Tesi etd-01082025-114959 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
CAVALIERE, FRANCESCA
URN
etd-01082025-114959
Titolo
La Composizione Negoziata della Crisi di Gruppo
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof. Benedetti, Lorenzo
Parole chiave
- Composizione Negoziata della crisi
- concordato semplificato
- esperto
- gruppi di imprese
Data inizio appello
24/02/2025
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
24/02/2095
Riassunto
La disciplina concorsuale ha subito nel corso degli anni numerosi rimaneggiamenti. La Legge Fallimentare, rimasta in vigore fino al 2022, trovava nel Fallimento la procedura principe, in quanto era diffuso il pensiero che un’impresa in difficoltà fosse un potenziale veicolo di contagio per tutti gli operatori economici con cui instaurasse rapporti commerciali; pertanto, la soluzione ottimale era quella di procedere alla sua eliminazione dal mercato attraverso l’ausilio della procedura fallimentare. Già negli anni 2005-2006 si è iniziato a sentire la necessità di modificare tale disciplina dato che la concezione moderna non si sposava più con i principi della Legge Fallimentare. In questi anni, infatti, si inizia a diffondere l’importanza della conservazione della continuità d’impresa. In linea con questo nuovo pensiero, nel 2019 viene redatta dal Parlamento e dal Consiglio Europeo la Direttiva n.1023 in cui vengono dispiegati i nuovi principi generali del diritto concorsuale. Il legislatore italiano, così come tutti gli altri legislatori europei, ha dovuto recepire la suddetta direttiva e conformare, di conseguenza, il proprio ordinamento nazionale. In ragione di ciò, nel 2019 viene redatto il D.lgs 14 rubricato “Codice della Crisi e dell’Insolvenza”, ma a seguito della diffusione della Pandemia da Covid-19 la sua entrata in vigore ha dovuto attendere, se non per una manciata di norme riconducibili al diritto sostanziale che vennero trasposte all’interno della Legge Fallimentare in modo da farle entrare immediatamente in vigore.
Nel 2021 fu poi redatto il D.lgs 118 nel quale era presente la disciplina della Composizione Negoziata della crisi. Nuovo istituto pensato dal legislatore per permettere ad un imprenditore di agire tempestivamente nel trattamento della crisi, attraverso l’ausilio di uno strumento del tutto stragiudiziale e ricorribile solo su mera volontà dello stesso, senza venire in alcun modo forzato.
Tale decreto, fu successivamente inserito all’interno del corpo del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, agli articoli originariamente dedicati alla disciplina delle misure di Allerta e della Composizione Assistita della Crisi. Nel Luglio 2022 l’intero Codice fu definitivamente fatto entrare in vigore, abrogando definitivamente la previgente Legge Fallimentare.
Nel settembre 2024 è stato poi emanato il D.lgs 136, ultimo correttivo effettuato al Codice del 2022, in modo da rispondere alle evidenti lacune normative presenti e dispiegare le diverse incertezze esistenti nel dettato normativo.
Il codice nonostante fosse considerato una vera riforma organica del diritto concorsuale, in realtà ha ripreso molti degli istituti principali esistenti, adeguandoli ai nuovi principi ispiratori previsti nella direttiva europea. Ha introdotto però, anche nuovi istituti come la Composizione Negoziata della crisi e la disciplina dei gruppi di imprese in crisi.
L’istituto della Composizione Negoziata permette di incentivare gli imprenditori italiani, che tendenzialmente sono proprietari di piccole e medie imprese a conduzione familiare, a ricorrervi quando stanno attraversando una situazione di potenziale crisi o di mero squilibrio patrimoniale, economico, finanziario. In quanto il pensiero, ormai, diffuso è quello che un trattamento precoce della situazione di difficoltà in uno stadio primitivo possa permettere il successo e il riequilibrio della società senza la necessità di ricorrere a strumenti tradizionali che, inevitabilmente, possono essere più onerosi e più gravosi.
