Tesi etd-11192013-190003 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CORSINI, LISA
URN
etd-11192013-190003
Titolo
Sulla sottrazione internazionale di minori: profili internazional-processualistici
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Calamia, Antonio Marcello
Parole chiave
- abolizione exequatur
- Convenzione Aja del 1980
- internazionale
- minori
- Regolamento n. 2201/2003
- riconoscimento ed esecuzione decisioni
- sottrazione
Data inizio appello
09/12/2013
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il fenomeno della sottrazione internazionale di minori ha acquistato, negli ultimi decenni, un rilievo sempre più importante come dimostrano i numeri del Dipartimento per la giustizia minorile.
Questo fenomeno va di pari passo con l’intensificarsi, anche a livello nazionale, di una serie di fattori di portata globale, quali l’aumento dei matrimoni tra soggetti di diversa nazionalità e la crescente mobilità delle persone, in coincidenza con la semplificazione delle formalità necessarie per attraversare le frontiere di molti Stati.
Lo studio da me effettuato si è concentrato innanzitutto su un excursus degli strumenti normativi che hanno preceduto l’approvazione della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Tale Convenzione, che ad oggi rappresenta lo strumento più completo in materia, si pone come obiettivo principale quello di ordinare il ritorno immediato del minore, a seguito di un trasferimento illecito o mancato rimpatrio, nel suo Stato di residenza abituale, tutelando il diritto di affidamento e il diritto di visita; anche se la Convenzione fa discendere, in caso di violazione dell’uno o dell’altro, tutele diverse.
Inoltre, a livello comunitario, è stato introdotto il Regolamento (CE) n. 2201/2003 che ha integrato alcune disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1980 cercando di rafforzare la tutela posta a livello internazionale. La novità più rilevante è rappresentata dall’art. 11, par. 8 in quanto, in virtù di tale norma, i giudici dello Stato di residenza abituale del minore, nonostante l’emanazione di un provvedimento contrario al ritorno del minore in base all’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980, possono emettere una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore . La novità è rappresentata dal fatto che tale decisione, non solo è in grado di superare il diniego di rimpatrio, ma una volta munita di apposito certificato, sarà dotata di immediata esecutività. Occorre precisare che l’abolizione del procedimento di exequatur, prevista dal Regolamento, si riferisce esclusivamente alle decisioni relative al diritto di visita e a quelle che hanno ad oggetto il ritorno del minore, emanate successivamente ad una decisione di non ritorno.
In conclusione, gli strumenti normativi posti per la regolazione di questo fenomeno, hanno come primo obiettivo quello di “armonizzare” la forte diversità delle legislazioni presenti all’interno dei singoli Stati, poiché è proprio questa diversità a rappresentare uno dei principali ostacoli per giungere ad una piena soluzione dei casi di sottrazione internazionale di minori. Il superamento della frontiera viene visto dal c.d. “rapitore” come il suo punto di forza, ed è proprio per questo che gli sforzi del legislatore comunitario vanno nella direzione di rendere possibile uno spazio giudiziario comune, fondato sulla cooperazione giudiziaria civile e che permetta di rafforzare la collaborazione tra le Autorità degli Stati membri; sforzo che è culminato proprio nell’abolizione del procedimento di exequatur in queste specifiche decisioni.
Tuttavia, secondo la dottrina maggioritaria, si è ben lontani da un diritto comune europeo, e molto probabilmente il fenomeno della sottrazione di minori potrà essere risolto solo in una cornice consolidata di cooperazione tra Stati, che al momento, ancora, manca.
Questo fenomeno va di pari passo con l’intensificarsi, anche a livello nazionale, di una serie di fattori di portata globale, quali l’aumento dei matrimoni tra soggetti di diversa nazionalità e la crescente mobilità delle persone, in coincidenza con la semplificazione delle formalità necessarie per attraversare le frontiere di molti Stati.
Lo studio da me effettuato si è concentrato innanzitutto su un excursus degli strumenti normativi che hanno preceduto l’approvazione della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Tale Convenzione, che ad oggi rappresenta lo strumento più completo in materia, si pone come obiettivo principale quello di ordinare il ritorno immediato del minore, a seguito di un trasferimento illecito o mancato rimpatrio, nel suo Stato di residenza abituale, tutelando il diritto di affidamento e il diritto di visita; anche se la Convenzione fa discendere, in caso di violazione dell’uno o dell’altro, tutele diverse.
Inoltre, a livello comunitario, è stato introdotto il Regolamento (CE) n. 2201/2003 che ha integrato alcune disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1980 cercando di rafforzare la tutela posta a livello internazionale. La novità più rilevante è rappresentata dall’art. 11, par. 8 in quanto, in virtù di tale norma, i giudici dello Stato di residenza abituale del minore, nonostante l’emanazione di un provvedimento contrario al ritorno del minore in base all’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980, possono emettere una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore . La novità è rappresentata dal fatto che tale decisione, non solo è in grado di superare il diniego di rimpatrio, ma una volta munita di apposito certificato, sarà dotata di immediata esecutività. Occorre precisare che l’abolizione del procedimento di exequatur, prevista dal Regolamento, si riferisce esclusivamente alle decisioni relative al diritto di visita e a quelle che hanno ad oggetto il ritorno del minore, emanate successivamente ad una decisione di non ritorno.
In conclusione, gli strumenti normativi posti per la regolazione di questo fenomeno, hanno come primo obiettivo quello di “armonizzare” la forte diversità delle legislazioni presenti all’interno dei singoli Stati, poiché è proprio questa diversità a rappresentare uno dei principali ostacoli per giungere ad una piena soluzione dei casi di sottrazione internazionale di minori. Il superamento della frontiera viene visto dal c.d. “rapitore” come il suo punto di forza, ed è proprio per questo che gli sforzi del legislatore comunitario vanno nella direzione di rendere possibile uno spazio giudiziario comune, fondato sulla cooperazione giudiziaria civile e che permetta di rafforzare la collaborazione tra le Autorità degli Stati membri; sforzo che è culminato proprio nell’abolizione del procedimento di exequatur in queste specifiche decisioni.
Tuttavia, secondo la dottrina maggioritaria, si è ben lontani da un diritto comune europeo, e molto probabilmente il fenomeno della sottrazione di minori potrà essere risolto solo in una cornice consolidata di cooperazione tra Stati, che al momento, ancora, manca.
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