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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-01292014-190334


Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
RICCI, EDOARDO
URN
etd-01292014-190334
Titolo
CONCORDATO PREVENTIVO E CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof.ssa Abu Awwad, Amal
Parole chiave
  • art 169-bis l. fall.
  • concordato preventivo
  • contratti in corso di esecuzione
  • contratti pendenti.
Data inizio appello
28/02/2014
Consultabilità
Completa
Riassunto

Prima del d.l. 83/2012 convertito in l. 134/2012 i contratti pendenti erano disciplinati dagli artt. 72 e ss. l. fall., relativamente al fallimento, e dall’art. 104, comma 7, l. fall., per quanto riguarda l’esercizio provvisorio del fallito. Nulla era disposto per il concordato preventivo.
Tale lacuna legislativa è sempre stata al centro di numerosi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali.
Nel silenzio della legge, la tesi prevalente era nel senso che i rapporti giuridici pendenti dovessero proseguire ed essere eseguiti nel corso del concordato preventivo secondo le norme di diritto comune, in considerazione del fatto che nella procedura concordataria il debitore, a differenza del fallimento dove si realizza uno spossessamento assoluto, conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa seppur, come noto, con alcune limitazioni.
I contratti pendenti potevano tuttavia, in alcuni casi, rappresentare un ostacolo alla riorganizzazione dell’impresa, soprattutto quando il piano prevedeva la prosecuzione dell’attività aziendale.
Per risolvere tale problema, dottrina e giurisprudenza hanno cercato di trovare soluzioni in grado di consentire al debitore di sciogliersi, perlomeno, dai contratti più penalizzanti.
Una prima soluzione proposta è stata quella che ha tentato di colmare la lacuna normativa attraverso l’applicazione in via analogica degli artt. 72 e ss. l. fall., con la conseguente facoltà per il debitore di scegliere se proseguire il rapporto o sciogliersi dal contratto ancora pendente.
Un altro espediente prospettato al debitore per sciogliersi dai contratti pendenti eccessivamente onerosi poteva essere quello di tentare di ottenere lo scioglimento del contratto attraverso i comuni rimedi di diritto civile provocando, nell’ipotesi limite, la risoluzione, manifestando prima di depositare la domanda di concordato, il proprio stato di crisi e l’intenzione di non dare più seguito al contratto .
Il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134, ha introdotto l’art. 169-bis l. fall. secondo cui il debitore con il ricorso con cui propone la domanda di concordato preventivo può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso; sempre su richiesta del debitore, quest’ultimo può essere autorizzato anche alla sospensione del contratto per non più di 60 giorni, prorogabili una sola volta.

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