Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Titolo
Italia plurale: la sfida costituzionale del regionalismo differenziato tra autonomia e unità
Dipartimento
SCIENZE POLITICHE
Corso di studi
SOCIOLOGIA E MANAGEMENT DEI SERVIZI SOCIALI
Riassunto (Italiano)
La tesi si prefigge di discutere del regionalismo differenziato, ossia della possibile trasformazione giuridica delle Regioni italiane, da ordinarie a differenziate, ai sensi dell'art. 116, co. 3, Cost.
La decisione di operare tale cambiamento di status si deve, in teoria, alla natura dei rapporti che le Regioni hanno intrattenuto con lo Stato, nel corso del tempo, e che, per svariate ragioni, non sono mai maturati in una direzione che valorizzasse queste ultime.
Una fra tutte, la promessa mancata da parte dello Stato di avviare un percorso, per riconoscere la giusta centralità alle Regioni, le quali, invece, si sono ritrovate a dover fronteggiare gli effetti del riaccentramento dei poteri regionali, avvenuto, soprattutto in tempi di crisi.
Quindi, a partire dal primo capitolo e, precisamente, nel primo paragrafo, si è tentato di spiegare la storia dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, per dimostrare che vi è un fondamento nella richiesta di certe Regioni, di volersi differenziare per assurgere ad un nuovo status, concernenti nuovi poteri.
Nel secondo paragrafo, si è data visione delle posizioni della dottrina nel merito, e si è appurato che, non esistono solo giudizi positivi sul regionalismo differenziato, anzi, esistono per 3 visioni distinte: competitiva, solidale, e cautelativa.
La prima visione aggrega tutte quelle Regioni che intendono differenziarsi, per dimostrarsi più efficienti rispetto allo Stato, sia nell'attuazione dei poteri delegati loro, sia nell'utilizzo delle risorse economiche, umane, e strumentali.
La seconda visione aggrega tutte quelle Regioni che, sulla questione in discussione, si pongono in un'ottica oppositiva, proprio perché sostengono l'idea che, se si desse attuazione all'art. 116, co. 3, Cost., l'effetto che se trarrebbe, sarebbe comunque negativo.
La terza visione aggrega tutte quelle Regioni che non intendono differenziarsi per compiere uno sgarbo istituzionale allo Stato, ma che non possono nemmeno rimanere incerte sul da farsi, e quindi, hanno ben impressa l'immagine di un'Italia differenziata ed efficiente, che, tuttavia, mantiene i suoi doveri di solidarietà e di perequazione, nei confronti delle Regioni che si ritrovano in uno stato di povertà ed arretratezza.
Nel terzo paragrafo, si è data osservanza a quella parte della dottrina che si è interrogata su un importante problema: quale effetto avrà il regionalismo differenziato sulla tenuta del regionalismo duale?
E' un interrogativo, di cui va tenuto conto, perché se, teoricamente, l'attuazione dell'art. 116, co. 3, Cost. sia riservata soltanto alle Regioni ordinarie, allora significa che le Regioni speciali dovrebbero mantenere il loro corpus normativo, che, tra l'altro, è rimasto principalmente lo stesso dal momento della loro costituzionalizzazione.
Andando avanti, abbiamo il secondo capitolo che è dedicato interamente ai LEP, (i livelli essenziali delle prestazioni).
In primo luogo, si vuole provare, attrverso ancora la dottrina, a marcare il problema della definizione dei LEP, perché non sembra possibile una loro attuazione, fintanto che rimangono indefiniti ed ambigui, anche se, al contempo, pure questo concetto è stato oggetto di speculazione teorica e giuridica.
In secondo luogo, solo dopo averli definiti, ci si può chiedere come attuarli dal punto di vista giuridico, e qui, possiamo, per esempio, citare come strumento, il DPCM (il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), oppure, in alternativa, più auspicabile, un DDL (Disegno di legge).
In terzo luogo, si vuole provare a mostrare quali possono essere gli aspetti più critici, relativi alla definizione e all'attuazione dei LEP, e le ipotesi di miglioramento di tutto il processo.
Infine, nel terzo capitolo, si vuole, primariamente, far comprendere quanto sia importante il ruolo del Parlamento della procedura di approvazione delle intese, che devono controfirmate dai legali rappresentati delle Regioni, che hanno attivato la richiesta a norma dell'art. 116, co. 3, Cost., e del Governo.
Questa tesi comporta che, dall'inizio alla fine della procedura, non si possa provare a limitare l'azione, anche eventualmente emendativa o abrogativa, del Parlamento, che rimane il luogo in cui le decisioni sulle questioni fondamentali, ottengono la loro efficacia giuridica.
Proseguendo nel terzo capitolo, si ipotizza che dall'attuazione del regionalismo differenziato, si siano prodotti dirompenti e negativi sullo stato di salute delle Regioni differenziate, per cui, in tal caso, si auspica il pronto intervento del Governo, tramite l'attivazione del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 120 Cost., anche se, come vedremo, non è mai stato di facile attivazione.
In ultima analisi, si vuol far comprendere quanto sia deleteria la decisione di voler forzare la mano al Parlamento, in modo da farlo lavorare celermente sui numerosi aspetti, caratteristici del regionalismo differenziato.