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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-04092026-154432


Tipo di tesi
Tesi di dottorato di ricerca
URN
etd-04092026-154432
Titolo
Riproduzione e Costituzione. Verso il superamento di un modello tradizionale di famiglia. Una riflessione sulla maternità e sulla paternità
Settore scientifico disciplinare
IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
Corso di studi
SCIENZE GIURIDICHE
Parole chiave
  • Aborto
  • Family
  • Gender
  • Genere
  • Reproduction
  • Riproduzione
  • Violenza ostetrica
Data inizio appello
27/03/2026
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
27/03/2029
Riassunto (Inglese)
This thesis focuses on the constitutional dimension of reproduction, grounding it in two dimensions: self-determination, on the one hand, and the idea of “collective care,” on the other. Specifically, the proposal is to break down the concept of reproduction into two, so to speak, sub-categories: reproduction in the strict sense—that is, the dimension concerning bodies and the reproductive process—and that of care, along with all the activities it entails. With the awareness that no reproductive process exists independently of care activities, these dimensions are brought together under the broader umbrella of reproduction.

At the same time, the notions of “negative” and “positive” reproduction are introduced. These are not meant to reflect the classic dichotomy between negative freedoms (from the State) and positive freedoms (within the State), since so-called “new” rights—and certainly reproductive rights—do not lend themselves easily to such classification. Rather, the use of the adjectives negative and positive aims to highlight the direction of the will underlying reproduction, particularly with reference to women and their choice to become mothers (and everything that follows from it) or their choice not to do so. Fathers, by contrast, are attributed only a positive form of will, though one that must encompass care (understood both as a duty and as a right).

In summary, the proposed approach places the subject and their dignity at the center of reproductive self-determination, even though scholarly debate remains open as to whether this dignity should be understood in an objective or subjective sense. What can be stated with certainty, however, is that reproductive self-determination undoubtedly has a natural boundary, represented by the relational context in which the subject is embedded (a subject who is “sexed, embodied, and situated,” B. Pezzini, La costruzione del genere. Norme e regole, 2012).

The reproductive dimension, therefore, is grounded in a deconstruction of existing power relations and reinterprets, through the lens of care ethics, the individual within the relationships they inhabit and upon which they are (inter)dependent. In this sense, the transformative potential of care can be subsumed—among other things—within certain legal institutions, in terms of deconstructing gender and re-signifying the subject (here understood within the family dimension). In this regard, reference is made to the reflections of Ruth Rubio Marín (Global Gender Constitutionalism and Women's Citizenship. A Struggle for Transformative Inclusion, 2022), who identifies the articulation of a positive right to care (“the right to care and be taken care of”) as a key step toward such structural transformation.

From this perspective, the thesis compares two legal systems (Spain and Italy) which, although belonging to the same legal tradition (characterized, from a gender perspective, by a maternalistic and accommodationist approach), have followed increasingly divergent paths. In this respect, it is undeniable that Spain has made significant progress—especially over the past fifteen years—toward achieving a truly effective egalitarian democracy, emerging as a pioneering experience, at times at the European level and at others globally.

Beginning with the recognition of same-sex marriage, Spain has embarked on a path of increasing attention to gender policies, reflected in a steady succession of legislative measures which, since the early 2000s, have systematically and coherently promoted feminist issues. From Organic Law No. 3/2007 (implementing a mandate of substantive and effective equality), to Organic Law No. 1/2004 (combating gender-based violence), to Law No. 39/2006 (on persons in situations of dependency), and to legislation on reproductive health (Organic Law No. 2/2010, later amended in 2023; Organic Law No. 10/2022 on the protection of sexual freedom; and Law No. 15/2022 on non-discrimination), Spain has progressively dismantled the patriarchal foundations of the State.

Of course, the goal has not yet been fully achieved. To give just a few examples, the Constitutional Court—despite important limitations in adopting a gender perspective—has always played a fundamental role in providing an evolving interpretation of the constitutional text, yet it has never had a fully gender-balanced composition (only recently has this goal nearly been reached, with five women judges out of twelve). Furthermore, the Spanish Constitution still contains one of the clearest examples of gender discrimination: the preference for the male line in the succession to the Crown. After all, it is a text rooted in a long patriarchal tradition, drafted by seven men. Nevertheless, the legislative effort in this direction is undeniable, supported—albeit not strongly driven—by the intervention of the Spanish Constitutional Court.

