Tesi etd-12232022-173630 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
MATTEUCCI, GIORGIA
URN
etd-12232022-173630
Titolo
L'impatto della digitalizzazione sui diritti personali e successori. Una comparazione fra sistemi di civil law e di common law.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Passaglia, Paolo
Parole chiave
- digital identity
- digital identity theft
- digital inheritance
- diritto all'oblio
- eredità digitale
- furto d'identità digitale
- identità digitale
- right to be forgotten
Data inizio appello
01/02/2023
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
01/02/2093
Riassunto
La presente tesi svolge un’indagine su quanto la digitalizzazione abbia influito su ogni aspetto della vita dell’uomo e su come il diritto si sia dovuto adattare a questo cambiamento, il tutto in un’ottica comparatistica tra sistemi di civili law e di common law.
In particolare, l’avvento di internet ha permesso di parlare di “patrimonio digitale” della persona che si compone di assets intangibili, accomunati da uno stretto legame con l’ambiente informatico. I virtual goods si distinguono in beni aventi un valore economico, i quali cadranno in iure successionis secondo le regole tradizionalmente riconosciute dall’ordinamento italiano e beni aventi invece un contenuto affettivo. Questi ultimi si distinguono per il fatto che non hanno un contenuto patrimoniale e assumono valore solo in corrispondenza di interessi individuali o sociali. Lo studio vuole perciò approfondire le problematiche inerenti all’ereditabilità dei beni digitali non patrimoniali, alla luce del fatto che questi sono assoggettati alle condizioni generali dei contratti di servizio degli internet service providers. I sistemi di civil law hanno previsto alcuni strumenti giuridici volti ad ovviare alle stringenti limitazioni contenute negli stessi contratti, mentre gli ordinamenti di common law assumono un diverso approccio, non permettendo una trasmissibilità del patrimonio digitale del defunto. L’orientamento diametralmente opposto degli Stati Uniti si spiega in virtù del principio vigente “actio personalis moritur cum persona”, per cui le azioni personali si estinguono con la morte del soggetto.
L’analisi prosegue con l’impatto della digitalizzazione sui diritti personali del singolo; la rivoluzione digitale ha cambiato l’individualità, apparendo essa come un complesso di dati raccolti in algoritmi. Il diritto deve far fronte a nuove esigenze come l’interesse della persona a non vedersi manipolato ciò che rappresenta virtualmente, oppure la permanenza sul web di dati personali che può portare al loro indebito utilizzo da parte di terzi. Si parla di furto d’identità digitale, quale nuova forma di reato volta ad ingannare l’utente e portalo a rivelare le proprie informazioni personali. Questa condotta criminosa, solitamente, viene posta in essere mediante meccanismi fraudolenti noti come phishing e pharming.
Inoltre, in una realtà in cui la regola è ricordare e dimenticare è l’eccezione, il diritto dall’oblio assume un ruolo precipuo: si tratta del diritto a che informazioni riguardanti un singolo soggetto, divenute oramai obsolete, non vengano rievocate. La costante archiviazione dei dati online e la memoria illimitata del web hanno spostato il focus del problema, non fondandosi più su una ripubblicazione delle notizie, quanto sulla permanenza di esse su internet per un lasso di tempo indeterminato. Pertanto, lo studio vuole approfondire la figura del diritto dell’oblio nell’era digitale, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia europea C-131/12 (Google Spain) e il Regolamento dell’Unione europea sulla protezione dei dati GDPR 2016/679. Particolare attenzione viene data all’ordinamento statunitense e in particolare al Primo Emendamento della Costituzione, il quale riconoscendo un valore fondamentale alla libertà di espressione, costituisce un ostacolo al riconoscimento del diritto all’oblio oltreoceano.
L’elaborato si pone come obbiettivo ultimo quello di dimostrare come, alla luce di recenti interventi statali, un limitato diritto all’essere dimenticati non sia impraticabile negli Stati Uniti, conformandosi così con l’orientamento europeo.
In particolare, l’avvento di internet ha permesso di parlare di “patrimonio digitale” della persona che si compone di assets intangibili, accomunati da uno stretto legame con l’ambiente informatico. I virtual goods si distinguono in beni aventi un valore economico, i quali cadranno in iure successionis secondo le regole tradizionalmente riconosciute dall’ordinamento italiano e beni aventi invece un contenuto affettivo. Questi ultimi si distinguono per il fatto che non hanno un contenuto patrimoniale e assumono valore solo in corrispondenza di interessi individuali o sociali. Lo studio vuole perciò approfondire le problematiche inerenti all’ereditabilità dei beni digitali non patrimoniali, alla luce del fatto che questi sono assoggettati alle condizioni generali dei contratti di servizio degli internet service providers. I sistemi di civil law hanno previsto alcuni strumenti giuridici volti ad ovviare alle stringenti limitazioni contenute negli stessi contratti, mentre gli ordinamenti di common law assumono un diverso approccio, non permettendo una trasmissibilità del patrimonio digitale del defunto. L’orientamento diametralmente opposto degli Stati Uniti si spiega in virtù del principio vigente “actio personalis moritur cum persona”, per cui le azioni personali si estinguono con la morte del soggetto.
L’analisi prosegue con l’impatto della digitalizzazione sui diritti personali del singolo; la rivoluzione digitale ha cambiato l’individualità, apparendo essa come un complesso di dati raccolti in algoritmi. Il diritto deve far fronte a nuove esigenze come l’interesse della persona a non vedersi manipolato ciò che rappresenta virtualmente, oppure la permanenza sul web di dati personali che può portare al loro indebito utilizzo da parte di terzi. Si parla di furto d’identità digitale, quale nuova forma di reato volta ad ingannare l’utente e portalo a rivelare le proprie informazioni personali. Questa condotta criminosa, solitamente, viene posta in essere mediante meccanismi fraudolenti noti come phishing e pharming.
Inoltre, in una realtà in cui la regola è ricordare e dimenticare è l’eccezione, il diritto dall’oblio assume un ruolo precipuo: si tratta del diritto a che informazioni riguardanti un singolo soggetto, divenute oramai obsolete, non vengano rievocate. La costante archiviazione dei dati online e la memoria illimitata del web hanno spostato il focus del problema, non fondandosi più su una ripubblicazione delle notizie, quanto sulla permanenza di esse su internet per un lasso di tempo indeterminato. Pertanto, lo studio vuole approfondire la figura del diritto dell’oblio nell’era digitale, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia europea C-131/12 (Google Spain) e il Regolamento dell’Unione europea sulla protezione dei dati GDPR 2016/679. Particolare attenzione viene data all’ordinamento statunitense e in particolare al Primo Emendamento della Costituzione, il quale riconoscendo un valore fondamentale alla libertà di espressione, costituisce un ostacolo al riconoscimento del diritto all’oblio oltreoceano.
L’elaborato si pone come obbiettivo ultimo quello di dimostrare come, alla luce di recenti interventi statali, un limitato diritto all’essere dimenticati non sia impraticabile negli Stati Uniti, conformandosi così con l’orientamento europeo.
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