Tesi etd-06152026-122921 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
URN
etd-06152026-122921
Titolo
PRINCIPI DI DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI E SISTEMI NAVALI AUTONOMI
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
.
relatore C.F. (AN) Evangelisti, Alberto
Parole chiave
- Diritto internazionale umanitario
- Meaningful human control
- Responsibility gap
- Sistemi d'arma autonomi navali
Data inizio appello
09/07/2026
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
09/07/2096
Riassunto (Inglese)
Riassunto (Italiano)
La tesi affronta una delle sfide più urgenti del diritto internazionale contemporaneo: la compatibilità dei sistemi d'arma autonomi e semi-autonomi con le regole che governano la condotta delle ostilità in mare. L'impostazione metodologica è dichiaratamente storico-normativa: valutare la liceità di un drone navale autonomo senza conoscere le radici del diritto internazionale umanitario significherebbe affrontare il presente privi degli strumenti interpretativi necessari. Per questa ragione il lavoro si articola in tre capitoli che progressivamente si muovono dal quadro giuridico generale, all'analisi tecnologica e operativa, fino alle questioni di responsabilità e alle prospettive di riforma.
*Capitolo I – Il quadro giuridico internazionale dei conflitti armati*
Il primo capitolo ricostruisce l'evoluzione storica e normativa del diritto dei conflitti armati, con particolare attenzione alla dimensione marittima. Il percorso prende avvio dal pensiero giusnaturalista: Grozio elaborò il concetto di bellum iustum come strumento statale legittimo, e Von Clausewitz lo inquadrò come «continuazione della politica con altri mezzi». Il positivismo giuridico ottocentesco — con Bluntschli e Oppenheim — abbandonò ogni tentativo di limitare il ius ad bellum, lasciando liberi gli Stati di fare guerra purché ne rispettassero le regole di condotta.
La Prima Guerra Mondiale, con i suoi 17 milioni di morti e la «violenza disumanizzata» delle nuove armi industriali, impose una svolta. La Società delle Nazioni (1919) tentò un sistema di sicurezza collettiva, ma senza vietare espressamente la guerra e senza un meccanismo sanzionatorio efficace. Il Patto Briand-Kellogg del 1928 condannò la guerra come strumento di politica nazionale, ma rimase privo di enforcement. Solo la Carta delle Nazioni Unite del 1945, con l'art. 2 par. 4, sancì il divieto generale dell'uso della forza — norma oggi qualificata come ius cogens — prevedendo le eccezioni della legittima difesa individuale e collettiva (art. 51) e dell'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza (Capitolo VII).
Sul fronte dello ius in bello marittimo, la tesi ripercorre le fonti fondamentali. Le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 codificarono per prime i limiti ai mezzi e ai metodi di guerra navale: il divieto di mine non ancorate, le regole sul bombardamento navale, le esenzioni dalla cattura per categorie di naviglio protetto, la disciplina della neutralità marittima. Emerge in questa sede un fil rouge che attraversa l'intera ricerca: i principi elaborati in quell'epoca — divieto di mezzi illimitati di nuocere, obbligo di distinguere tra combattenti e civili, necessità di un inquadramento militare formale — sono esattamente i principi che oggi si scontrano con la logica algoritmica dei sistemi autonomi.
Le Convenzioni di Ginevra del 1949 (in particolare la Seconda, relativa ai naufraghi in mare) e i Protocolli addizionali del 1977 completano il quadro convenzionale. Il I Protocollo codifica i principi di distinzione (art. 48), proporzionalità e precauzione, e impone la revisione giuridica delle nuove armi (art. 36). Il Manuale di San Remo del 1994 — unico strumento organico di diritto della guerra navale dal 1913 — e il Newport Manual del 2023, che aggiorna il quadro alla luce delle nuove tecnologie, costituiscono le fonti di soft law di riferimento. La tesi analizza infine il rapporto tra UNCLOS e diritto dei conflitti armati, la nozione di obiettivo militare nel contesto navale, le categorie protette (navi ospedale, naviglio neutrale) e la casistica applicativa dei metodi tradizionali: zone di esclusione, blocco navale, contrabbando di guerra, diritto di visita, bombardamento navale.