In Italy, by contrast, the legislature appears never to have wanted (or perhaps been able, given the strong governmental instability that makes comprehensive reforms particularly difficult) to challenge the heteronormative model of the family (and thus the corresponding patriarchal model of the State based on the sexual contract). On the contrary, wherever possible, it has explicitly reinforced it.

In this vein, for example, in 2004 (Law No. 40), the Italian legislature regulated medically assisted reproduction (it should be noted that the Spanish law dates back to 1988) through one of the most heavily criticized statutes in legal scholarship, which has indeed been repeatedly subject to annulment proceedings by the Constitutional Court. Consistently, the legislature has never explicitly recognized any reproductive right—not even the right to abortion, which, although regulated since 1978 (Law No. 194), remains to this day merely an agere licere, often hindered in practice by the extensive use of conscientious objection by healthcare personnel.

Among other examples, it is also worth mentioning paternity leave, which, although representing an important development in the Italian context (introduced in 2022 into the consolidated text on maternity and paternity), currently lasts only ten days (as opposed to the full equalization of parental leave in Spain). Moreover, the Constitutional Court had to intervene very recently (Judgment No. 65/2025) to clarify that Article 27-bis, which introduces leave for the “father,” must also be extended to the “intended mother”—a category not considered by the Italian legislature, consistently with the fact that same-sex marriage is not recognized in Italy and adoption by same-sex couples remains exceptional, at least from the legislature’s perspective, often justified by the genetic link between the child and one member of the couple.

The lack of recognition of a right to care is compounded by the ineffectiveness of the legislative approach to violence against women, which is based primarily on punishment rather than prevention and education (as exemplified by the so-called “Codice Rosso” and “Nuovo Codice Rosso”).

Thus, although both legal systems examined originate from the same (patriarchal) constitutional tradition, Spain has been able to implement a process of deconstruction of the sexual contract underlying the modern constitutional model, more incisively questioning the naturalization of gender roles and hierarchies based on sexual difference. The next step should be to move beyond “old” (twentieth-century) constitutionalism by reforming the Constitution so as to incorporate expressions of new achievements in freedom and equality (in genuinely egalitarian terms), explicitly addressing fundamental issues necessary to dismantle the original patriarchal gender order. These include an explicit commitment to parity democracy, the urgency of addressing gender-based violence—including within the family—the recognition of sexual and reproductive rights, and the need to ensure a fair distribution of care work within the private sphere.

