Tesi etd-05042025-205323 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
FRONGILLO, AURORA
URN
etd-05042025-205323
Titolo
Oblio oncologico e Costituzione: un bilanciamento tra diritto alla salute e riservatezza
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Dal Canto, Francesco
Parole chiave
- diritto alla riservatezza
- oblio oncologico
Data inizio appello
26/05/2025
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il diritto alla riservatezza, nel suo lungo percorso di definizione e consolidamento, ha assunto nel tempo un ruolo sempre più centrale all’interno dei sistemi giuridici contemporanei.
Nato come reazione alla crescente invadenza della società e dei mezzi di comunicazione nella sfera personale, lo stesso si è progressivamente trasformato in una vera e propria proiezione della libertà individuale, garantendo al soggetto il diritto ad obliare le informazioni non più necessarie ed utili, caratterizzanti la sua persona, col preciso intento di sviluppare nel modo più ampio possibile la dignità, l’autodeterminazione e il rispetto alla vita privata.
Il presente elaborato traccerà un percorso, che partirà dalle prime elaborazioni e positivizzazioni del diritto alla riservatezza, il quale, in parte, sfocerà nel diritto all’oblio, fino ad arrivare al suo ultimo sviluppo, ossia il diritto all’oblio oncologico, normato con la legge 193/2023.
Nel primo capitolo, l’attenzione sarà rivolta all’origine e allo sviluppo del diritto alla riservatezza.
Il diritto alla riservatezza, oggi, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della tutela della persona nell’ordinamento giuridico contemporaneo, ma la sua affermazione è il risultato di un lungo e complesso percorso evolutivo.
Questo diritto nasce come esigenza sociale in risposta ai mutamenti prodotti dalla modernizzazione, dalle innovazioni tecnologiche e dalla crescente esposizione della sfera personale.
La riservatezza ha trovato, inizialmente, riconoscimento solo a livello dottrinale prima, e giurisprudenziale poi, culminando in una disciplina normativa organica e in una solida base costituzionale.
Il presente capitolo si propone di ripercorrere le tappe salienti di questa evoluzione, partendo dalla genesi del concetto di privacy nei sistemi giuridici anglosassoni, fino alla sua progressiva ricezione nel contesto italiano, dove ha incontrato significative difficoltà di inquadramento a causa dell’assenza di un riferimento specifico nella Costituzione.
Si ripercorrerà la difficile configurazione all’interno del nostro ordinamento di questo nuovo diritto, con particolare attenzione ai dibattiti giurisprudenziali e dottrinali che si sono susseguiti.
Complessa era la ricostruzione di questo diritto sotto il punto di vista giuridico e delle norme costituzionali; troveremo una serie di tentativi da parte di due scuole di pensiero, la tesi monista e la tesi pluralista, fino ad arrivare al riconoscimento del diritto alla riservatezza come principio costituzionale, da ricomprendere all’interno dell’articolo 2 della Costituzione, avallando la tesi monista.
Una volta avuto il riconoscimento di questo diritto dal punto di vista dottrinale, si susseguiranno una serie di pronunce giurisprudenziali, in cui inizialmente non si riconoscerà questo nuovo diritto, fino alla pronuncia della Corte di Cassazione del 1975, con il caso Esfandiari.
A seguito dell’emersione e del riconoscimento di questa nuova situazione giuridica soggettiva, inserita tra i diritti costituzionalmente tutelati, sarà fondamentale l’intervento da parte di vari trattati internazionali, che nel tempo hanno sentito la necessità creare una protezione alla riservatezza.
Fu soprattutto grazie all’emanazione della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e della Convenzione di Strasburgo che si inizia ad avvertire la necessità di una normazione, che poi sfocerà nella direttiva n. 95/46/CE, articolato faro per l’Italia.
Nel nostro ordinamento si avranno una serie di legislazioni, la prima è la legge 675/1996, la quale darà un prima vera legittimazione normativa della riservatezza, ma avrà vita breve, lasciando poco dopo spazio a vari interventi legislativi, che sfoceranno nel Codice della privacy (d.lgs. 196/2003).
Il Codice sarà fondamentale nella distinzione fra diritto alla riservatezza e diritto alla protezione dei dati personali, specificando poi quali sono le informazioni oggetto di trattamento, differenziando le varie tipologie di dati, e specificando che la gestione delle informazioni debba avvenire in caso di necessità.