*Capitolo II – I sistemi d'arma autonomi nel contesto navale*
Il secondo capitolo entra nel merito tecnologico e giuridico dei sistemi navali senza equipaggio. La cornice tecnologica parte dai primi prototipi sperimentali per arrivare ai sistemi oggi in servizio: veicoli di superficie senza equipaggio (USV), veicoli subacquei senza equipaggio (UUV), mine intelligenti a discriminazione algoritmica, sistemi difensivi automatici imbarcati, sciami di droni. La tesi distingue con precisione le diverse concezioni di autonomia — piena automazione, human-in-the-loop, human-on-the-loop, human-out-of-the-loop — e ne analizza le implicazioni giuridiche.
Il primo nodo critico è il principio di distinzione. I sistemi autonomi devono saper distinguere i combattenti dai civili e gli obiettivi militari dai beni protetti: un compito che in ambiente marittimo risulta particolarmente arduo. L'inaffidabilità dei sistemi AIS (Automatic Identification System), la commistione tra traffico commerciale e operazioni militari, la vastità delle aree operative rendono strutturalmente difficile un'identificazione algoritmica affidabile. La tesi analizza le pratiche di signature strikes — attacchi condotti sulla base di profili comportamentali anziché di identificazione positiva dell'obiettivo — concludendo che esse sono incompatibili con il principio di distinzione. L'analisi del Relatore Speciale ONU Philip Alston sull'accountability vacuum nell'impiego dei droni viene utilizzata come quadro di riferimento critico.
Il secondo nodo è la valutazione di proporzionalità. Stimare il danno collaterale atteso rispetto al vantaggio militare previsto richiede un giudizio contestuale, situazionale, che tiene conto di fattori dinamici — la presenza di feriti, di civili sopravvissuti, di navi ospedale nelle vicinanze — che gli algoritmi attuali non riescono a processare con l'affidabilità richiesta dal diritto internazionale umanitario. L'obbligo di revisione giuridica delle nuove armi ex art. 36 del I Protocollo addizionale impone agli Stati di verificare, prima del dispiegamento, che i sistemi autonomi siano idonei al rispetto dei principi IHL: onere che, allo stato della tecnologia, è assai difficile soddisfare per i sistemi pienamente autonomi nelle fasi di ingaggio.
Emerge così il concetto chiave dell'intera ricerca: il meaningful human control, il controllo umano significativo. Non è una formula retorica né un ostacolo al progresso tecnologico, ma una condizione strutturale di liceità dell'uso della forza nel dominio marittimo. Il diritto internazionale umanitario è costruito attorno alla figura del decisore umano, al giudizio della «coscienza umana» evocato già dalla clausola Martens del 1899.
La tesi esamina poi scenari operativi specifici: il blocco navale autonomo e le sfide identificative che pone; le mine navali intelligenti, per le quali la disciplina dell'Aja del 1907 risulta obsoleta; i sistemi difensivi automatici imbarcati, analizzati attraverso il caso dell'abbattimento del volo Iran Air 655 nel 1988 da parte dell'incrociatore USS Vincennes; gli sciami di droni e la loro governance decisionale distribuita. Il capitolo si chiude con un case study di primaria importanza empirica: la guerra navale con droni nel Mar Nero a partire dal 2022. Il modello ucraino — navigazione autonoma con supervisione e intervento umano nelle fasi critiche — viene analizzato come paradigma operativo che cerca di coniugare autonomia tecnologica e controllo umano nelle decisioni di ingaggio.
*Capitolo III – Responsabilità e accountability nell'impiego di sistemi autonomi navali*
Il terzo capitolo affronta i profili di responsabilità. Sul piano della responsabilità statale internazionale, la tesi dimostra che il regime codificato nel Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale del 2001 non presenta lacune strutturali: la condotta di un drone navale è attribuibile allo Stato nella stessa misura in cui lo è quella di qualsiasi altro strumento bellico. Ciò vale sia nel caso di malfunzionamento tecnico, sia in quello di comportamento emergente imprevedibile, sia nell'ipotesi di compromissione deliberata del sistema da parte di terzi mediante GPS spoofing o attacchi informatici.
