Tesi etd-01212025-093750 |
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Tipo di tesi
Tesi di specializzazione (4 anni)
Autore
PEZZUTTI, ALESSIA
URN
etd-01212025-093750
Titolo
Segnalazione di eventi avversi gravi e difetti dei dispositivi medici in indagini cliniche pre-market
Dipartimento
FARMACIA
Corso di studi
FARMACIA OSPEDALIERA
Relatori
relatore Prof.ssa Martelli, Alma
Parole chiave
- dispositivi medici
- eventi avversi
- indagini cliniche pre-market
Data inizio appello
07/02/2025
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
07/02/2095
Riassunto
ABSTRACT
Il Regolamento UE n. 745/2017 (MDR) sui dispositivi medici (DM), pienamente applicabile dal 26 maggio 2021, ha sostituito la Direttiva europea 93/42/CEE sui DM e la Direttiva europea 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi, delineando un quadro normativo più solido e trasparente sebbene caratterizzato da una maggiore complessità.
Una delle novità introdotte è l’istituzione di EUDAMED (EUropean DAtabase on MEdical Devices), un database europeo strutturato come sistema collaborativo plurimodulare. Quando questo sistema opererà a pieno regime fornirà strumenti per la gestione delle indagini cliniche e opzioni di funzioni dedicate alla vigilanza e alla sorveglianza post-commercializzazione.
In tale contesto, il farmacista del Servizio Sanitario Nazionale coinvolto nella gestione dei prodotti medicali deve aggiornare le proprie competenze al fine di conformarsi alla normativa vigente e alle attuali esigenze del settore.
L’obiettivo della mia tesi è chiarire gli aspetti normativi relativi alla sperimentazione clinica sui DM e alla dispositivo-vigilanza, proponendo spunti pratici per una corretta applicazione delle leggi in materia di segnalazione alle Autorità competenti. A tal fine, propongo la stesura di una procedura operativa standard sull’iter di segnalazione di eventi avversi e difetti dei DM oggetto di indagini cliniche pre-market per garantire il rispetto della normativa, in attesa che la piattaforma informatica EUDAMED diventi pienamente operativa.
Si prende in oggetto la normativa vigente: il Regolamento UE n. 745/2017 che rimanda all’osservanza delle norme armonizzate, definite nel Regolamento UE n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (ISO 14155, ISO 14971, ISO 13485). A questo proposito, con l’MDR è stato istituito un gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (MDCG) composto da esperti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione Europea, il quale elabora orientamenti nel proprio settore e approva documenti esplicativi del Regolamento, costituendo in questo modo le linee guida MDCG (MDCG 2020-10/1-2). Inoltre, una ricerca libera sul web ha permesso il consulto di siti istituzionali (europa.eu, salute.gov.it) ed una ricerca bibliografica tramite la banca-dati PUBMED, utilizzano le parole chiavi “medical device AND (regulation OR adverse event)”, ha permesso di esplicare le modalità di segnalazione di eventi avversi dei DM in indagini cliniche pre-market.
Nel corso di indagini cliniche pre-market, il promotore è la persona responsabile della gestione degli eventi avversi. Il principal investigator (PI) dovrà comunicare al promotore tutti gli eventi avversi e i difetti del DM riscontrati nel corso della sperimentazione. In particolare, il PI dovrà segnalare senza ingiustificato ritardo, tutti gli eventi avversi gravi (SAE), eventi avversi gravi correlati al DM o alla procedura (SADE) e i difetti dei DM che avrebbero potuto portare ad una SADE o ad una grave minaccia per la salute pubblica. Le tempistiche di segnalazione del PI sono entro quarantotto ore e non più tardi di tre giorni solari dalla venuta a conoscenza dell’accaduto. Di seguito, la riconciliazione tra il PI e il promotore permetterà di compilare il modulo REPORT NCA (MDCG 2020-10/2) esclusivamente per gli eventi segnalabili alle Autorità competenti (AC). Gli eventi segnalabili alle AC sono definiti come: a) qualsiasi evento avverso grave per il quale esiste un rapporto di causalità, anche solo ragionevolmente possibile, con il dispositivo oggetto di indagine, il prodotto di raffronto o la procedura d'indagine; b) qualsiasi difetto di un dispositivo che avrebbe potuto causare un evento avverso grave in assenza di misure appropriate o di un intervento o se le circostanze fossero state meno favorevoli; c) qualsiasi nuova conclusione relativa a ogni evento di cui alle lettere a) e b).
