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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11192019-183906


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
BONI, ANITA
URN
etd-11192019-183906
Titolo
Il divieto di espulsioni collettive nella recente prassi applicativa
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Marinai, Simone
Parole chiave
  • articolo 4 del protocollo n. 4
  • Corte Europea
  • espulsioni collettive
  • respingimenti
Data inizio appello
09/12/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
09/12/2089
Riassunto
Il seguente elaborato affronta il tema delle espulsioni collettive, vietato dall’articolo 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU.
Innanzitutto viene chiarito che cosa si intende per “espulsione”, cioè un’esclusione genericamente riferita sia a soggetti regolarmente soggiornanti presenti sul territorio sia a soggetti irregolari non ancora penetrati all'interno dello Stato. Questo termine ricomprende quindi tutte le possibili misure espulsive e di allontanamento configurabili. Inoltre si chiarisce il termine “collettiva”, distinguendola da altri sinonimi che vengono spesso utilizzati e chiarendo come le procedure collettive, che possono coinvolgere anche un piccolo gruppo di soggetti numericamente non determinato, sono caratterizzate dalla mancanza di un esame individuale delle singole posizioni.
Vengono illustrate poi le principali disposizioni in materia di espulsioni collettive, spiegando prima di tutto le ragioni del mancato inserimento di detto divieto all’interno della CEDU, che trova però collocazione all’interno del Protocollo n. 4 allegato a tale Convenzione, precisamente all’articolo 4. Il divieto di espulsioni collettive è disciplinato poi nella Convenzione Americana, nella Carta Africana, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nella Carta Araba, nella Convenzione degli Stati Indipendenti del Commonwealth e nella Dichiarazione di Santiago sui principi migratori.
A livello universale, il divieto di espulsioni collettive si trova all’interno del Progetto di articoli sull'espulsione di stranieri e nella Convenzione internazionale per la protezione dei lavoratori migranti e dei loro familiari.
Infine, viene analizzato il diritto consuetudinario in materia, illustrando come si possa ravvisare l'esistenza di una consuetudine regionale a livello europeo, contraria all'espulsione collettiva di stranieri, grazie all'apporto dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 ma arricchita in seguito da elementi “extra convenzionali” come la previsione generalizzata dell'obbligo di esame individuale nelle legislazioni statali e dell'Unione europea, il divieto di espulsioni collettive in accordi di gestione dei flussi migratori coinvolgenti Stati che non hanno ratificato il Protocollo n.4, le posizioni assunte dagli Stati europei nell'ambito delle organizzazioni internazionali regionali in merito a vari episodi di espulsioni collettive.
Dopodiché, vengono analizzate le caratteristiche principali che fondano il divieto in questione.
L’analisi verte innanzitutto sull’importanza del principio di legalità a cui deve riferirsi tale divieto, dopodiché ampio spazio viene dato a uno dei principi fondamentali a cui si collega il divieto in esame, cioè il principio di non respingimento. Viene analizzata poi un’altra caratteristica fondamentale, ovvero l’importanza dell’effettuazione di un esame ragionevole e oggettivo della situazione individuale di ciascun migrante, accompagnata dalla motivazione del provvedimento di respingimento. Infine, il divieto di espulsioni collettive si collega anche al principio di non discriminazione, in quanto molto spesso, dietro a false motivazioni di espulsione si sono nascosti veri e propri intenti razziali e discriminatori che hanno condotto all’espulsione in massa dei soggetti.
Il divieto di espulsioni collettive viene poi analizzato da un punto di vista della prassi giurisprudenziale europea che, nel corso degli anni, ha avuto modo di definire il divieto in esame.
È importante sottolineare i casi che hanno rappresentato un punto fondamentale nell’analisi che si sta svolgendo in merito: innanzitutto il caso Conka c. Belgio, che è stata la prima pronuncia europea in merito alla violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 4.
Poi il caso Hirsi c. Italia, che ha contribuito a definire il concetto di giurisdizione ed è stata la prima pronuncia che ha riguardato respingimenti in alto mare.
Il caso Georgia c. Russia che richiama il divieto di discriminazione, che, in questo caso, non deve nascondersi dietro ad un atto di espulsione collettiva.
Il caso Sharifi c. Italia e Grecia ha contribuito a confermare la linea giurisprudenziale e i principi derivanti dal caso Hirsi e infine il caso Khlaifia c. Italia, in cui la Grande Camera non ha condannato l’Italia in quanto non si era verificata la fattispecie vietata dall’articolo 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU. A tale riguardo vi sono stati altri casi in cui la Corte non ha condannato gli Stati per aver effettuato un respingimento collettivo e ciò ha contribuito e contribuisce alla definizione del divieto in esame.
Infine, è doveroso concentrarci sulla attuale e recente situazione italiana relativa ai respingimenti in mare e alle decisioni ministeriali che hanno riguardato la chiusura dei porti, per vedere in quale ottica si pongono e si possono porre rispetto al divieto di espulsioni collettive.
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