La normativa subirà una modifica e un aggiornamento a partire dal 2018, anno di recepimento del Regolamento EU 2016/679, evidenziando come la protezione dei dati personali sia oggi divenuta un diritto fondamentale, pienamente costituzionalizzato e centrale nell’ambiente giuridico contemporaneo.
Il secondo capitolo sarà, invece, dedicato all’analisi del diritto all’oblio – inteso come diritto a non essere più ricordati per vicende passate, che non risultano più attuali o rilevanti, soprattutto se lesive della reputazione e dell’identità sociale dell’individuo – in contrapposizione al diritto alla salute, disciplinato dall’art. 32 Cost.
Negli ultimi decenni, la crescente digitalizzazione delle informazioni ha posto al centro del dibattito giuridico e sociale la necessità di tutelare il diritto alla riservatezza, portando alla progressiva comparsa e affermazione del diritto all’oblio.
Si tratta di un diritto complesso e in continua evoluzione, che si fonda sull’esigenza della persona di non restare indefinitamente esposta alle conseguenze derivanti dalla perpetua accessibilità di dati e notizie lesive della propria identità, soprattutto quando questi hanno perso attualità o rilevanza pubblica.
Il diritto all’oblio rappresenta uno degli snodi più delicati nel bilanciamento tra la tutela della riservatezza e la libertà di informazione.
Nato dall’esigenza di garantire all’individuo la possibilità di non essere eternamente esposto al ricordo di fatti ormai superati, esso si colloca tra il diritto alla riservatezza e l’identità personale.
Le sue radici affondano in principi costituzionali fondamentali, come la dignità della persona (art. 2 Cost.), l’uguaglianza (art. 3 Cost.) e la tutela della vita privata (artt. 13, 14), ma si scontrano inevitabilmente con la libertà di manifestazione del pensiero.
La nozione di questa nuova facoltà del soggetto ha assunto nel tempo varie sfumature, passando da una forma iniziale di protezione dell’onore individuale, ad un riconoscimento sempre più articolato in sede giurisprudenziale.
Negli anni Sessanta si è iniziato a riflettere su come il trascorrere del tempo potesse legittimare la rimozione di informazioni dal discorso pubblico. Questa riflessione si è sviluppata negli anni Settanta e Ottanta, fino a culminare nel riconoscimento giurisprudenziale del diritto all’oblio negli anni Novanta, spesso oggetto di tensione con la libertà di stampa e il diritto all’informazione.
Prima dell’adozione del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), la disciplina si fondava su un mosaico normativo composto dalla direttiva n. 95/46/CE, dalla legge 675/1996 e dal successivo Codice della privacy del 2003.
A definire i connotati effettivi di questo diritto è stato, però, il progresso giurisprudenziale, guidato in particolare dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Corte di Cassazione.
Un momento di svolta nella concezione di questo diritto è rappresentato dalla storica sentenza Google Spain del 2014, che ha consacrato a livello europeo il diritto del singolo alla deindicizzazione di informazioni lesive e non più attuali, anche nei confronti dei motori di ricerca.
Con l’entrata in vigore del GDPR, il diritto all’oblio ha ricevuto un esplicito riconoscimento normativo, consolidandosi come strumento essenziale per garantire un equilibrato controllo delle informazioni personali diffuse in rete.
Il diritto all’oblio, nella sua progressiva affermazione, come strumento di tutela della persona nel contesto digitale, assume una rilevanza particolare quando entra in tensione con altri diritti fondamentali, tra i quali anche il diritto alla salute.
L’equilibrio tra la cancellazione dei dati personali e l’esigenza di protezione della salute pubblica o individuale richiede un attento bilanciamento, soprattutto quando si tratta di informazioni sensibili come quelle sanitarie.
Il confronto tra diritto all’oblio e diritto alla salute impone un’analisi giuridica ed etica: da un lato, il soggetto interessato può legittimamente richiedere la cancellazione dei dati non più attuali o lesivi della propria dignità; dall’altro, la conservazione di determinate informazioni può risultare essenziale per garantire continuità nelle cure, interesse pubblico alla ricerca scientifica o esigenze di sanità pubblica.
