Tesi etd-12262014-191824 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CAPUTO, MARTINA
URN
etd-12262014-191824
Titolo
La fecondazione eterologa medicalmente assistita: profili costituzionali.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Volpe, Giuseppe
Parole chiave
- Corte cost. sent. 162/2014
- divieto di fecondazione eterologa
- eterologa
- tecniche di procreazione medicalmente assistita
Data inizio appello
05/02/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il presente lavoro di tesi, ripercorre la vicenda che ha visto protagonista il divieto assoluto di donazione di gameti – la cosiddetta “fecondazione eterologa” – previsto a norma dell’articolo 4, comma terzo, della legge n. 40 del 2004, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, sino alla pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014 con cui il Giudice costituzionale ha sancito l’incompatibilità con i principi della Carta costituzionale.
Il percorso per giungere alla liceità della fecondazione eterologa, si dipana attraverso tre capitoli, tre capitoli che si prefiggono di far rivivere a chi legge, le tre tappe fondamentali relative alla “vita” della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
Attraverso un’indagine storico-giuridica, il primo capitolo si pone l’obbiettivo di mettere in luce quella che era la disciplina della PMA eterologa prima della legge n. 40 del 2004, sottolineando come, per molto tempo le tecniche sanitarie di assistenza alla fecondazione sono state praticate in Italia in assenza di una specifica disciplina legislativa. Solo nel 2004, con sensibile ritardo su diversi altri Paesi europei, la lacuna normativa viene colmata dalla legge n. 40, sull’onda di un acceso dibattito. Nei dieci anni di vigenza questa legge è stata al centro di molte vicende giudiziarie. I giudici sono stati ripetutamente chiamati a tutelare i diritti fondamentali coinvolti nella delicata materia e hanno rivelato, in numerose occasioni, i profili di illegittimità della normativa.
Il presente studio è dedicato ad uno dei punti più controversi della disciplina introdotta con la legge n. 40, il divieto di donazione di materiale genetico da parte di soggetti estranei alla coppia. Il divieto investe le aspirazioni di accesso ai progressi della scienza delle coppie incapaci di produrre materiale genetico proprio da utilizzare per la riproduzione, ai quali resta la sola scelta del “turismo procreativo”. Un divieto, dunque, che potrebbe essere produttivo di una discriminazione per incapacità e per condizioni economiche.
L’articolata vicenda giurisprudenziale che interessa l’articolo 4, comma terzo, della legge n. 40 trae origine dalle richieste referendarie del 2005, ma come sappiamo, il referendum non raggiunse il quorum di validità e pertanto non produsse l’effetto abrogativo.
Il percorso giuridico che si è sviluppato negli anni a venire è testimone di numerose intersezioni tra il livello nazionale e sovranazionale di tutela dei diritti, che hanno caratterizzato la “storia” del divieto assoluto di donazione di gameti, attraverso riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di procreazione medicalmente assistita.
È una lunga strada, quella che ci conduce al secondo capitolo, nel quale ci poniamo il fine di esaminare più da vicino la sentenza n. 162 del 2014, nella quale la Corte costituzionale sancisce in modo definitivo la contrarietà del divieto assoluto della c.d. “fecondazione eterologa” rispetto agli articoli 2, 3, 29, 31 e 32 della Costituzione, rimuovendo la norma dal nostro ordinamento.
Una volta abbattuto il divieto di fecondazione eterologa, la prima questione da risolvere, nel capitolo successivo, è quella relativa alla disciplina da applicare, cercando di mediare tra coloro che ritenevano che la decisione della Corte fosse immediatamente applicabile e coloro che invece sostenevano il determinarsi di un vuoto normativo. Ma non solo, saranno esaminate anche ulteriori questioni figlie di una generazione che porta con sé anche la domanda di diritti nuovi, primo fra tutti l’accessibilità alle informazioni sulle origini.
Il percorso per giungere alla liceità della fecondazione eterologa, si dipana attraverso tre capitoli, tre capitoli che si prefiggono di far rivivere a chi legge, le tre tappe fondamentali relative alla “vita” della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
Attraverso un’indagine storico-giuridica, il primo capitolo si pone l’obbiettivo di mettere in luce quella che era la disciplina della PMA eterologa prima della legge n. 40 del 2004, sottolineando come, per molto tempo le tecniche sanitarie di assistenza alla fecondazione sono state praticate in Italia in assenza di una specifica disciplina legislativa. Solo nel 2004, con sensibile ritardo su diversi altri Paesi europei, la lacuna normativa viene colmata dalla legge n. 40, sull’onda di un acceso dibattito. Nei dieci anni di vigenza questa legge è stata al centro di molte vicende giudiziarie. I giudici sono stati ripetutamente chiamati a tutelare i diritti fondamentali coinvolti nella delicata materia e hanno rivelato, in numerose occasioni, i profili di illegittimità della normativa.
Il presente studio è dedicato ad uno dei punti più controversi della disciplina introdotta con la legge n. 40, il divieto di donazione di materiale genetico da parte di soggetti estranei alla coppia. Il divieto investe le aspirazioni di accesso ai progressi della scienza delle coppie incapaci di produrre materiale genetico proprio da utilizzare per la riproduzione, ai quali resta la sola scelta del “turismo procreativo”. Un divieto, dunque, che potrebbe essere produttivo di una discriminazione per incapacità e per condizioni economiche.
L’articolata vicenda giurisprudenziale che interessa l’articolo 4, comma terzo, della legge n. 40 trae origine dalle richieste referendarie del 2005, ma come sappiamo, il referendum non raggiunse il quorum di validità e pertanto non produsse l’effetto abrogativo.
Il percorso giuridico che si è sviluppato negli anni a venire è testimone di numerose intersezioni tra il livello nazionale e sovranazionale di tutela dei diritti, che hanno caratterizzato la “storia” del divieto assoluto di donazione di gameti, attraverso riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di procreazione medicalmente assistita.
È una lunga strada, quella che ci conduce al secondo capitolo, nel quale ci poniamo il fine di esaminare più da vicino la sentenza n. 162 del 2014, nella quale la Corte costituzionale sancisce in modo definitivo la contrarietà del divieto assoluto della c.d. “fecondazione eterologa” rispetto agli articoli 2, 3, 29, 31 e 32 della Costituzione, rimuovendo la norma dal nostro ordinamento.
Una volta abbattuto il divieto di fecondazione eterologa, la prima questione da risolvere, nel capitolo successivo, è quella relativa alla disciplina da applicare, cercando di mediare tra coloro che ritenevano che la decisione della Corte fosse immediatamente applicabile e coloro che invece sostenevano il determinarsi di un vuoto normativo. Ma non solo, saranno esaminate anche ulteriori questioni figlie di una generazione che porta con sé anche la domanda di diritti nuovi, primo fra tutti l’accessibilità alle informazioni sulle origini.
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