Only in this way can adequate space finally be given to the “Unexpected Subject,” an expression used by Carla Lonzi (Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti, 1970) to describe women from the perspective of the State, and which today could perhaps be extended to any person—man or woman—who, despite bodily differences, does not identify with the construction of a heteronomously imposed norm (such as gender) translated into law. Reinterpreting Lonzi today, one might even argue that what is “unexpected” is the Subject itself, in its desire to escape categorization or normative imposition of what we call gender, beyond a patriarchal model of society and a sexual contract that confines the sexes to a biological destiny.
Riassunto (Italiano)
Questa tesi si concentra sulla dimensione costituzionale della riproduzione, fondando quest’ultima su
due dimensioni: l’autodeterminazione, da un lato, e l’idea di “collective care” dall’altro. In specie,
l’idea proposta è di scomporre il concetto di riproduzione in due, potremmo dire, sotto-categorie:
quella di riproduzione in senso stretto, cioè la dimensione che riguarda i corpi e il processo
riproduttivo e quella della cura e di tutte le attività in cui questa consiste. Nella consapevolezza che
non esiste un processo riproduttivo che sia distinto dalle attività di cura, tali dimensioni vengono
ricomprese sotto il più ampio ombrello della riproduzione. Al contempo, si è parlato di riproduzione
“negativa” e “positiva”, che qui non vuole indicare la classica dicotomia tra libertà negative (dallo
Stato) e positive (nello Stato), dato che i c.d. “nuovi” diritti – e, sicuramente, quelli riproduttivi – mal
si prestano a tale classificazione. Piuttosto, con l’aggettivazione negativa e positiva si intende
sottolineare il segno della volontà sottesa alla riproduzione, in particolare in riferimento alla donna e
alla sua scelta di essere madre (e di tutto ciò che ne consegue) o la sua scelta di non esserlo. Al padre
si attribuisce solo una volontà positiva e non negativa, che, però, deve ricomprendere la cura (intesa
nella duplice veste di obbligo e diritto).
In sintesi, l’idea proposta pone al centro del concetto di autodeterminazione riproduttiva il soggetto
stesso e la sua dignità, anche se rimane aperta la discussione, in dottrina, se fare riferimento ad una
dignità di carattere oggettivo o soggettivo. Ciò che, a parere di chi scrive, è possibile definire con
certezza, è che l’autodeterminazione riproduttiva ha indubbiamente un suo naturale con-fine,
rappresentato dal tessuto relazionale nel quale il soggetto è inserito (soggetto che è «sessuato,
incarnato e contestualizzato», B. Pezzini, La costruzione del genere. Norme e regole, 2012).
La dimensione riproduttiva, dunque, si fonda un una decostruzione delle relazioni di potere esistenti
e rilegge, secondo il pensiero dell’etica della cura, l’individuo entro le relazioni che vive e da cui è
(inter)dipendente. In tal senso, la portata trasformativa della cura può essere sussunta almeno (nel
senso di anche, ma non solo) in alcuni istituti giuridici, in termini di decostruzione del genere e ri-
significazione del soggetto (qui inteso nella dimensione familiare). Si richiamano, su questo, le
riflessioni, di Ruth Rubio Marìn (Global Gender Constitutionalism and Women's Citizenship. A
Struggle for Transformative Inclusion, 2022), che indica proprio l’enucleazione di un diritto positivo
di cura («the right to care and be taken care of») per compiere questo tipo di trasformazione
strutturale.
Da questo punto di vista, si è scelto di porre a confronto due ordinamenti (quello spagnolo e quello
italiano) che, pur essendo parte della stessa tradizione giuridica (che, in una prospettica di genere, si
traduce in un carattere maternalista e accomodazionista dei due ordinamenti) hanno percorso
traiettorie sempre più lontane. Da questo punto di vista, è innegabile che la Spagna abbia compiuto,
soprattutto negli ultimi quindici anni circa, dei passi in avanti importantissimi verso una democrazia
paritaria che possa dirsi effettiva, qualificandosi come esperienza d’avanguardia, talvolta nella
dimensione europea, talvolta globalmente.
A partire dal riconoscimento del matrimonio egualitario, infatti, la Spagna ha intrapreso un percorso
sempre più attento alle politiche di genere, che si è disvelato attraverso un susseguirsi costante di
normative, che, dalla prima decade degli anni 2000, hanno promosso, con sistematicità e organicità,
tematiche femministe. Dalla L.O. n. 3 del 2007 (che applica un mandato di uguaglianza sostanziale
ed effettiva), alla L.O. n. 1 del 2004 (che combatte la violenza di genere), alla legge n. 39 del 2006
(circa i soggetti in situazione di dipendenza, alle leggi in materia di salute riproduttiva (la L.O. n. 2


