Tesi etd-11212018-175456 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CONSIGLIO, MARIA CRISTINA
URN
etd-11212018-175456
Titolo
L’audizione della “vittima vulnerabile” tra procedimento e processo
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Bonini, Valentina
Parole chiave
- testimone vulnerabile
- testimonianza
- vulnerabilità
Data inizio appello
10/12/2018
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
10/12/2088
Riassunto
Nel presente lavoro di ricerca ricostruiremo la tutela della vittima, attraverso un breve excursus storico, dalla sua originaria situazione di oblio fino alla sua riscoperta. Attraverseremo man mano le fasi che portano dalla nozione del termine “vittima” fino ad arrivare alle fonti europee che hanno fatto da motore trainante per una contemporanea rivalutazione della stessa. Arriveremo ad una elencazione dettagliata delle tutele garantite alla vittima dalla direttiva europea 2012/29/UE e approfondiremo la nozione stessa con le sue più ampie sfumature compresa quella importantissima della vulnerabilità.
La vulnerabilità costituisce una accezione particolare legata ad una valutazione soggettiva e oggettiva (individual assestment, portato avanti dalla Direttiva 2012/29/UE, nonché il nuovo art. 90 quater c.p.p.) che rappresenta senz’altro un notevole progresso in vista della più ampia garanzia di tutela della vittima. In sintesi, l’autorità competente, nell’operare la valutazione appena richiamata, deve prendere in considerazione da un lato la natura e le circostanze del reato, e dall’altro tutte le caratteristiche fisiche e psicologiche della vittima stessa.
È certo che la dichiarazione di vulnerabilità è destinata ad incidere e limitare in modo significativo il diritto di difesa dell’imputato/indagato, da qui cercheremo di analizzare il bilanciamento degli interessi in gioco.
Il presente lavoro vuole verificare in che misura l’ordinamento italiano abbia recepito le indicazioni provenienti dai provvedimenti europei adottati sul tema, fino ad arrivare al tentativo di delineare quello che è stato definito lo “statuto” della vittima del reato.
È traguardo preminente del seguente elaborato analizzare la figura del testimone vulnerabile e la sua disciplina normativa, le tutele ad egli riservate e le sue peculiarità e condizioni.
Negli ultimi anni si è assistito ad una importante evoluzione normativa con oggetto il rafforzamento dei diritti dell’imputato e quelli della persona offesa grazie ai due decreti legislativi: decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014 e il decreto legislativo n. 212 del 2015, i quali novellando alcuni articoli del codice di procedura penale hanno posto le basi per un vero e proprio statuto della prova “dichiarativa” del soggetto vulnerabile codificandolo nell’art. 398 comma 5 ter c.p.p.
L'intento del legislatore è quello di tutelare il dichiarante quando questi acquisisca la qualifica di soggetto vulnerabile e di assicurarne una protezione non solo “nel processo”, ma anche “dal processo”.
Scopo dell’elaborato è porre sotto la lente di ingrandimento alcune norme del codice di rito che, negli ultimi anni, hanno mutato di forma e contenuti.
Vedremo, quindi, le varie questioni che si presentano prendendo in esame le norme del c.p.p. l’art.398 comma 5 ter, l’art. 392 comma 1 bis, l’art. 393 comma 2 bis, l’art. 393 comma 5 bis, l’art. 498 comma che disciplinano il quadro normativo del testimone vulnerabile a partire dalle audizioni investigative ad arrivare al dibattimento.
Infine, approfondiremo le tutele di vittime di alcuni specifici reati, tra i più nuovi la tutela della vittima di violenza di genere: la legge n. 119 del 2013 (nata dal c.d. decreto femminicidio) e le vittime di usura, mafia e terrorismo.
La vulnerabilità costituisce una accezione particolare legata ad una valutazione soggettiva e oggettiva (individual assestment, portato avanti dalla Direttiva 2012/29/UE, nonché il nuovo art. 90 quater c.p.p.) che rappresenta senz’altro un notevole progresso in vista della più ampia garanzia di tutela della vittima. In sintesi, l’autorità competente, nell’operare la valutazione appena richiamata, deve prendere in considerazione da un lato la natura e le circostanze del reato, e dall’altro tutte le caratteristiche fisiche e psicologiche della vittima stessa.
È certo che la dichiarazione di vulnerabilità è destinata ad incidere e limitare in modo significativo il diritto di difesa dell’imputato/indagato, da qui cercheremo di analizzare il bilanciamento degli interessi in gioco.
Il presente lavoro vuole verificare in che misura l’ordinamento italiano abbia recepito le indicazioni provenienti dai provvedimenti europei adottati sul tema, fino ad arrivare al tentativo di delineare quello che è stato definito lo “statuto” della vittima del reato.
È traguardo preminente del seguente elaborato analizzare la figura del testimone vulnerabile e la sua disciplina normativa, le tutele ad egli riservate e le sue peculiarità e condizioni.
Negli ultimi anni si è assistito ad una importante evoluzione normativa con oggetto il rafforzamento dei diritti dell’imputato e quelli della persona offesa grazie ai due decreti legislativi: decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014 e il decreto legislativo n. 212 del 2015, i quali novellando alcuni articoli del codice di procedura penale hanno posto le basi per un vero e proprio statuto della prova “dichiarativa” del soggetto vulnerabile codificandolo nell’art. 398 comma 5 ter c.p.p.
L'intento del legislatore è quello di tutelare il dichiarante quando questi acquisisca la qualifica di soggetto vulnerabile e di assicurarne una protezione non solo “nel processo”, ma anche “dal processo”.
Scopo dell’elaborato è porre sotto la lente di ingrandimento alcune norme del codice di rito che, negli ultimi anni, hanno mutato di forma e contenuti.
Vedremo, quindi, le varie questioni che si presentano prendendo in esame le norme del c.p.p. l’art.398 comma 5 ter, l’art. 392 comma 1 bis, l’art. 393 comma 2 bis, l’art. 393 comma 5 bis, l’art. 498 comma che disciplinano il quadro normativo del testimone vulnerabile a partire dalle audizioni investigative ad arrivare al dibattimento.
Infine, approfondiremo le tutele di vittime di alcuni specifici reati, tra i più nuovi la tutela della vittima di violenza di genere: la legge n. 119 del 2013 (nata dal c.d. decreto femminicidio) e le vittime di usura, mafia e terrorismo.
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