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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-12292022-230722


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
PARDINI, ISABELLA
URN
etd-12292022-230722
Titolo
L'obbligatorietà dell'azione penale e le regole di giudizio: tra esigenze deflative e irragionevole durata delle indagini preliminari
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Marzaduri, Enrico
Parole chiave
  • Obbligatorietà dell'azione penale
  • archiviazione
  • regole di giudizio
  • sentenza di non luogo a procedere
  • riforma Cartabia
  • ragionevole previsione di condanna
Data inizio appello
01/02/2023
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
01/02/2093
Riassunto
Il seguente elaborato ha ad oggetto l’analisi del rapporto tra l’esigenza di deflazionare il processo e la ragionevole durata dell’indagini preliminari.
Prima di giungere al cuore della questione è doveroso esaminare il principio di obbligatorietà dell’azione penale, il quale occupa tutto il primo capitolo.

Il principio di obbligatorietà dell’azione penale è sancito dall’articolo 112 della costituzione il quale recita: “il pubblico ministero all’obbligo di esercitare l’azione penale”.

Tale principio rappresenta nel nostro ordinamento una pietra angolare, crocevia di altri principi fondamentali quali l’indipendenza del pubblico ministero, l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e il principio di legalità.
Nonostante la rigidità della sua formula l’obbligatorietà dell’azione penale non deve essere intesa nel senso che ad ogni notizia di reato debba seguire un processo perché ciò comporterebbe un uso anti-economico di questo costoso strumento che è, appunto, il processo.

il legislatore per garantire l’effettività di tale principio ha predisposto un sistema di controlli: il controllo giurisdizionale sull’archiviazione e sull’azione penale rispettivamente del gip e del gup, il potere di avocazione e l’opposizione della persona offesa.

Tuttavia si registrano nella prassi costanti pratiche elusive che mettono in crisi il principio di obbligatorietà.
Fra tali pratiche si riscontra l’elusione dei termini delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero soprattutto in fase di iscrizione della notizia di reato. Tale elusione, volta ad evitare il vizio di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo i termini ( art. 407 c.p.p.), allunga i tempi delle indagini, favorendo la prescrizione.

Ulteriore pratica elusiva è rappresentata dall’elaborazione dei criteri di priorità da parte degli uffici inquirenti. Le notizie a cui non viene data precedenza vengono così abbandonati sul binario della prescrizione.

Alla luce di quanto detto non stupirà che il numero delle prescrizioni nella fase delle indagini preliminari è molto più alto rispetto alle prescrizioni dopo il primo grado di giudizio.

L’elaborato, dunque, si propone di dimostrare come, ad appesantire la fase investigativa e ad incentivare queste pratiche elusive sia stata proprio la spasmodica ricerca di un vaglio preliminare effettivo da parte del legislatore. Più precisamente: l’istituto dell’archiviazione e dell’udienza preliminare svolgono anche una funzione di filtro delle notizie di reato. Il legislatore ha cercato di rafforzare, nel corso del tempo, tale funzione deflattiva prevedendo dei presupposti sempre più stringenti a scapito, però, della durata delle indagini preliminari. È chiaro, infatti, che dei criteri più stringenti richiedono un quadro probatorio più elevato e quindi indagini più complesse.

Andando con ordine, viene prima esaminata l’archiviazione e successivamente l’udienza preliminare.
Molto brevemente, i legislatore ha fissato i presupposti per la richiesta di archiviazione agli articoli 408,411 e 415 c.p.p.
Più precisamente, l’articolo 408 richiede l’infondatezza della notizia di reato. Quest’ultimo rappresenta un criterio più stringente rispetto a quello previsto dal codice Rocco e dalla legge delega che, invece, prevedevano la manifesta infondatezza della notizia di reato. Si tratta di una scelta accorta da parte del legislatore dovuta alla decisione inedita di collocare l’azione e l’archiviazione all’esito dell’indagini preliminari.

Orbene, è doveroso chiedersi che cosa si intenda per infondatezza della notizia di reato posto che si tratta di una formula generica che lascia spazio alla discrezionalità del pubblico ministero.
A tal proposito entra in gioco l’articolo 125 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale il quale stabilisce che il pubblico ministero deve richiedere l’archiviazione quando gli elementi di prova acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Il problema, allora viene solo spostato più avanti, poiché adesso è doveroso capire quando gli elementi non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

Sul punto è intervenuta, allora, la Corte Costituzionale con un’importante sentenza interpretativa: la sentenza n. 88/91. Con essa la Corte afferma la teoria dell’utilità del dibattimento: il limite implicito del principio di obbligatorietà è l’oggettiva superiorità del processo. È indiscusso che il pm debba chiedere l’archiviazione quando risulti evidente l’innocenza dell’imputato o quando manchi completamente la prova della colpevolezza. Nei casi di prova insufficiente e contraddittoria, invece, il pubblico ministero deve valutare se il dibattimento potrà offrire un reale contributo conoscitivo ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’imputato sia esso positivo sia esso negativo. Il pubblico ministero deve disporre rinvio a giudizio ogni qualvolta possa prognosticare che la situazione di dubbio circa la responsabilità dell’imputato potrà essere risolta in dibattimento.

Quanto invece alla sentenza di non luogo a procedere l’articolo 425 c.p.p. è stato modificato più volte dal legislatore prima di giungere alla riforma cartabia.
Più precisamente l’articolo 425 c.p.p. è stato plasmato sulla base dell’art 125 disp. att. c.p.p.
Molto brevemente, con la legge n.105/93 viene eliminato il riferimento all’evidenza, la quale rendeva l’udienza preliminare un filtro a maglie larghe poco incisivo ed utile, di fatto, a filtrare solo imputazioni particolarmente azzardate. Essa, inoltre, dava luogo ad una asimmetria sistematica tale per cui il giudice dell’udienza preliminare poteva rinviare a giudizio le stesse notizie di reato che il giudice per le indagini preliminari avrebbe potuto archiviare se il pubblico ministero glielo avesse chiesto.

Ulteriore modifica è stata apportata dalla legge 479/99, la quale oltre a incrementare i poteri istruttori del giudice arricchito l’articolo 425 del 3 comma, il quale prevede che il giudice dell’udienza preliminare è tenuto ad emettere sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

L’orientamento maggioritario ha successivamente interpretato tale comma secondo la teoria dell’ utilità del dibattimento precedentemente sviluppata dalla corte costituzionale.

Tuttavia, il legislatore non solo non è riuscito nel suo intento deflativo, come dimostrano le statistiche, ma, anzi, la previsione di un criterio più stringente non ha fatto altro che appesantire e allungare la fase delle indagini preliminari che già oggi è tutt'altro che breve.

Infine la Riforma Cartabia ha modificato ulteriormente i presupposti per l'archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere prevedendo la "ragionevole previsione di condanna".
Porre direttamente la condanna come criterio di valutazione è il triste segnale di un processo il cui asse è irrimediabilmente spostato verso la fase delle indagini preliminari. Autorevole dottrina parla della fine del modello accusatorio, ovvero del culmine del contraddittorio come mezzo di formazione della prova.
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