Tesi etd-11202013-103151 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
GIARNERA, CONSIGLIA SIMONA
URN
etd-11202013-103151
Titolo
La formazione anticipata della prova nella disciplina dell'incidente probatorio
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Bonini, Valentina
Parole chiave
- incidente probatorio
- prova
Data inizio appello
09/12/2013
Consultabilità
Completa
Riassunto
L'incidente probatorio è un istituto del diritto processuale penale italiano previsto e disciplinato dall'art. 392 c.p.p.
Il legislatore ha introdotto nel nostro sistema questo istituto mediante il quale è possibile chiedere l'assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento.
Qualora, infatti, si prospetti una delle ipotesi menzionate dall'art. 392 c.p.p., il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio.
La formazione della prova verrà, pertanto, anticipata ad una fase anteriore rispetto a quella naturale, quella dibattimentale, ovvero durante la fase delle indagini preliminari.
Con la sent. n. 77 del 1994,la Corte Cost. ha esteso anche alla sede dell'udienza preliminare la possibilità di ricorso ad incidente probatorio.
La formazione anticipata della prova nella disciplina dell'incidente probatorio risponde ad un'esigenza di indefettibilità dell raccolta della prova, poiché mezzo rilevante ai fini della decisione del giudizio: un ritardo nella sua assunzione potrebbe, infatti, mettere in pericolo la possibilità di acquisire la prova stessa successivamente o pregiudicarne la genuinità.
Gli artt. 392 e ss. c.p.p. prevedono, quindi, le ipotesi nelle quali si realizza una deroga, un'ipotesi eccezionale, nel senso di "eccezione", al principio generale tipico del processo accusatorio in forza del quale la prova si forma, secondo i criteri di oralità e concentrazione, nel dibattimento, nel contraddittorio delle parti, innanzi al giudice terzo chiamato a decidere.
Durante la fase delle indagini preliminari, ovvero in udienza preliminare, quindi, sarà possibile "congelare" una particolare prova raccolta in questa fase preliminare per poterla presentare con carattere probatorio, appunto, nel dibattimento. Di qui il nome di "incidente, perché si tratta di una eccezione "una tantum" alla norma, e probatorio, perché avente valore di prova.
Il legislatore ha introdotto nel nostro sistema questo istituto mediante il quale è possibile chiedere l'assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento.
Qualora, infatti, si prospetti una delle ipotesi menzionate dall'art. 392 c.p.p., il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio.
La formazione della prova verrà, pertanto, anticipata ad una fase anteriore rispetto a quella naturale, quella dibattimentale, ovvero durante la fase delle indagini preliminari.
Con la sent. n. 77 del 1994,la Corte Cost. ha esteso anche alla sede dell'udienza preliminare la possibilità di ricorso ad incidente probatorio.
La formazione anticipata della prova nella disciplina dell'incidente probatorio risponde ad un'esigenza di indefettibilità dell raccolta della prova, poiché mezzo rilevante ai fini della decisione del giudizio: un ritardo nella sua assunzione potrebbe, infatti, mettere in pericolo la possibilità di acquisire la prova stessa successivamente o pregiudicarne la genuinità.
Gli artt. 392 e ss. c.p.p. prevedono, quindi, le ipotesi nelle quali si realizza una deroga, un'ipotesi eccezionale, nel senso di "eccezione", al principio generale tipico del processo accusatorio in forza del quale la prova si forma, secondo i criteri di oralità e concentrazione, nel dibattimento, nel contraddittorio delle parti, innanzi al giudice terzo chiamato a decidere.
Durante la fase delle indagini preliminari, ovvero in udienza preliminare, quindi, sarà possibile "congelare" una particolare prova raccolta in questa fase preliminare per poterla presentare con carattere probatorio, appunto, nel dibattimento. Di qui il nome di "incidente, perché si tratta di una eccezione "una tantum" alla norma, e probatorio, perché avente valore di prova.
File
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