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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-06152026-174101


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
URN
etd-06152026-174101
Titolo
L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE COME STRUMENTO DI ACCERTAMENTO PROBATORIO NEL PROCESSO PENALE: PROFILI GIURIDICI DELLA LEGGE 132/2025 E APPLICAZIONE SPERIMENTALE ALLA COLPA NAUTICA
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
.
relatore Prof.ssa Campanella, Susi
correlatore C.F. (AN) Golizia, Pasquale
Parole chiave
  • artificiale
  • intelligenza
  • penale
  • processo
Data inizio appello
10/07/2026
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
10/07/2096
Riassunto (Inglese)
Riassunto (Italiano)
L'intelligenza artificiale sta gradualmente entrando nel processo penale non come prospettiva futura, ma come fatto: algoritmi predittivi nelle indagini, sistemi di riconoscimento facciale nelle operazioni di polizia, elaborazioni automatizzate che orientano decisioni con ricadute dirette sulla libertà delle persone. La questione che questa tesi si propone di analizzare non è se ciò stia accadendo, ma a quali condizioni può accadere senza che il processo perda la propria identità. In certi contesti, come quello dei sinistri marittimi, l'assenza di strumenti algoritmici sembra costituire essa stessa una lacuna probatoria strutturale che i mezzi tradizionali faticano a colmare.
Il quadro normativo di riferimento è europeo prima che italiano. Il Regolamento (UE) 2024/1689, l'AI Act, è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano dal 2024 e costituisce la fonte gerarchicamente sovraordinata rispetto a qualsiasi intervento nazionale. Non è una lista di divieti: è un'architettura basata sul rischio proporzionato, che colloca i sistemi impiegati in sede giudiziaria nella categoria ad alto rischio e li assoggetta a obblighi di trasparenza, supervisione umana e possibilità di spiegare i risultati alle parti. A questo impianto si è aggiunta, nell'aprile 2026, la ratifica europea della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'IA e i diritti umani, che conferma il Regolamento come strumento attuativo esclusivo degli obblighi convenzionali e aggiunge un ulteriore livello di vincolo internazionale alla materia.
Su questo sfondo, la L. 23 settembre 2025, n. 132 — primo intervento organico del legislatore italiano — lascia aperti spazi significativi. Delega al Governo la disciplina dell'IA nelle indagini penali senza definire garanzie per l'imputato, tace sull'ammissibilità della prova algoritmica nel processo e non recepisce operativamente il diritto alla spiegazione. La dottrina ha osservato come i criteri direttivi delle deleghe contenute nell'art. 24 appaiano «eccessivamente generici», configurando quella che è stata definita «una voragine, più che una lacuna» normativa. Sul piano processuale, questo silenzio lascia spazio all'art. 189 c.p.p., ovvero la norma sulla prova atipica, e al parametro elaborato dalla sentenza Cozzini: controllabilità, falsificabilità, tasso di errore noto, consenso nella comunità scientifica. La scelta di inquadrare la simulazione algoritmica in questa categoria è motivata dalla funzione che tali strumenti svolgono nel processo: non raccolgono nuovi dati investigativi, ma elaborano dati già acquisiti agli atti per formare il convincimento giudiziario su un fatto specifico. L'art. 189 c.p.p. non è una soluzione ottimale, ma è la risposta che il sistema già offre a chi sappia usarla.
Il primo capitolo si chiude con i nodi critici che l'ingresso dell'IA nel processo pone: l'opacità dei sistemi di machine learning, che rende difficile verificare il percorso logico che ha prodotto un risultato; il segreto industriale come ostacolo al diritto di difesa; il rischio di automatismi decisionali che svuotano il libero convincimento del giudice; le cosiddette allucinazioni algoritmiche, ovvero la tendenza dei modelli generativi a produrre contenuti formalmente plausibili e sostanzialmente falsi. Su quest'ultimo punto la giurisprudenza ha già preso posizione: il Tribunale di Siracusa ha sanzionato nel 2026 un difensore che aveva prodotto in giudizio citazioni inesistenti generate da un sistema di IA, qualificando la condotta come colpa grave.