A ciò si aggiungono specifiche cautele nel trattamento dei dati sanitari, che richiedono livelli più alti di protezione e trasparenza. Le richieste di cancellazione, in questo ambito, non possono essere accolte indiscriminatamente, ma devono essere valutate tenendo conto del contesto, della finalità del trattamento e della normativa vigente.
Inoltre, le misure di sicurezza per la gestione dei dati sanitari devono garantire non soltanto la riservatezza, ma anche l’integrità e la disponibilità delle informazioni per fini medici, spesso vitali.
In questo scenario complesso, il diritto all’oblio non può essere considerato un diritto assoluto, ma deve essere esercitato in equilibrio con altri diritti fondamentali, nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e minimizzazione del trattamento.
L’intersezione tra protezione dei dati personali e diritto alla salute si configura come uno dei terreni più delicati e dinamici del diritto contemporaneo.
Infine, nel terzo capitolo, si affronterà in maniera puntuale il tema del diritto all’oblio oncologico, una forma specifica e innovativa del diritto all’oblio, posto in bilanciamento con il diritto all’uguaglianza e il diritto alla salute, che si pone l’obiettivo di tutelare le persone guarite da patologie oncologiche da ogni forma di discriminazione nella vita sociale, lavorativa, assicurativa e familiare.
In un’epoca in cui il cancro non rappresenta più necessariamente una condizione irreversibile o terminale, ma una malattia sempre più curabile, si afferma l’esigenza di impedire che il passato clinico continui a determinare limitazioni nella vita dell’individuo.
La permanenza di informazioni sanitarie relative ad una precedente malattia oncologica può, infatti, alimentare discriminazioni, ostacolare l’accesso ai servizi essenziali e ledere il diritto alla piena reintegrazione sociale.
Nel panorama dei diritti fondamentali della persona, il diritto all’oblio oncologico si afferma come una recente, ma significativa conquista, capace di incidere profondamente sulle dinamiche tra riservatezza, tutela della salute e non discriminazione.
Alla base di questo diritto si colloca un delicato bilanciamento costituzionale tra necessità diverse, ma egualmente tutelate: da un lato, il diritto alla salute, che include la dimensione della guarigione e del pieno reinserimento sociale; dall’altro, il diritto alla riservatezza, inteso come esigenza di protezione dell’identità personale e di cancellazione di informazioni sanitarie non più rilevanti.
Il diritto all’oblio oncologico si qualifica come una particolare declinazione del più generale diritto all’oblio, con la specificità di agire nel contesto della tutela sanitaria e della protezione dei dati sensibili.
Il capitolo si apre con una riflessione sui cancer survivors e sulle difficoltà pratiche che essi incontrano una volta superata la malattia; queste situazioni evidenziano come la guarigione biologica non coincida sempre con la restitutio in integrum sul piano sociale e giuridico.
Analizzeremo, poi, il percorso normativo che ha condotto al riconoscimento di questo diritto, a partire dalle esperienze legislative pionieristiche di alcuni Paesi europei, primo tra tutti la Francia, fino al ruolo stimolante dell’Unione Europea, che ha più volte invitato gli Stati membri a garantire, attraverso specifiche previsioni normative, il diritto delle persone guarite dal cancro a non essere più definite dalla propria storia clinica.
In Italia, questo processo ha trovato un importante punto di svolta con l’approvazione della legge n. 193 del 7 dicembre 2023, dedicata specificatamente al diritto all’oblio oncologico e che rappresenta il primo vero riconoscimento normativo di tale equilibrio, ponendosi in continuità con l’evoluzione storica e giurisprudenziale del diritto alla privacy e della protezione dei dati personali.
La normativa di recente emanazione interviene in tutte le sfere personali dell’ex malato oncologico, cercando di disciplinare e di rimuovere qualsiasi forma di discriminazione.
Gli ambiti di intervento della presente legge saranno il settore creditizio e assicurativo, la sfera attinente alla genitorialità, e quindi la possibilità di adottare, e l’accesso al lavoro tramite procedure concorsuali e selettive.
A chiusura, si vedrà la prima applicazione giurisprudenziale della nuova legge, la sentenza del T.A.R Lazio Roma del 01/06/2024, n. 11224, utile per comprendere come la disciplina venga concretamente interpretata e attuata.
