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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11202019-135000


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
SALEMI, PIETRO
URN
etd-11202019-135000
Titolo
Gli atti di frode nel Concordato preventivo
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof.ssa Abu Awwad, Amal
Parole chiave
  • concordato preventivo
  • atti di frode
Data inizio appello
09/12/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
09/12/2089
Riassunto
Alla luce del superamento, dalla riforma del 2005, del requisito della meritevolezza, la rilevanza dei comportamenti posti in essere dal debitore antecedentemente al deposito della domanda di concordato deve essere valutata, indipendentemente dalla condotta tenuta dal debitore prima del deposito del ricorso.
Il concordato non è più da tempo riservato all’imprenditore “onesto ma sfortunato”: eventuali pregressi atti contra legem, infatti, non impediscono, di per sé soli, il proficuo esito della soluzione concordataria. Ciò nell’interesse non soltanto del debitore ma anche e soprattutto dei creditori, in quanto sarebbe incongruo precludere loro il miglior soddisfacimento che il concordato sia in grado di assicurare (nella comparazione con l’alternativa fallimentare) per il mero fatto che il debitore abbia commesso, nel passato, atti ritenuti censurabili.
Sotto questo profilo, gli unici elementi che possono condurre all’interruzione prematura dell’iter concordatario sono gli atti di frode di cui all’art. 173.
In altri termini, se, da un lato, la condotta pregressa del debitore resta irrilevante ai fini dell’accesso al concordato e della regolare prosecuzione del suo iter, dall’altro, l’imprenditore è comunque tenuto, nell’avvalersi di detta procedura, al rispetto della regola di correttezza, dovendosi pertanto reputare inammissibile esclusivamente l’iniziativa che miri, per l’appunto, a frodare il ceto creditorio, coartandone in qualche modo l’assenso .
Di qui la conclusione secondo cui le condotte pregresse rimangono ininfluenti ai fini dell’ammissione al concordato, salvo che costituiscono fattori idonei a turbare l’andamento della procedura, con principale riguardo alla formazione del consenso dei creditori.
Da questo punto di vista appare corretto parlare di valenza “funzionale” della frode , la quale non viene in evidenza per il disvalore in sé della condotta, bensì per l’idoneità a falsare la genuina formazione della volontà del ceto creditorio.
In definitiva, sono frodatori soltanto quegli atti che risultino idonei a distorcere la valutazione dei creditori chiamati a esprimersi sulla soluzione concordataria.
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