del 2010, poi modificata nel 2023; la L.O. n. 10 del 2022, sulla tutela della libertà sessuale e la legge
n. 15 del 2022, sulla non discriminazione), la Spagna ha saputo, tassello dopo tassello, decostruire il
fondamento patriarcale del proprio Stato. Certo, la meta non è ancora raggiunta. Solo per fare alcuni
esempi, il Tribunal Constitutional, che, pure con importanti limiti circa l’adozione di una prospettiva
di genere, da sempre svolge un ruolo fondamentale per una lettura evolutiva del testo costituzionale,
non ha mai avuto una composizione paritaria (solo recentemente l’obiettivo è quasi raggiunto,
essendoci, per la prima volta, cinque giudici donne su dodici magistrati che compongono il collegio).
Ancora, nel testo costituzionale spagnolo vige una delle più lampanti discriminazioni di genere e,
cioè, come già ricordato, la preferenza della linea maschile per la trasmissione della corona (e,
dopotutto, è un testo che, inserendosi in una lunga tradizione patriarcale, è frutto del pugno di sette
uomini). Tuttavia, è indubbio lo sforzo legislativo da questo punto di vista, corroborato (sebbene non
spinto) dall’intervento del Tribunale Costituzionale spagnolo.
In Italia, al contrario, il legislatore pare non aver mai voluto (o potuto, data la forte instabilità
governativa che porta a rendere particolarmente difficili attuare riforme organiche) mettere in
discussione il modello di famiglia eteronormato (e quindi il corrispondente modello patriarcale di
Stato fondato sul contratto sessuale). Anzi, laddove ha potuto, lo ha esplicitamente corroborato. Su
questa scia, ad esempio, il legislatore italiano ha, nel 2004 (l. n. 40), regolato la PMA (si ricorda che
la legge spagnola risale al 1988) attraverso una delle leggi in assoluto più criticate dalla dottrina e
che, infatti, è stata oggetto innumerevoli volte del processo caducatorio operato dalla Corte
costituzionale. Coerentemente, il legislatore non ha mai espressamente riconosciuto alcun diritto
riproduttivo, nemmeno quello ad abortire, che, sebbene sia stato regolato fin dal 1978 (l. n. 194)
rimane, ancora oggi, un agere licere, peraltro spesso impedito da un utilizzo troppo esteso
dell’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario. Ancora, tra gli esempi ricordati, è
opportuno ivi richiamare anche il congedo di paternità, che, sebbene abbia rappresentato
un’importante novità nel panorama italiano (inserito, dal 2022, nel t.u. sulla maternità e sulla
paternità), è oggi della durata di soli 10 giorni (versus la completa equiparazione dell’ordinamento
spagnolo del congedo tra i due genitori). Peraltro, è dovuta intervenire, a riguardo, la Corte
costituzionale molto recentemente (sent. n. 65/2025), per sottolineare che l’articolo 27-bis t.u., che
introduce il congedo destinato al “padre”, deve essere esteso anche alla “madre intenzionale”
(elemento, però, non considerato dal legislatore italiano, coerentemente al fatto che in Italia il
matrimonio egualitario non è riconosciuto e l’adozione delle coppie omoaffettive rappresenta ancora
un’eccezionalità, almeno agli occhi del legislatore, solitamente giustificata dal legame genetico del
bambino o bambina con uno dei membri della coppia). Al mancato riconoscimento di un diritto alla
cura si aggiunge l’inefficacia dell’approccio legislativo verso il tema della violenza contro le donne,
essendo basato soprattutto sulla punizione, piuttosto che sulla prevenzione e sull’educazione (si
richiamano, in tal senso, i c.d. Codice Rosso e Nuovo Codice Rosso, v. supra).
Dunque, sebbene entrambi gli ordinamenti esaminati muovano da una medesima tradizione
costituzionale (patriarcale), la Spagna ha saputo attuare un processo di decostruzione del contratto
sessuale sotteso al modello costituzionale moderno, ponendo in discussione in modo più incisivo la
naturalizzazione dei ruoli di genere e le gerarchie fondate sulla differenza sessuale. Il passo
successivo dovrebbe essere quello di disancorarsi dal “vecchio” costituzionalismo (novecentesco),
riformando la Costituzione per incorporare in essa le espressioni dei nuovi traguardi di libertà e
uguaglianza (in termini paritari), contemplando espressamente le questioni fondamentali per
smantellare l’ordine patriarcale di genere originario. Tra questi, si richiama l’impegno, esplicito, per
una democrazia paritaria, l’urgenza di affrontare il problema della violenza di genere – compresa


quella intrafamiliare –, il riconoscimento dei diritti sessuali e riproduttivi, nonché la necessità di
garantire un’equa ripartizione delle attività di cura nella sfera privata.
Solo così è finalmente possibile dare adeguato spazio al “Soggetto Imprevisto”, espressione con cui
Carla Lonzi (Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti, 1970) aveva
descritto la donna dal punto di vista dello Stato e che può, forse, oggi essere esteso a qualunque
persona, uomo e donna, che, pur nella differenza dei corpi, non si riconosce nella costruzione di una
norma etero-imposta (qual è il genere) e tradotta in diritto. Ecco che, rileggendo Carla Lonzi oggi, ci
si può spingere fino a sostenere che ciò che è Imprevisto è il Soggetto in sé nel suo desiderio di non
categorizzazione o normativizzazione di un costrutto sociale che definiamo genere, oltre un modello
patriarcale di società e un contratto sessuale che relega i sessi ad un destino biologico.
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