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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-03282024-124706


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CARDELLI, IRENE
URN
etd-03282024-124706
Titolo
Il nuovo criterio di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bresciani, Luca
Parole chiave
  • archiviazione
  • art. 408 c.p.p.
  • efficienza
  • giusto processo
  • in dubio contra actionem
  • indagini preliminari
  • infondatezza
  • modello accusatorio
  • principio di obbligatorietà dell'azione penale
  • ragionevole previsione di condanna
  • riforma Cartabia
  • sostenibilità dell'accusa in giudizio
Data inizio appello
15/04/2024
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
15/04/2094
Riassunto
L'elaborato si propone di analizzare il nuovo criterio valutativo della “ragionevole previsione di condanna” in sede di archiviazione, introdotto con il d.lgs 150/2022 all’art. 408 c.p.p. Il precedente parametro decisorio, in lettura congiunta con quanto previsto dall’art. 125, disp. att. c.p.p., ora abrogato, prevedeva la possibilità per il p.m. di richiedere l’archiviazione del procedimento quando la notizia di reato fosse infondata perché gli elementi acquisiti nelle indagini non sarebbero stati idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Il combinato disposto dei due articoli era permeato da un favor actionis discendente dal principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale, che veniva interpretato come onere di verifica per il p.m. della non superfluità del processo e, pertanto, dell’adeguatezza delle indagini rispetto allo svolgimento della fase dibattimentale, indipendentemente dal suo risultato.
A poco più di un anno dall’entrata in vigore della “riforma Cartabia”, è ancora prematuro comprendere a pieno l’interpretazione giurisprudenziale della nuova formula destinata a prevalere e l’impatto che potrebbe avere in termini di rinuncia all’esercizio dell’azione penale. Il dato certo è che la motivazione che ha spinto il legislatore riguarda l’elevata percentuale di assoluzioni in primo grado, considerata una spia di inefficienza del sistema, cui si cerca di porre rimedio garantendo «una maggiore selettività e rigore nell’esercizio dell’azione penale e nell’accesso al giudizio dibattimentale». Resta da valutare se la modifica messa in atto riesca nel suo obiettivo di efficientamento, incrementando i tassi di archiviazione e quindi proporzionalmente diminuendo i dibattimenti e gli esiti assolutori. Al di là dei risultati sul piano della razionalizzazione, tutti da verificare, ci si chiede quale sia il costo dell’efficienza in termini di garanzie costituzionali ed equilibri nella sistematica processuale. Dal primo punto di vista, potrebbe delinearsi un criterio-guida per le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale che guarda direttamente al risultato del processo, la condanna, e non all’in sé del dibattimento, con tutto ciò che questo potrebbe comportare in termini di giusto processo ex art. 111 Cost. Con riguardo al secondo aspetto, l’importanza di comprendere la portata della modifica letterale della regola valutativa sta nel fatto che questo cambiamento potrebbe produrre notevoli effetti sul piano sistematico del rapporto tra la fase delle indagini e quella del giudizio, incrementando il peso della prima a scapito della seconda, in contrasto con l’originale impianto accusatorio del codice di rito.
Nel primo capitolo, si prende in esame l'evoluzione dell'istituto dell'archiviazione nel codice Rocco ed il suo impatto con il sistema costituzionale, in particolare con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.
Nel secondo, si analizza il passaggio alla disciplina del codice Vassalli, dalla legge delega alla formula della "sostenibilità dell'accusa in giudizio" delle norme di attuazione, sotto la lente della Corte costituzionale nella celebre sentenza 88/91.
La terza sezione è dedicata all'approfondimento dell'iter della "riforma Cartabia", con riguardo alla formula della "previsione di condanna", nelle varie declinazioni succedutesi.
Nella quarta, si vagliano le discusse interpretazioni e prospettive applicative del nuovo criterio di giudizio.
Da ultimo, si indagano i suoi potenziali risvolti sulla sistematica processuale.
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