Radicalmente diversa è la situazione sul piano della responsabilità penale individuale. Il trasferimento di funzioni decisionali dalla persona fisica al sistema autonomo genera un responsibility gap che il diritto vigente non riesce a colmare integralmente. Lo Statuto di Roma richiede la prova dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) in capo a una persona fisica determinata; la frattura tra la volontà umana e l'atto materiale compiuto dalla macchina rende questa prova estremamente ardua, specialmente nelle ipotesi di comportamento emergente o di catene decisionali distribuite tra comandante, operatore e programmatore. La dottrina della responsabilità di comando offre un argine parziale, ma anche qui i requisiti di conoscenza (effettiva o presunta) e di mancato intervento risultano difficili da soddisfare quando il sistema ha agito in modo autonomo e imprevedibile.
La tesi esamina poi le operazioni multinazionali e le coalizioni navali in ambito NATO, dove la frammentazione della catena di comando acuisce ulteriormente i problemi di attribuzione. Affronta il tema dell'opacità operativa dei sistemi algoritmici e dell'explainability come presupposto dell'accountability: un sistema non interpretabile non consente di ricostruire ex post il processo decisionale che ha condotto all'atto lesivo, privando le vittime di ogni possibilità di accesso alla giustizia. L'AI Act europeo viene segnalato come lacunoso proprio su questo versante per le applicazioni militari.
*Prospettive de iure condendo e conclusioni*
Il capitolo si chiude con un'analisi delle prospettive di riforma. Il dibattito in sede CCW (Convenzione su Certe Armi Convenzionali) è in stallo negoziale da oltre un decennio, diviso tra chi propone un divieto preventivo dei sistemi letali autonomi e chi preferisce una regolamentazione flessibile. La Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU 79/62 del dicembre 2024 segna un passo verso il riconoscimento del problema a livello universale. Sul piano del diritto della guerra navale, sono in corso i lavori di aggiornamento del Manuale di San Remo avviati con le tavole rotonde di Haugesund e San Remo. Sul piano interno, l'ordinamento italiano è ancora costruito sul concetto di «pilotaggio remoto» ed è privo di una disciplina organica per i sistemi genuinamente autonomi.
La tesi che emerge dall'indagine è duplice: il diritto internazionale umanitario vigente si applica pienamente ai sistemi d'arma autonomi navali e non vi è alcun vuoto normativo sul piano dei principi. Tuttavia, il rispetto effettivo di tali principi da parte dei sistemi pienamente autonomi è, allo stato attuale della tecnologia, estremamente problematico e in numerosi scenari operativi concretamente irrealizzabile. La risposta non può consistere nell'abbandono del controllo umano, ma nella progettazione di architetture operative che lo preservino anche in condizioni degradate, e in un intervento normativo — internazionale e nazionale — che definisca con chiarezza i limiti dell'autonomia ammissibile nelle funzioni critiche dei sistemi d'arma
*Capitolo I – Il quadro giuridico internazionale dei conflitti armati*
Il primo capitolo ricostruisce l'evoluzione storica e normativa del diritto dei conflitti armati, con particolare attenzione alla dimensione marittima. Il percorso prende avvio dal pensiero giusnaturalista: Grozio elaborò il concetto di bellum iustum come strumento statale legittimo, e Von Clausewitz lo inquadrò come «continuazione della politica con altri mezzi». Il positivismo giuridico ottocentesco — con Bluntschli e Oppenheim — abbandonò ogni tentativo di limitare il ius ad bellum, lasciando liberi gli Stati di fare guerra purché ne rispettassero le regole di condotta.
La Prima Guerra Mondiale, con i suoi 17 milioni di morti e la «violenza disumanizzata» delle nuove armi industriali, impose una svolta. La Società delle Nazioni (1919) tentò un sistema di sicurezza collettiva, ma senza vietare espressamente la guerra e senza un meccanismo sanzionatorio efficace. Il Patto Briand-Kellogg del 1928 condannò la guerra come strumento di politica nazionale, ma rimase privo di enforcement. Solo la Carta delle Nazioni Unite del 1945, con l'art. 2 par. 4, sancì il divieto generale dell'uso della forza — norma oggi qualificata come ius cogens — prevedendo le eccezioni della legittima difesa individuale e collettiva (art. 51) e dell'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza (Capitolo VII).