Il secondo capitolo sposta l'analisi sul diritto penale marittimo, mostrando come il sinistro marittimo sia il contesto in cui tutte queste tensioni si presentano insieme con particolare intensità. La colpa nautica si struttura attorno a tre nodi che nell'accertamento processuale risultano quasi sempre problematici: la prevedibilità concreta dell'evento, l'evitabilità tramite una condotta alternativa ben definita e la determinazione della regola cautelare violata nel caso specifico. Le COLREGs, le regole internazionali sulla prevenzione delle collisioni in mare, usano un linguaggio volutamente elastico: vedetta «appropriata», velocità «sicura», manovre «decise». Una norma così formulata permette di accertare che qualcosa è andato storto, ma non sempre consente di stabilire con precisione cosa avrebbe dovuto essere fatto di diverso e se avrebbe cambiato l'esito. La giurisprudenza sui casi di Ischia del 2005 e Siracusa del 2011 mostra come i tribunali abbiano gestito questa difficoltà, e mostra anche i limiti di quell'approccio, in cui il contrasto tra consulenti tecnici viene spesso risolto attraverso valutazioni di credibilità piuttosto che attraverso una verifica scientifica delle ipotesi in campo.
Il terzo capitolo è la parte sperimentale del lavoro e prende in analisi il sinistro di Brindisi del 28 agosto 2019, deciso con condanna dal Tribunale di Brindisi nel 2025. Un sommozzatore perse la vita quando un'unità da pesca passò sul punto di immersione con il pilota automatico inserito e il radar impostato a una scala inadeguata, agganciando con lo scafo il pallone segna-sub e la sagola. Il comandante fu condannato per omicidio colposo per plurime violazioni delle COLREGs. La simulazione proposta non è una perizia e non vuole essere una revisione della sentenza: è una sperimentazione accademica che tenta di mostrare cosa avrebbe potuto essere calcolato, e contestato nel contraddittorio, se lo strumento fosse stato ammesso nel processo.
I dati utilizzati provengono da tre categorie distinte: gli atti processuali, fonti tecnico-scientifiche esterne, come il modello fotometrico di Koschmieder per la visibilità e l'equazione di Allard per la portata luminosa dei segnalamenti, e parametri convenzionali di letteratura tecnica che costituiscono il margine di incertezza esplicito del modello. L'analisi geometrica dell'angolo di depressione dalla plancia suggerisce che la posizione seduta del comandante in una cabina illuminata riduceva fisicamente le condizioni ottimali di avvistamento. Il modello fotometrico stima la portata luminosa del pallone segna-sub nelle condizioni di foschia di quella notte. L'analisi della sezione radar valuta la probabilità di rilevazione alle due scale possibili.
I modelli fisici utilizzati appaiono controllabili, fondati su equazioni standardizzate a livello internazionale e dotati di margine di errore quantificabile: condizioni che sembrano soddisfare i criteri Cozzini per l'ammissibilità della prova scientifica.
Le conclusioni de iure condendo si sviluppano su tre livelli. Sul piano europeo, il Regolamento potrebbe essere integrato con norme che estendano il diritto alla spiegazione delle decisioni algoritmiche anche alla difesa dell'imputato, non solo alle autorità di vigilanza. Sul piano processuale nazionale, l'esercizio della delega di cui all'art. 24 L. 132/2025 potrebbe prevedere un protocollo standardizzato per la raccolta dei dati forensi nei sinistri marittimi, rendendo obbligatoria l'acquisizione di quei parametri meteorologici, radar e fotometrici che oggi vengono irrimediabilmente persi perché nessuna norma ne prescrive la conservazione sistematica.
L’elaborato non pretende di offrire una soluzione definitiva. Si propone come contributo a un'ipotesi di lavoro: che l'IA, declinata secondo i parametri di trasparenza e contraddittorio analizzati, possa rappresentare non un'alternativa al ragionamento giuridico, ma un possibile supporto verificabile, contestabile e, per questo, compatibile con le garanzie fondamentali del processo penale.
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