Tutti gli eventi segnalabili che indichino un rischio imminente di morte, lesioni gravi o malattie gravi e che richiedono un'immediata azione correttiva per altri pazienti/soggetti, utenti o altre persone, devono essere comunicati immediatamente, o altrimenti entro quarantotto ore, dalla data di conoscenza alle AC. Ciò include anche gravi minacce per la salute pubblica ed eventi di natura significativa e inaspettata tali da diventare allarmanti in quanto potenziale minaccia per la salute pubblica che richiedono un’azione immediata. Qualsiasi altro evento segnalabile SAE o difetti del DM che hanno portato/avrebbero potuto portare a SADE devono essere comunicati immediatamente, ma non oltre sette giorni solari successivi alla data di conoscenza alle AC.
In conclusione, l’intento è stato fornire una procedura operativa chiara e applicabile fin da subito, assicurando in tal modo un flusso tempestivo di informazioni tra promotori, sperimentatori e Autorità competenti e colmando eventuali equivocità e lacune attualmente presenti in questa fase di transizione. Tutto ciò, risulta di fondamentale importanza per assicurare un’attenzione alla sicurezza e una continua rivalutazione della gestione del rischio correlato ad un dispositivo sperimentale, già in ambito pre-market per avere un quadro il più possibile chiaro e completo sugli eventi rilevati e sull’accettabilità o meno dei rischi correlati al dispositivo prima dell’immissione in commercio. La sfida prossima sarà, invece, quella di promuovere un equilibrio ottimale tra l’innovazione continua di sistemi organizzativi e le pratiche consolidate. Il focus sarà orientato al miglioramento della qualità in ambito sanitario, garantendo un elevato livello di protezione a tutela della sicurezza e della salute pubblica.
Il Regolamento UE n. 745/2017 (MDR) sui dispositivi medici (DM), pienamente applicabile dal 26 maggio 2021, ha sostituito la Direttiva europea 93/42/CEE sui DM e la Direttiva europea 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi, delineando un quadro normativo più solido e trasparente sebbene caratterizzato da una maggiore complessità.
Una delle novità introdotte è l’istituzione di EUDAMED (EUropean DAtabase on MEdical Devices), un database europeo strutturato come sistema collaborativo plurimodulare. Quando questo sistema opererà a pieno regime fornirà strumenti per la gestione delle indagini cliniche e opzioni di funzioni dedicate alla vigilanza e alla sorveglianza post-commercializzazione.
In tale contesto, il farmacista del Servizio Sanitario Nazionale coinvolto nella gestione dei prodotti medicali deve aggiornare le proprie competenze al fine di conformarsi alla normativa vigente e alle attuali esigenze del settore.
L’obiettivo della mia tesi è chiarire gli aspetti normativi relativi alla sperimentazione clinica sui DM e alla dispositivo-vigilanza, proponendo spunti pratici per una corretta applicazione delle leggi in materia di segnalazione alle Autorità competenti. A tal fine, propongo la stesura di una procedura operativa standard sull’iter di segnalazione di eventi avversi e difetti dei DM oggetto di indagini cliniche pre-market per garantire il rispetto della normativa, in attesa che la piattaforma informatica EUDAMED diventi pienamente operativa.