La novità di maggior rilievo apportata dal nuovo codice è proprio la disciplina pensata per i gruppi di imprese. Precedentemente, agli articoli 284 ss era contemplata la possibilità per più imprese eterodirette di ricorrere alle ordinarie e tradizionali procedure concorsuali e strumenti di regolazione della crisi, quando stessero attraversando una situazione di crisi o di insolvenza ormai conclamata. Al contrario la previgente normativa delle misure di allerta e di composizione assistita della crisi non faceva alcun riferimento alla possibilità per un gruppo di imprese di ricorrere a tali strumenti per risanare una situazione primordiale di difficoltà. Pertanto l’introduzione dell’articolo 25 CCII all’interno del Codice, il quale ammette espressamente la possibilità per più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo di ricorrere all’istituto della Composizione Negoziata in modo da agire tempestivamente per perseguire e ottenere, con una maggior probabilità, il risanamento dell’imprese e del gruppo nel complesso, ha completato la disciplina della crisi dei gruppi di imprese contenuta, appunto, nel titolo VI del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
Il richiamato articolo 25 CCII è denominato “conduzione delle trattative in caso di gruppi di imprese” e rimanda alla disciplina contenuta agli articoli 12 ss, ammettendo la possibilità a più imprese dello stesso gruppo, purché sussistano i presupposti richiesti, di presentare l’istanza di nomina dell’esperto. La suddetta istanza può essere unitaria, quindi presentata dalla capogruppo per tutte le imprese che versano nelle condizioni di difficoltà, o può essere presentata da ogni impresa in via autonoma, comportando la nomina di diversi esperti, i quali dovranno valutare la convenienza di condurre unitariamente le trattative o di svolgerle in via separata ma pur sempre coordinata. I presupposti per la presentazione dell’istanza devono ricorrere in capo ad ogni impresa che intende ricorrere alla Composizione Negoziata, ma è possibile che alle trattative partecipano anche altre imprese del gruppo che non versano nelle condizioni richieste, la cui partecipazione è fondamentale per sopraggiungere alla ristrutturazione delle altre imprese.
La Composizione Negoziata può infine, concludersi in vari modi diversi. Si parla di esiti positivi se essa ha permesso la stipulazione di accordi o contratti con i propri creditori o di convenzione di moratoria. Al contrario si parla di esiti negativi se ha comportato l’apertura di altre procedure concorsuali, come ad esempio il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. In merito a questo si sono sollevati svariati dubbi circa la legittimazione da parte di un gruppo di imprese al ricorso a tale istituto. I dubbi rilevati sono dovuti al tenore letterale delle norme, in quanto l’articolo 25sexies non prevede espressamente la possibilità per un gruppo di accedervi. Per questo si sono susseguite diverse tesi, le quali considerano plausibile l’accesso di un gruppo a tale procedura, dato che una condizione imprescindibile per ricorrere al concordato semplificato è aver condotto precedentemente le trattative nel rispetto del principio di buona fede e correttezza; nonostante le stesse non abbiano consentito il risanamento dell’impresa e pertanto, l’esperto, nella sua relazione finale, ha individuato nell’omologazione di un concordato semplificato di gruppo una possibile soluzione. Questa tesi è stata poi, avvalorata da un procedimento del Tribunale di Bergamo, con il quale è stato omologato il suddetto concordato di gruppo. L’opinione del Tribunale si è basata sull’ovvia similarità della procedura semplificata con la procedura ordinaria per la quale il codice detta una disciplina specifica per i gruppi di imprese.
Nel 2021 fu poi redatto il D.lgs 118 nel quale era presente la disciplina della Composizione Negoziata della crisi. Nuovo istituto pensato dal legislatore per permettere ad un imprenditore di agire tempestivamente nel trattamento della crisi, attraverso l’ausilio di uno strumento del tutto stragiudiziale e ricorribile solo su mera volontà dello stesso, senza venire in alcun modo forzato.
Tale decreto, fu successivamente inserito all’interno del corpo del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, agli articoli originariamente dedicati alla disciplina delle misure di Allerta e della Composizione Assistita della Crisi. Nel Luglio 2022 l’intero Codice fu definitivamente fatto entrare in vigore, abrogando definitivamente la previgente Legge Fallimentare.
Nel settembre 2024 è stato poi emanato il D.lgs 136, ultimo correttivo effettuato al Codice del 2022, in modo da rispondere alle evidenti lacune normative presenti e dispiegare le diverse incertezze esistenti nel dettato normativo.
