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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-03262017-163452


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
GIUNTINI, LAVINIA
URN
etd-03262017-163452
Titolo
L'esiguita' dell'illecito penale
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore De Francesco, Giovannangelo
Parole chiave
  • deflazione processuale
  • depenalizzazione in concreto
  • Irrilevanza del fatto
  • legge delega 28 aprile 2014 n. 67
  • principio di offensività
Data inizio appello
19/04/2017
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il decreto legislativo 16 aprile 2015, n. 28 ha introdotto nel nostro ordinamento la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, attualmente prevista dall'art. 131 bis c.p. Si tratta di un istituto non sconosciuto agli addetti ai lavori, data la presenza di clausole di irrilevanza affini nel processo minorile (non punibilità per irrilevanza del fatto ex art. 27 D.P.R 448/1998) e nel procedimento di fronte al giudice di pace (improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d. lgs 274/2000). Trascorsi due anni dalla comparsa del 131 bis all'interno del codice penale, appare doveroso sondare le potenzialità dell'istituto rispetto agli obiettivi in vista dei quali la relativa disciplina è stata costruita: ossia il tamponamento del fenomeno dell'ipertrofia verticale del diritto penale, la realizzazione dei principio di ultima ratio ed il soddisfacimento, in ultima analisi, delle esigenze di deflazione processuale.
A tal fine ci proponiamo di svolgere un'indagine che parte dalla ricostruzione delle patologie che la nuova figura intende debellare e che si riassumono nella (eccessiva) punizione dei cd reati bagatellari impropri (e cioè quei reati puniti in astratto con pene anche piuttosto elevate, ma che si manifestano in concreto connotati da un certa esiguità); che passa dall'analisi comparata delle soluzioni prospettate nel corso del tempo dalla dottrina, e che si sostanziano, nella maggior parte dei casi, nella tipizzazione dei caratteri dell'esiguità; per giungere poi ad esaminare il modello di illecito esiguo elaborato dal legislatore nostrano, concentrando l'attenzione sui problemi che l'interpretazione e l'applicazione della normativa di nuovo conio hanno sollevato.
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