Sul fronte dello ius in bello marittimo, la tesi ripercorre le fonti fondamentali. Le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 codificarono per prime i limiti ai mezzi e ai metodi di guerra navale: il divieto di mine non ancorate, le regole sul bombardamento navale, le esenzioni dalla cattura per categorie di naviglio protetto, la disciplina della neutralità marittima. Emerge in questa sede un fil rouge che attraversa l'intera ricerca: i principi elaborati in quell'epoca — divieto di mezzi illimitati di nuocere, obbligo di distinguere tra combattenti e civili, necessità di un inquadramento militare formale — sono esattamente i principi che oggi si scontrano con la logica algoritmica dei sistemi autonomi.
Le Convenzioni di Ginevra del 1949 (in particolare la Seconda, relativa ai naufraghi in mare) e i Protocolli addizionali del 1977 completano il quadro convenzionale. Il I Protocollo codifica i principi di distinzione (art. 48), proporzionalità e precauzione, e impone la revisione giuridica delle nuove armi (art. 36). Il Manuale di San Remo del 1994 — unico strumento organico di diritto della guerra navale dal 1913 — e il Newport Manual del 2023, che aggiorna il quadro alla luce delle nuove tecnologie, costituiscono le fonti di soft law di riferimento. La tesi analizza infine il rapporto tra UNCLOS e diritto dei conflitti armati, la nozione di obiettivo militare nel contesto navale, le categorie protette (navi ospedale, naviglio neutrale) e la casistica applicativa dei metodi tradizionali: zone di esclusione, blocco navale, contrabbando di guerra, diritto di visita, bombardamento navale.
*Capitolo II – I sistemi d'arma autonomi nel contesto navale*
Il secondo capitolo entra nel merito tecnologico e giuridico dei sistemi navali senza equipaggio. La cornice tecnologica parte dai primi prototipi sperimentali per arrivare ai sistemi oggi in servizio: veicoli di superficie senza equipaggio (USV), veicoli subacquei senza equipaggio (UUV), mine intelligenti a discriminazione algoritmica, sistemi difensivi automatici imbarcati, sciami di droni. La tesi distingue con precisione le diverse concezioni di autonomia — piena automazione, human-in-the-loop, human-on-the-loop, human-out-of-the-loop — e ne analizza le implicazioni giuridiche.
Il primo nodo critico è il principio di distinzione. I sistemi autonomi devono saper distinguere i combattenti dai civili e gli obiettivi militari dai beni protetti: un compito che in ambiente marittimo risulta particolarmente arduo. L'inaffidabilità dei sistemi AIS (Automatic Identification System), la commistione tra traffico commerciale e operazioni militari, la vastità delle aree operative rendono strutturalmente difficile un'identificazione algoritmica affidabile. La tesi analizza le pratiche di signature strikes — attacchi condotti sulla base di profili comportamentali anziché di identificazione positiva dell'obiettivo — concludendo che esse sono incompatibili con il principio di distinzione. L'analisi del Relatore Speciale ONU Philip Alston sull'accountability vacuum nell'impiego dei droni viene utilizzata come quadro di riferimento critico.
Il secondo nodo è la valutazione di proporzionalità. Stimare il danno collaterale atteso rispetto al vantaggio militare previsto richiede un giudizio contestuale, situazionale, che tiene conto di fattori dinamici — la presenza di feriti, di civili sopravvissuti, di navi ospedale nelle vicinanze — che gli algoritmi attuali non riescono a processare con l'affidabilità richiesta dal diritto internazionale umanitario. L'obbligo di revisione giuridica delle nuove armi ex art. 36 del I Protocollo addizionale impone agli Stati di verificare, prima del dispiegamento, che i sistemi autonomi siano idonei al rispetto dei principi IHL: onere che, allo stato della tecnologia, è assai difficile soddisfare per i sistemi pienamente autonomi nelle fasi di ingaggio.
Emerge così il concetto chiave dell'intera ricerca: il meaningful human control, il controllo umano significativo. Non è una formula retorica né un ostacolo al progresso tecnologico, ma una condizione strutturale di liceità dell'uso della forza nel dominio marittimo. Il diritto internazionale umanitario è costruito attorno alla figura del decisore umano, al giudizio della «coscienza umana» evocato già dalla clausola Martens del 1899.
