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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-12292016-205918


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
COGNETTA, CATERINA
URN
etd-12292016-205918
Titolo
Dalla contumacia al processo in absentia: una lunga mediazione tra le esigenze di accertamento del reato e i diritti fondamentali della persona
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Bonini, Valentina
Parole chiave
  • absentia
  • contumacia
  • diritti fondamentali
  • in absentia
  • processo
Data inizio appello
23/01/2017
Consultabilità
Completa
Riassunto
L’eliminazione della contumacia costituisce l’epilogo di una delle scelte centrali del sistema processuale misto. All'origine la contumacia era trattata come una “ribellione” al processo, nei codici del 1865 e del 1913 costituiva un affronto, un atto di superbia di fronte all'amministrazione della giustizia, con la conseguenza che al soggetto che si fosse volontariamente assentato non sarebbe stato più possibile difendersi.
Nei successivi codici di procedura penale, non sono state apportate importanti modifiche a tale istituto con la conseguenza che nella maggior parte dei casi si arrivava alla emanazione di sentenze di condanna, anche nei confronti di imputati ignari dell’esistenza di un processo nei loro confronti. Con questo sistema l’ordinamento italiano ha dovuto “fronteggiare” le critiche giunte dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha più volte ritenuto che l’ordinamento italiano, con tale disciplina, si ponesse in contrasto con il diritto al processo equo di cui all'art. 6 CEDU. Sull'onda dei moniti dei giudici di Strasburgo, nel 2005 il legislatore ha modificato l’istituto della restituzione in termini consentendo all'imputato di limitarsi ad addurre la mancata conoscenza del processo. Spettava allo Stato accertare che vi era stata la conoscenza personale della citazione ove ciò non fosse avvenuto, l’imputato era restituito nel termine per appellare la sentenza. Tuttavia data la portata deludente della riforma del 2005 si auspicò da più parti per una riforma organica della materia e si arrivò all'emanazione della recente legge n.67/2014; con quest’ultima legge il legislatore ha eliminato l’istituto della contumacia. In sintesi, il nuovo sistema tende a privilegiare la notifica della citazione a mani proprie quale migliore forma di conoscenza dell’esistenza del processo. La contumacia si è scissa in 2 istituti: Da un lato, se siamo in presenza di un irreperibile, il processo deve essere sospeso; Da un altro lato, se vi è stata consegna dell’avviso o della citazione a mani proprie o vi è un altro fatto sintomatico della conoscenza del “procedimento”, il rito prosegue contro l’imputato dichiarato assente, dal quale si presume la rinuncia volontaria a comparire. La vera novità introdotta dal Parlamento consiste proprio nella sospensione del processo nei confronti dell’imputato irreperibile. In tal caso l’ordinamento tenta in extremis di assicurare la conoscenza personale. Di fatti il giudice deve rinviare l’udienza e disporre che l’avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria; se la notifica a mani proprie non risulta possibile, il giudice deve disporre con ordinanza la sospensione del processo nei confronti <<dell’imputato assente>>. L’arresto del procedimento comporta anche la sospensione della prescrizione del reato. In fine il giudice per verificare la persistenza del presupposto di stallo, deve disporre nuove ricerche allo scadere di ogni anno o quando ne ravvisi l’esigenza (art. 420-quinquies, comma 1).
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