi (ad esempio l’astensione dalla conduzione di una impresa) e/o combinano le due figure (come nel caso della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio).
In particolare: secondo l’art. 288 c.p.p. la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri ad essa inerenti; il successivo art. 289 c.p.p. regola, invece, la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio impedisce temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività relative; mentre, la nuova misura interdittiva disposta all’art. 289 bis c.p.p., introdotta con la recente disciplina normativa, prevede il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione con la quale il giudice interdice temporaneamente all’imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; infine, il pacchetto degli strumenti interdittivi a disposizione del giudice viene completato con il provvedimento delineato all’art. 290 c.p.p., che con il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi, permette al giudice di interdire temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività predette.
Questi provvedimenti cautelari interdittivi corrispondono, per quanto riguarda il loro contenuto sostanziale, alle pene accessorie per i delitti previste dagli artt. 28 (interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione o un’arte), 32 quater (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) e 34 (decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall’esercizio di essa) del codice penale.
Il rapporto di tali misure interdittive con le suddette sanzioni è sostanzialmente lo stesso che intercorre tra la custodia cautelare e le pene detentive, tanto è vero che, quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli artt. 28, 30, 32 bis e quater e 34 c.p., per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta in via cautelare nel corso del procedimento.
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