Il codice nonostante fosse considerato una vera riforma organica del diritto concorsuale, in realtà ha ripreso molti degli istituti principali esistenti, adeguandoli ai nuovi principi ispiratori previsti nella direttiva europea. Ha introdotto però, anche nuovi istituti come la Composizione Negoziata della crisi e la disciplina dei gruppi di imprese in crisi.
L’istituto della Composizione Negoziata permette di incentivare gli imprenditori italiani, che tendenzialmente sono proprietari di piccole e medie imprese a conduzione familiare, a ricorrervi quando stanno attraversando una situazione di potenziale crisi o di mero squilibrio patrimoniale, economico, finanziario. In quanto il pensiero, ormai, diffuso è quello che un trattamento precoce della situazione di difficoltà in uno stadio primitivo possa permettere il successo e il riequilibrio della società senza la necessità di ricorrere a strumenti tradizionali che, inevitabilmente, possono essere più onerosi e più gravosi.
La novità di maggior rilievo apportata dal nuovo codice è proprio la disciplina pensata per i gruppi di imprese. Precedentemente, agli articoli 284 ss era contemplata la possibilità per più imprese eterodirette di ricorrere alle ordinarie e tradizionali procedure concorsuali e strumenti di regolazione della crisi, quando stessero attraversando una situazione di crisi o di insolvenza ormai conclamata. Al contrario la previgente normativa delle misure di allerta e di composizione assistita della crisi non faceva alcun riferimento alla possibilità per un gruppo di imprese di ricorrere a tali strumenti per risanare una situazione primordiale di difficoltà. Pertanto l’introduzione dell’articolo 25 CCII all’interno del Codice, il quale ammette espressamente la possibilità per più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo di ricorrere all’istituto della Composizione Negoziata in modo da agire tempestivamente per perseguire e ottenere, con una maggior probabilità, il risanamento dell’imprese e del gruppo nel complesso, ha completato la disciplina della crisi dei gruppi di imprese contenuta, appunto, nel titolo VI del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
Il richiamato articolo 25 CCII è denominato “conduzione delle trattative in caso di gruppi di imprese” e rimanda alla disciplina contenuta agli articoli 12 ss, ammettendo la possibilità a più imprese dello stesso gruppo, purché sussistano i presupposti richiesti, di presentare l’istanza di nomina dell’esperto. La suddetta istanza può essere unitaria, quindi presentata dalla capogruppo per tutte le imprese che versano nelle condizioni di difficoltà, o può essere presentata da ogni impresa in via autonoma, comportando la nomina di diversi esperti, i quali dovranno valutare la convenienza di condurre unitariamente le trattative o di svolgerle in via separata ma pur sempre coordinata. I presupposti per la presentazione dell’istanza devono ricorrere in capo ad ogni impresa che intende ricorrere alla Composizione Negoziata, ma è possibile che alle trattative partecipano anche altre imprese del gruppo che non versano nelle condizioni richieste, la cui partecipazione è fondamentale per sopraggiungere alla ristrutturazione delle altre imprese.
La Composizione Negoziata può infine, concludersi in vari modi diversi. Si parla di esiti positivi se essa ha permesso la stipulazione di accordi o contratti con i propri creditori o di convenzione di moratoria. Al contrario si parla di esiti negativi se ha comportato l’apertura di altre procedure concorsuali, come ad esempio il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. In merito a questo si sono sollevati svariati dubbi circa la legittimazione da parte di un gruppo di imprese al ricorso a tale istituto. I dubbi rilevati sono dovuti al tenore letterale delle norme, in quanto l’articolo 25sexies non prevede espressamente la possibilità per un gruppo di accedervi. Per questo si sono susseguite diverse tesi, le quali considerano plausibile l’accesso di un gruppo a tale procedura, dato che una condizione imprescindibile per ricorrere al concordato semplificato è aver condotto precedentemente le trattative nel rispetto del principio di buona fede e correttezza; nonostante le stesse non abbiano consentito il risanamento dell’impresa e pertanto, l’esperto, nella sua relazione finale, ha individuato nell’omologazione di un concordato semplificato di gruppo una possibile soluzione. Questa tesi è stata poi, avvalorata da un procedimento del Tribunale di Bergamo, con il quale è stato omologato il suddetto concordato di gruppo. L’opinione del Tribunale si è basata sull’ovvia similarità della procedura semplificata con la procedura ordinaria per la quale il codice detta una disciplina specifica per i gruppi di imprese.
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