La tesi esamina poi scenari operativi specifici: il blocco navale autonomo e le sfide identificative che pone; le mine navali intelligenti, per le quali la disciplina dell'Aja del 1907 risulta obsoleta; i sistemi difensivi automatici imbarcati, analizzati attraverso il caso dell'abbattimento del volo Iran Air 655 nel 1988 da parte dell'incrociatore USS Vincennes; gli sciami di droni e la loro governance decisionale distribuita. Il capitolo si chiude con un case study di primaria importanza empirica: la guerra navale con droni nel Mar Nero a partire dal 2022. Il modello ucraino — navigazione autonoma con supervisione e intervento umano nelle fasi critiche — viene analizzato come paradigma operativo che cerca di coniugare autonomia tecnologica e controllo umano nelle decisioni di ingaggio.
*Capitolo III – Responsabilità e accountability nell'impiego di sistemi autonomi navali*
Il terzo capitolo affronta i profili di responsabilità. Sul piano della responsabilità statale internazionale, la tesi dimostra che il regime codificato nel Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale del 2001 non presenta lacune strutturali: la condotta di un drone navale è attribuibile allo Stato nella stessa misura in cui lo è quella di qualsiasi altro strumento bellico. Ciò vale sia nel caso di malfunzionamento tecnico, sia in quello di comportamento emergente imprevedibile, sia nell'ipotesi di compromissione deliberata del sistema da parte di terzi mediante GPS spoofing o attacchi informatici.
Radicalmente diversa è la situazione sul piano della responsabilità penale individuale. Il trasferimento di funzioni decisionali dalla persona fisica al sistema autonomo genera un responsibility gap che il diritto vigente non riesce a colmare integralmente. Lo Statuto di Roma richiede la prova dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) in capo a una persona fisica determinata; la frattura tra la volontà umana e l'atto materiale compiuto dalla macchina rende questa prova estremamente ardua, specialmente nelle ipotesi di comportamento emergente o di catene decisionali distribuite tra comandante, operatore e programmatore. La dottrina della responsabilità di comando offre un argine parziale, ma anche qui i requisiti di conoscenza (effettiva o presunta) e di mancato intervento risultano difficili da soddisfare quando il sistema ha agito in modo autonomo e imprevedibile.
La tesi esamina poi le operazioni multinazionali e le coalizioni navali in ambito NATO, dove la frammentazione della catena di comando acuisce ulteriormente i problemi di attribuzione. Affronta il tema dell'opacità operativa dei sistemi algoritmici e dell'explainability come presupposto dell'accountability: un sistema non interpretabile non consente di ricostruire ex post il processo decisionale che ha condotto all'atto lesivo, privando le vittime di ogni possibilità di accesso alla giustizia. L'AI Act europeo viene segnalato come lacunoso proprio su questo versante per le applicazioni militari.
*Prospettive de iure condendo e conclusioni*
Il capitolo si chiude con un'analisi delle prospettive di riforma. Il dibattito in sede CCW (Convenzione su Certe Armi Convenzionali) è in stallo negoziale da oltre un decennio, diviso tra chi propone un divieto preventivo dei sistemi letali autonomi e chi preferisce una regolamentazione flessibile. La Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU 79/62 del dicembre 2024 segna un passo verso il riconoscimento del problema a livello universale. Sul piano del diritto della guerra navale, sono in corso i lavori di aggiornamento del Manuale di San Remo avviati con le tavole rotonde di Haugesund e San Remo. Sul piano interno, l'ordinamento italiano è ancora costruito sul concetto di «pilotaggio remoto» ed è privo di una disciplina organica per i sistemi genuinamente autonomi.
La tesi che emerge dall'indagine è duplice: il diritto internazionale umanitario vigente si applica pienamente ai sistemi d'arma autonomi navali e non vi è alcun vuoto normativo sul piano dei principi. Tuttavia, il rispetto effettivo di tali principi da parte dei sistemi pienamente autonomi è, allo stato attuale della tecnologia, estremamente problematico e in numerosi scenari operativi concretamente irrealizzabile. La risposta non può consistere nell'abbandono del controllo umano, ma nella progettazione di architetture operative che lo preservino anche in condizioni degradate, e in un intervento normativo — internazionale e nazionale — che definisca con chiarezza i limiti dell'autonomia ammissibile nelle funzioni critiche dei sistemi d'arma
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