Thesis etd-12222010-120539 |
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Thesis type
Tesi di dottorato di ricerca
Author
CERIONI, FABRIZIO
URN
etd-12222010-120539
Thesis title
LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA SUGLI ATTI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE
Academic discipline
IUS/12
Course of study
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA, FINANZA E PROCESSO TRIBUTARIO
Supervisors
correlatore Cordeiro Guerra, Roberto
correlatore Zumpano, Maria Angela
tutor Prof. Batistoni Ferrara, Franco
correlatore Zumpano, Maria Angela
tutor Prof. Batistoni Ferrara, Franco
Keywords
- GIURISDIZIONE TRIBUTARIA ATTI AGENZIA DOGANE
Graduation session start date
23/12/2010
Availability
Withheld
Release date
23/12/2050
Summary
LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA SUGLI ATTI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE – TESI DI DOTTORATO PRESENTATA DAL DR. FABRIZIO CERIONI
La tesi esamina le principali questioni sollevate dalla devoluzione delle liti concernenti i tributi doganali al giudice speciale tributario ed i limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti impositivi dell’Agenzia delle Dogane, in seguito all'estensione della giurisdizione delle Commissioni tributarie “a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere specie”, attuata dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha realizzato l'unificazione della giurisdizione tributaria.
La novella legislazione processuale, sostituendo in materia di dogana e di accise il sistema di tutela giurisdizionale basato sulla immediata cognizione del rapporto tributario da parte giudice ordinario, con la giurisdizione di tipo impugnatorio (retius, secondo la giurisprudenza dominante di impugnazione-merito, diretta non alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio) delle Commissioni tributarie, senza apportare alcuna modifica all’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.lgs. 546/1992, sì da includervi quanto meno le decisioni in materia doganale e gli avvisi di pagamento delle accise, volendo tener fermo, almeno a livello teorico, il modello impugnatorio del processo tributario (pur consapevoli che questo modello è messo in crisi da una giurisprudenza che tende a rinvenire l’interesse ad agire del contribuente anche a prescindere dalla previa notifica di un atto tipico), ha reso necessario tentare di spiegare come gli speciali atti emessi all’esito delle procedure di accertamento dei dazi doganali e delle accise si rapportino con quelli tipici elencati tassativamente dall’art. 19 del D.lgs. 546/1992.
A tal fine si è ritenuto opportuno ripercorre l’evoluzione del sistema della giustizia tributaria sui dazi doganali e le imposte di fabbricazione e di consumo, ricordando come le liti relative alla determinazione della base imponibile dei tributi doganali e dei dazi di consumo (e, successivamente anche quella delle imposte di fabbricazione, che furono gradualmente applicate con lo sviluppo dell’industrializzazione del Paese) sono state a lungo riservate alle decisioni della stessa autorità amministrativa, secondo un modello giustiziale che affondava le sue radici nell'assetto che l'Assemblea costituente francese aveva dato al sistema del “contentiex administratif”.
La tesi esamina le principali questioni sollevate dalla devoluzione delle liti concernenti i tributi doganali al giudice speciale tributario ed i limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti impositivi dell’Agenzia delle Dogane, in seguito all'estensione della giurisdizione delle Commissioni tributarie “a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere specie”, attuata dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha realizzato l'unificazione della giurisdizione tributaria.
La novella legislazione processuale, sostituendo in materia di dogana e di accise il sistema di tutela giurisdizionale basato sulla immediata cognizione del rapporto tributario da parte giudice ordinario, con la giurisdizione di tipo impugnatorio (retius, secondo la giurisprudenza dominante di impugnazione-merito, diretta non alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio) delle Commissioni tributarie, senza apportare alcuna modifica all’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.lgs. 546/1992, sì da includervi quanto meno le decisioni in materia doganale e gli avvisi di pagamento delle accise, volendo tener fermo, almeno a livello teorico, il modello impugnatorio del processo tributario (pur consapevoli che questo modello è messo in crisi da una giurisprudenza che tende a rinvenire l’interesse ad agire del contribuente anche a prescindere dalla previa notifica di un atto tipico), ha reso necessario tentare di spiegare come gli speciali atti emessi all’esito delle procedure di accertamento dei dazi doganali e delle accise si rapportino con quelli tipici elencati tassativamente dall’art. 19 del D.lgs. 546/1992.
A tal fine si è ritenuto opportuno ripercorre l’evoluzione del sistema della giustizia tributaria sui dazi doganali e le imposte di fabbricazione e di consumo, ricordando come le liti relative alla determinazione della base imponibile dei tributi doganali e dei dazi di consumo (e, successivamente anche quella delle imposte di fabbricazione, che furono gradualmente applicate con lo sviluppo dell’industrializzazione del Paese) sono state a lungo riservate alle decisioni della stessa autorità amministrativa, secondo un modello giustiziale che affondava le sue radici nell'assetto che l'Assemblea costituente francese aveva dato al sistema del “contentiex administratif”.
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