Si prende in oggetto la normativa vigente: il Regolamento UE n. 745/2017 che rimanda all’osservanza delle norme armonizzate, definite nel Regolamento UE n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (ISO 14155, ISO 14971, ISO 13485). A questo proposito, con l’MDR è stato istituito un gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (MDCG) composto da esperti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione Europea, il quale elabora orientamenti nel proprio settore e approva documenti esplicativi del Regolamento, costituendo in questo modo le linee guida MDCG (MDCG 2020-10/1-2). Inoltre, una ricerca libera sul web ha permesso il consulto di siti istituzionali (europa.eu, salute.gov.it) ed una ricerca bibliografica tramite la banca-dati PUBMED, utilizzano le parole chiavi “medical device AND (regulation OR adverse event)”, ha permesso di esplicare le modalità di segnalazione di eventi avversi dei DM in indagini cliniche pre-market.
Nel corso di indagini cliniche pre-market, il promotore è la persona responsabile della gestione degli eventi avversi. Il principal investigator (PI) dovrà comunicare al promotore tutti gli eventi avversi e i difetti del DM riscontrati nel corso della sperimentazione. In particolare, il PI dovrà segnalare senza ingiustificato ritardo, tutti gli eventi avversi gravi (SAE), eventi avversi gravi correlati al DM o alla procedura (SADE) e i difetti dei DM che avrebbero potuto portare ad una SADE o ad una grave minaccia per la salute pubblica. Le tempistiche di segnalazione del PI sono entro quarantotto ore e non più tardi di tre giorni solari dalla venuta a conoscenza dell’accaduto. Di seguito, la riconciliazione tra il PI e il promotore permetterà di compilare il modulo REPORT NCA (MDCG 2020-10/2) esclusivamente per gli eventi segnalabili alle Autorità competenti (AC). Gli eventi segnalabili alle AC sono definiti come: a) qualsiasi evento avverso grave per il quale esiste un rapporto di causalità, anche solo ragionevolmente possibile, con il dispositivo oggetto di indagine, il prodotto di raffronto o la procedura d'indagine; b) qualsiasi difetto di un dispositivo che avrebbe potuto causare un evento avverso grave in assenza di misure appropriate o di un intervento o se le circostanze fossero state meno favorevoli; c) qualsiasi nuova conclusione relativa a ogni evento di cui alle lettere a) e b).
Tutti gli eventi segnalabili che indichino un rischio imminente di morte, lesioni gravi o malattie gravi e che richiedono un'immediata azione correttiva per altri pazienti/soggetti, utenti o altre persone, devono essere comunicati immediatamente, o altrimenti entro quarantotto ore, dalla data di conoscenza alle AC. Ciò include anche gravi minacce per la salute pubblica ed eventi di natura significativa e inaspettata tali da diventare allarmanti in quanto potenziale minaccia per la salute pubblica che richiedono un’azione immediata. Qualsiasi altro evento segnalabile SAE o difetti del DM che hanno portato/avrebbero potuto portare a SADE devono essere comunicati immediatamente, ma non oltre sette giorni solari successivi alla data di conoscenza alle AC.
In conclusione, l’intento è stato fornire una procedura operativa chiara e applicabile fin da subito, assicurando in tal modo un flusso tempestivo di informazioni tra promotori, sperimentatori e Autorità competenti e colmando eventuali equivocità e lacune attualmente presenti in questa fase di transizione. Tutto ciò, risulta di fondamentale importanza per assicurare un’attenzione alla sicurezza e una continua rivalutazione della gestione del rischio correlato ad un dispositivo sperimentale, già in ambito pre-market per avere un quadro il più possibile chiaro e completo sugli eventi rilevati e sull’accettabilità o meno dei rischi correlati al dispositivo prima dell’immissione in commercio. La sfida prossima sarà, invece, quella di promuovere un equilibrio ottimale tra l’innovazione continua di sistemi organizzativi e le pratiche consolidate. Il focus sarà orientato al miglioramento della qualità in ambito sanitario, garantendo un elevato livello di protezione a tutela della sicurezza e della salute pubblica.
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