L’intero percorso mira, dunque, a mettere in luce la progressiva espansione del concetto di dignità sociale, quale filo conduttore che unisce i diversi piani del diritto alla riservatezza, del diritto all’oblio e del diritto alla salute, specificando la nuova tutela dedicata agli ex pazienti oncologici, nella prospettiva di un ordinamento giuridico più attento ai bisogni concreti della persona e alla realizzazione effettiva dell’uguaglianza sostanziale.
Nato come reazione alla crescente invadenza della società e dei mezzi di comunicazione nella sfera personale, lo stesso si è progressivamente trasformato in una vera e propria proiezione della libertà individuale, garantendo al soggetto il diritto ad obliare le informazioni non più necessarie ed utili, caratterizzanti la sua persona, col preciso intento di sviluppare nel modo più ampio possibile la dignità, l’autodeterminazione e il rispetto alla vita privata.
Il presente elaborato traccerà un percorso, che partirà dalle prime elaborazioni e positivizzazioni del diritto alla riservatezza, il quale, in parte, sfocerà nel diritto all’oblio, fino ad arrivare al suo ultimo sviluppo, ossia il diritto all’oblio oncologico, normato con la legge 193/2023.
Nel primo capitolo, l’attenzione sarà rivolta all’origine e allo sviluppo del diritto alla riservatezza.
Il diritto alla riservatezza, oggi, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della tutela della persona nell’ordinamento giuridico contemporaneo, ma la sua affermazione è il risultato di un lungo e complesso percorso evolutivo.
Questo diritto nasce come esigenza sociale in risposta ai mutamenti prodotti dalla modernizzazione, dalle innovazioni tecnologiche e dalla crescente esposizione della sfera personale.
La riservatezza ha trovato, inizialmente, riconoscimento solo a livello dottrinale prima, e giurisprudenziale poi, culminando in una disciplina normativa organica e in una solida base costituzionale.
Il presente capitolo si propone di ripercorrere le tappe salienti di questa evoluzione, partendo dalla genesi del concetto di privacy nei sistemi giuridici anglosassoni, fino alla sua progressiva ricezione nel contesto italiano, dove ha incontrato significative difficoltà di inquadramento a causa dell’assenza di un riferimento specifico nella Costituzione.
Si ripercorrerà la difficile configurazione all’interno del nostro ordinamento di questo nuovo diritto, con particolare attenzione ai dibattiti giurisprudenziali e dottrinali che si sono susseguiti.
Complessa era la ricostruzione di questo diritto sotto il punto di vista giuridico e delle norme costituzionali; troveremo una serie di tentativi da parte di due scuole di pensiero, la tesi monista e la tesi pluralista, fino ad arrivare al riconoscimento del diritto alla riservatezza come principio costituzionale, da ricomprendere all’interno dell’articolo 2 della Costituzione, avallando la tesi monista.
Una volta avuto il riconoscimento di questo diritto dal punto di vista dottrinale, si susseguiranno una serie di pronunce giurisprudenziali, in cui inizialmente non si riconoscerà questo nuovo diritto, fino alla pronuncia della Corte di Cassazione del 1975, con il caso Esfandiari.
A seguito dell’emersione e del riconoscimento di questa nuova situazione giuridica soggettiva, inserita tra i diritti costituzionalmente tutelati, sarà fondamentale l’intervento da parte di vari trattati internazionali, che nel tempo hanno sentito la necessità creare una protezione alla riservatezza.
Fu soprattutto grazie all’emanazione della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e della Convenzione di Strasburgo che si inizia ad avvertire la necessità di una normazione, che poi sfocerà nella direttiva n. 95/46/CE, articolato faro per l’Italia.
Nel nostro ordinamento si avranno una serie di legislazioni, la prima è la legge 675/1996, la quale darà un prima vera legittimazione normativa della riservatezza, ma avrà vita breve, lasciando poco dopo spazio a vari interventi legislativi, che sfoceranno nel Codice della privacy (d.lgs. 196/2003).
Il Codice sarà fondamentale nella distinzione fra diritto alla riservatezza e diritto alla protezione dei dati personali, specificando poi quali sono le informazioni oggetto di trattamento, differenziando le varie tipologie di dati, e specificando che la gestione delle informazioni debba avvenire in caso di necessità.
La normativa subirà una modifica e un aggiornamento a partire dal 2018, anno di recepimento del Regolamento EU 2016/679, evidenziando come la protezione dei dati personali sia oggi divenuta un diritto fondamentale, pienamente costituzionalizzato e centrale nell’ambiente giuridico contemporaneo.
