Tesi etd-11192019-103000 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CIULLI, CAMILLA
URN
etd-11192019-103000
Titolo
Il ruolo degli organi sociali nella gestione della crisi d'impresa
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bartalena, Andrea
Parole chiave
- crisi
- impresa
- organi sociali
Data inizio appello
09/12/2019
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il lavoro si propone di analizzare vari profili della gestione della crisi d'impresa, anche alla luce del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n.14). L'indagine prenderà, anzitutto, le mosse dai vari moniti europei che hanno ispirato la riforma delle procedure concorsuali. A tal proposito, si ricorda come i concetti di "Ristrutturazione precoce", "Seconda opportunità", "Rilevazione tempestiva della crisi d'impresa", siano tra le espressioni-chiave utilizzate dalle Istituzioni UE nei testi di direttive, regolamenti, raccomandazioni.
Verrà poi analizzata la nozione di "crisi d'impresa" che il CCI ha espressamente definito in termini di "probabilità di futura insolvenza", chiedendosi se una siffatta definizione, declinata nel senso della ragionevole certezza di ricaduta nello status più grave di insolvenza, non rischi di muoversi nella direzione opposta a quella di rilevazione tempestiva della crisi. Altra nozione sulla quale verrà riposta l'attenzione è quella di continuità aziendale, in quanto criterio di redazione del bilancio d’esercizio ma anche in quanto elemento che, soprattutto nel panorama delineato dal CCI, dovrà essere oggetto di costante monitoraggio da parte degli organi sociali.
Il lavoro si concentrerà poi sull'analisi di profili strettamente inerenti alla governance societaria, trattando, in particolar modo, l'obbligo, gravante sull’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituzione di assetti organizzativi adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi, il quale è stato espressamente previsto nel novellato art. 2086 c.c. L’analisi si soffermerà poi sulle problematiche legate alla espressa codificazione del principio di esclusiva competenza gestoria degli amministratori e alla sua trasposizione all'interno della disciplina delle società personali e delle s.r.l., modelli societari denotati (in particolare quello della società a responsabilità limitata) dalla spiccata tendenza ad attribuire competenze gestorie ai soci. Si tenterà, pertanto, di capire se una simile previsione debba configurarsi alla stregua di un’ipotesi di abrogazione implicita di tutte quelle norme che si pongono in contrasto con il principio di esclusività gestoria degli amministratori, oppure se si possa giungere ad altra soluzione interpretativa.
L'attenzione verrà poi focalizzata sulle misure di allerta previste dal CCI e, in particolare, sui doveri di segnalazione gravanti sugli organi di controllo, cercando di comprendere se e, nel caso, in che modo, la vasta gamma di doveri loro espressamente attribuiti possa dirsi innovata.
Particolare interesse verrà riposto sulla problematica, che talvolta si presenta, circa l’individuazione di quali siano le condotte concretamente e legittimamente attuabili dagli amministratori, data l’estrema genericità di alcuni doveri loro imposti dalla legge, primo tra tutti, il generico canone della diligenza, il quale, peraltro, si snoda nell’altrettanto generico dovere di corretta gestione e in quello dell’agire informato.
Infine, verranno trattati i profili di responsabilità derivanti dall'esercizio del potere gestorio e di controllo. In particolare, a seguito di un richiamo breve e schematico alle azioni di responsabilità in generale, l’attenzione verrà poi riposta sui profili relativi a simili azioni, quando queste sono calate all’interno del panorama concorsuale. In particolare, verranno analizzati aspetti inerenti alla legittimazione attiva circa l'esperibilità delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali. Un ultimo cenno sarà dedicato alle novità, introdotte dal CCI, legate alla problematica della quantificazione del danno nella fattispecie di responsabilità gestoria ex art. 2486 c.c.
Verrà poi analizzata la nozione di "crisi d'impresa" che il CCI ha espressamente definito in termini di "probabilità di futura insolvenza", chiedendosi se una siffatta definizione, declinata nel senso della ragionevole certezza di ricaduta nello status più grave di insolvenza, non rischi di muoversi nella direzione opposta a quella di rilevazione tempestiva della crisi. Altra nozione sulla quale verrà riposta l'attenzione è quella di continuità aziendale, in quanto criterio di redazione del bilancio d’esercizio ma anche in quanto elemento che, soprattutto nel panorama delineato dal CCI, dovrà essere oggetto di costante monitoraggio da parte degli organi sociali.
Il lavoro si concentrerà poi sull'analisi di profili strettamente inerenti alla governance societaria, trattando, in particolar modo, l'obbligo, gravante sull’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituzione di assetti organizzativi adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi, il quale è stato espressamente previsto nel novellato art. 2086 c.c. L’analisi si soffermerà poi sulle problematiche legate alla espressa codificazione del principio di esclusiva competenza gestoria degli amministratori e alla sua trasposizione all'interno della disciplina delle società personali e delle s.r.l., modelli societari denotati (in particolare quello della società a responsabilità limitata) dalla spiccata tendenza ad attribuire competenze gestorie ai soci. Si tenterà, pertanto, di capire se una simile previsione debba configurarsi alla stregua di un’ipotesi di abrogazione implicita di tutte quelle norme che si pongono in contrasto con il principio di esclusività gestoria degli amministratori, oppure se si possa giungere ad altra soluzione interpretativa.
L'attenzione verrà poi focalizzata sulle misure di allerta previste dal CCI e, in particolare, sui doveri di segnalazione gravanti sugli organi di controllo, cercando di comprendere se e, nel caso, in che modo, la vasta gamma di doveri loro espressamente attribuiti possa dirsi innovata.
Particolare interesse verrà riposto sulla problematica, che talvolta si presenta, circa l’individuazione di quali siano le condotte concretamente e legittimamente attuabili dagli amministratori, data l’estrema genericità di alcuni doveri loro imposti dalla legge, primo tra tutti, il generico canone della diligenza, il quale, peraltro, si snoda nell’altrettanto generico dovere di corretta gestione e in quello dell’agire informato.
Infine, verranno trattati i profili di responsabilità derivanti dall'esercizio del potere gestorio e di controllo. In particolare, a seguito di un richiamo breve e schematico alle azioni di responsabilità in generale, l’attenzione verrà poi riposta sui profili relativi a simili azioni, quando queste sono calate all’interno del panorama concorsuale. In particolare, verranno analizzati aspetti inerenti alla legittimazione attiva circa l'esperibilità delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali. Un ultimo cenno sarà dedicato alle novità, introdotte dal CCI, legate alla problematica della quantificazione del danno nella fattispecie di responsabilità gestoria ex art. 2486 c.c.
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