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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11212019-115949


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
PILLITTERI, IRENE
URN
etd-11212019-115949
Titolo
La separazione delle carriere: una questione sempre aperta.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Bresciani, Luca
Parole chiave
  • riforma
  • requirente
  • pubblico
  • procura.
  • processo
  • politica
  • ordinamento
  • ministero
  • magistratura
  • imparzialità
  • governo
  • giudice
  • giudicante
  • funzioni
  • costituzione
  • Consiglio
  • carriere
  • separazione
  • superiore
  • terzietà
Data inizio appello
09/12/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
09/12/2089
Riassunto
L'elaborato affronta il tema della questione, sempre viva e aperta, della separazione delle carriere, giudicante e requirente, della magistratura.
La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, C. 14, numero 4723 : "Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura", presentata il 31 ottobre 2017 e all'esame in Commissione dal 20 febbraio 2019, ha riaperto un dibattito in realtà mai sopito.
I promotori della riforma ritengono fermamente che l'attuale assetto costituzionale della magistratura, così come delineato dal titolo IV della Costituzione, non sia compatibile con le garanzie e i principi introdotti dal codice Vassalli nel 1988. I capisaldi della riforma processuale, che introduce un rito di stampo accusatorio, sono, infatti, il principio del contraddittorio, il principio della parità delle armi e il principio della terzietà del giudice. Il valore finale da perseguire è l'imparzialità della decisione. E' su questo aspetto che i " separatisti" insistono. Se sul piano processuale le funzioni d'accusa e di decisione sono separate in quanto il pubblico ministero è parte e si trova su un piano paritario rispetto alla difesa; il giudice invece è organo di giustizia, terzo e quindi equidistante dalle parti; su un piano ordinamentale così non è. E da qui che origina il problema della separazione delle carriere. Quello che ci si chiede è se, per realizzare l'imparzialità della decisione, sia sufficiente, una separazione solamente processuale, delle funzioni di accusa e di decisione; ovvero se sia necessaria anche una separazione delle rispettive organizzazioni.
I relatori della proposta di legge ritengono non sufficiente una separazione di funzioni, così come delineata dalla legge n. 150/2005 e dai successi interventi correttivi, quand'anche sia accompagnata da meccanismi che in concreto rendono difficile, se non impossibile, il tramutamento da una funzione all'altra. Lasciare immutata l'unicità organizzativa e attuare solo una separazione processuale, di funzioni, fa si che sopravviva, sul piano ordinamentale, l'identità delle due specie di magistrati, nonostante le diverse connotazioni in termini di imparzialità e parzialità. Queste sono le ragioni che stanno a fondamento della proposta di legge costituzionale.
Ma è davvero necessaria una riforma costituzionale, o sono sufficiente interventi correttivi?
E' davvero la tutela della terzietà del giudice il movente di una tale proposta? Oppure il timore di una magistratura <<onnivora>>? Tanti gli interrogativi, tante le contraddizioni, tante le incertezze che aleggiano intorno all'ormai secolare dibattito sulla separazione delle carriere.
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