Il secondo capitolo sarà, invece, dedicato all’analisi del diritto all’oblio – inteso come diritto a non essere più ricordati per vicende passate, che non risultano più attuali o rilevanti, soprattutto se lesive della reputazione e dell’identità sociale dell’individuo – in contrapposizione al diritto alla salute, disciplinato dall’art. 32 Cost.
Negli ultimi decenni, la crescente digitalizzazione delle informazioni ha posto al centro del dibattito giuridico e sociale la necessità di tutelare il diritto alla riservatezza, portando alla progressiva comparsa e affermazione del diritto all’oblio.
Si tratta di un diritto complesso e in continua evoluzione, che si fonda sull’esigenza della persona di non restare indefinitamente esposta alle conseguenze derivanti dalla perpetua accessibilità di dati e notizie lesive della propria identità, soprattutto quando questi hanno perso attualità o rilevanza pubblica.
Il diritto all’oblio rappresenta uno degli snodi più delicati nel bilanciamento tra la tutela della riservatezza e la libertà di informazione.
Nato dall’esigenza di garantire all’individuo la possibilità di non essere eternamente esposto al ricordo di fatti ormai superati, esso si colloca tra il diritto alla riservatezza e l’identità personale.
Le sue radici affondano in principi costituzionali fondamentali, come la dignità della persona (art. 2 Cost.), l’uguaglianza (art. 3 Cost.) e la tutela della vita privata (artt. 13, 14), ma si scontrano inevitabilmente con la libertà di manifestazione del pensiero.
La nozione di questa nuova facoltà del soggetto ha assunto nel tempo varie sfumature, passando da una forma iniziale di protezione dell’onore individuale, ad un riconoscimento sempre più articolato in sede giurisprudenziale.
Negli anni Sessanta si è iniziato a riflettere su come il trascorrere del tempo potesse legittimare la rimozione di informazioni dal discorso pubblico. Questa riflessione si è sviluppata negli anni Settanta e Ottanta, fino a culminare nel riconoscimento giurisprudenziale del diritto all’oblio negli anni Novanta, spesso oggetto di tensione con la libertà di stampa e il diritto all’informazione.
Prima dell’adozione del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), la disciplina si fondava su un mosaico normativo composto dalla direttiva n. 95/46/CE, dalla legge 675/1996 e dal successivo Codice della privacy del 2003.
A definire i connotati effettivi di questo diritto è stato, però, il progresso giurisprudenziale, guidato in particolare dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Corte di Cassazione.
Un momento di svolta nella concezione di questo diritto è rappresentato dalla storica sentenza Google Spain del 2014, che ha consacrato a livello europeo il diritto del singolo alla deindicizzazione di informazioni lesive e non più attuali, anche nei confronti dei motori di ricerca.
Con l’entrata in vigore del GDPR, il diritto all’oblio ha ricevuto un esplicito riconoscimento normativo, consolidandosi come strumento essenziale per garantire un equilibrato controllo delle informazioni personali diffuse in rete.
Il diritto all’oblio, nella sua progressiva affermazione, come strumento di tutela della persona nel contesto digitale, assume una rilevanza particolare quando entra in tensione con altri diritti fondamentali, tra i quali anche il diritto alla salute.
L’equilibrio tra la cancellazione dei dati personali e l’esigenza di protezione della salute pubblica o individuale richiede un attento bilanciamento, soprattutto quando si tratta di informazioni sensibili come quelle sanitarie.
Il confronto tra diritto all’oblio e diritto alla salute impone un’analisi giuridica ed etica: da un lato, il soggetto interessato può legittimamente richiedere la cancellazione dei dati non più attuali o lesivi della propria dignità; dall’altro, la conservazione di determinate informazioni può risultare essenziale per garantire continuità nelle cure, interesse pubblico alla ricerca scientifica o esigenze di sanità pubblica.
A ciò si aggiungono specifiche cautele nel trattamento dei dati sanitari, che richiedono livelli più alti di protezione e trasparenza. Le richieste di cancellazione, in questo ambito, non possono essere accolte indiscriminatamente, ma devono essere valutate tenendo conto del contesto, della finalità del trattamento e della normativa vigente.
