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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-11182022-162047


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
FRASCA, PARIDE
URN
etd-11182022-162047
Titolo
La sottrazione internazionale di minori: criticità e prospettive alla luce del regolamento Bruxelles II-ter
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Marinai, Simone
Parole chiave
  • convenzione dell'Aja del 1980
  • regolamento Bruxelles II-bis
  • regolamento Bruxelles II-ter
  • sottrazione internazionale
  • minori
Data inizio appello
05/12/2022
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
05/12/2092
Riassunto
L’incremento dei matrimoni misti e l’incontro di culture diverse e distanti tra loro ha mutato profondamente il quadro relativo alle vicende familiari dove, in particolare, si è assistiti nel corso degli anni alla diffusione di un fenomeno alquanto spinoso: la sottrazione internazionale di minori.
Nell’elaborato viene analizzato il primo strumento di diritto internazionale privato adottato per regolamentare il fenomeno in esame, ovvero la Convenzione dell’Aja del 1980.
Il fine ultimo di tale strumento è teso a ripristinare lo status quo ante alla sottrazione, riportando il minore nello Stato di residenza abituale. Tuttavia, tra le norme della Convenzione, sono state altresì previste una serie di ipotesi che avrebbero consentito ai vari giudici nazionali di emettere provvedimenti ostativi al rimpatrio.
In tal senso, è apparso significativo l’intervento posto in essere dall’Unione europea, dove il legislatore, mediante l’adozione del Regolamento 2201/2003, è andato a creare un sistema che avrebbe dovuto rispondere, in maniera più efficiente, alle esigenze dello spazio giuridico europeo.
Il risultato, a cui si giunse, fu un sistema nel quale la Convenzione dell’Aja del 1980 avrebbe continuato ad essere applicata, ma così come integrata da apposite norme predisposte ad hoc dal Regolamento allorché la vicenda sottrattiva avesse coinvolto due Stati membri dell’Unione europea.
La novità più rilevante, ma che costituiva allo stesso tempo il puctum dolens di tale sistema europeo, era rappresentata dal peculiare meccanismo previsto dall’articolo 11 par. 6-8 del Regolamento, mediante il quale si consentiva al giudice dello Stato d’origine di ordinare il rientro del minore, a prescindere dalla decisione ostativa adottata precedentemente, ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione dell’Aja, dal giudice dello Stato di rifugio.
Lo studio effettuato si è concentrato poi sulla recente implementazione, nel sistema europeo, del nuovo Regolamento Bruxelles II-ter e sul modo in cui, mediante esso, il legislatore europeo abbia cercato di rimediare alle problematiche emerse in passato.
In tal senso, se le novità apportate lasciano trapelare un notevole passo in avanti grazie all’eliminazione della possibilità per il giudice dello Stato d’origine di “ricontrollare” la decisione emessa dal proprio corrispettivo estero, in realtà non bisogna lasciarsi ingannare e credere che ogni criticità sia stata pienamente superata.
Infatti, secondo quanto predisposto dall’attuale Regolamento, qualora una delle parti decidesse di instaurare, nello Stato di residenza abituale, un procedimento avente un oggetto più ampio, riguardante la responsabilità genitoriale, ecco che di nuovo diventa possibile per il giudice dello Stato d’origine ordinare il rientro del minore, nonostante il precedente provvedimento ostativo emesso dal giudice dello Stato di rifugio.
Inoltre, in tale nuovo Regolamento emerge ictu oculi il nuovo approccio adottato dal legislatore europeo, un approccio teso a valorizzare il superiore interesse del minore in maniera marcata.
In tal senso, si è cercato di garantire non tanto e non soltanto un “semplice” rientro del fanciullo nello Stato d’origine, ma l’intento è stato quello di assicurare che proprio tale rientro possa effettivamente essere, in ultima istanza, “sicuro” per il minore.
Sotto tale aspetto, una delle novità più rilevanti introdotte è la possibilità di sospendere l’esecuzione dell’ordine di rimpatrio allorché fosse riscontrato, dopo l’emanazione del provvedimento, un mutamento delle circostanze originarie, ma è altresì rilevante l’ampliamento effettuato dal legislatore in relazione alla possibilità, per il giudice dello Stato di rifugio, di adottare misure di protezione, tese alla tutela del fanciullo.
In particolare, l’elemento innovativo si coglie soprattutto nel fatto che tali misure possono, ad oggi, conservare i propri effetti anche al di fuori dello Stato di emissione o, più precisamente, tali misure conservano i propri effetti fin tanto che i giudici dello Stato d’origine non siano essi stessi in grado di adottare delle misure ritenute più opportune per proteggere il minore.
Tuttavia, non bisogna credere che tramite tali modifiche alla disciplina previgente si sia superata ogni criticità: infatti, verrà messo in evidenza un possibile vulnus di sistema, in relazione a particolari vicende familiari caratterizzate da episodi di violenza domestica.
In conclusione, sicuramente il Regolamento Bruxelles II-ter interviene in maniera decisa nella regolamentazione di tali vicende, ma è indispensabile che il legislatore continui nella sua opera, considerando il nuovo Regolamento Bruxelles II-ter come un buon punto di partenza e non anche come un punto d’arrivo.
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