Inoltre, le misure di sicurezza per la gestione dei dati sanitari devono garantire non soltanto la riservatezza, ma anche l’integrità e la disponibilità delle informazioni per fini medici, spesso vitali.
In questo scenario complesso, il diritto all’oblio non può essere considerato un diritto assoluto, ma deve essere esercitato in equilibrio con altri diritti fondamentali, nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e minimizzazione del trattamento.
L’intersezione tra protezione dei dati personali e diritto alla salute si configura come uno dei terreni più delicati e dinamici del diritto contemporaneo.
Infine, nel terzo capitolo, si affronterà in maniera puntuale il tema del diritto all’oblio oncologico, una forma specifica e innovativa del diritto all’oblio, posto in bilanciamento con il diritto all’uguaglianza e il diritto alla salute, che si pone l’obiettivo di tutelare le persone guarite da patologie oncologiche da ogni forma di discriminazione nella vita sociale, lavorativa, assicurativa e familiare.
In un’epoca in cui il cancro non rappresenta più necessariamente una condizione irreversibile o terminale, ma una malattia sempre più curabile, si afferma l’esigenza di impedire che il passato clinico continui a determinare limitazioni nella vita dell’individuo.
La permanenza di informazioni sanitarie relative ad una precedente malattia oncologica può, infatti, alimentare discriminazioni, ostacolare l’accesso ai servizi essenziali e ledere il diritto alla piena reintegrazione sociale.
Nel panorama dei diritti fondamentali della persona, il diritto all’oblio oncologico si afferma come una recente, ma significativa conquista, capace di incidere profondamente sulle dinamiche tra riservatezza, tutela della salute e non discriminazione.
Alla base di questo diritto si colloca un delicato bilanciamento costituzionale tra necessità diverse, ma egualmente tutelate: da un lato, il diritto alla salute, che include la dimensione della guarigione e del pieno reinserimento sociale; dall’altro, il diritto alla riservatezza, inteso come esigenza di protezione dell’identità personale e di cancellazione di informazioni sanitarie non più rilevanti.
Il diritto all’oblio oncologico si qualifica come una particolare declinazione del più generale diritto all’oblio, con la specificità di agire nel contesto della tutela sanitaria e della protezione dei dati sensibili.
Il capitolo si apre con una riflessione sui cancer survivors e sulle difficoltà pratiche che essi incontrano una volta superata la malattia; queste situazioni evidenziano come la guarigione biologica non coincida sempre con la restitutio in integrum sul piano sociale e giuridico.
Analizzeremo, poi, il percorso normativo che ha condotto al riconoscimento di questo diritto, a partire dalle esperienze legislative pionieristiche di alcuni Paesi europei, primo tra tutti la Francia, fino al ruolo stimolante dell’Unione Europea, che ha più volte invitato gli Stati membri a garantire, attraverso specifiche previsioni normative, il diritto delle persone guarite dal cancro a non essere più definite dalla propria storia clinica.
In Italia, questo processo ha trovato un importante punto di svolta con l’approvazione della legge n. 193 del 7 dicembre 2023, dedicata specificatamente al diritto all’oblio oncologico e che rappresenta il primo vero riconoscimento normativo di tale equilibrio, ponendosi in continuità con l’evoluzione storica e giurisprudenziale del diritto alla privacy e della protezione dei dati personali.
La normativa di recente emanazione interviene in tutte le sfere personali dell’ex malato oncologico, cercando di disciplinare e di rimuovere qualsiasi forma di discriminazione.
Gli ambiti di intervento della presente legge saranno il settore creditizio e assicurativo, la sfera attinente alla genitorialità, e quindi la possibilità di adottare, e l’accesso al lavoro tramite procedure concorsuali e selettive.
A chiusura, si vedrà la prima applicazione giurisprudenziale della nuova legge, la sentenza del T.A.R Lazio Roma del 01/06/2024, n. 11224, utile per comprendere come la disciplina venga concretamente interpretata e attuata.
L’intero percorso mira, dunque, a mettere in luce la progressiva espansione del concetto di dignità sociale, quale filo conduttore che unisce i diversi piani del diritto alla riservatezza, del diritto all’oblio e del diritto alla salute, specificando la nuova tutela dedicata agli ex pazienti oncologici, nella prospettiva di un ordinamento giuridico più attento ai bisogni concreti della persona e alla realizzazione effettiva dell’uguaglianza sostanziale.
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