Tesi etd-11152019-114001 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
RICCIOTTI, GINEVRA
URN
etd-11152019-114001
Titolo
Maternità surrogata eseguita all'estero e conservazione dello stato di figlio alla prova dell'ordine pubblico.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Favilli, Chiara
Parole chiave
- adozione
- adozione in casi particolari
- best interest of the child
- interesse
- maternità
- minore
- ordine pubblico
- surrogata
- trascrizione
Data inizio appello
09/12/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
09/12/2089
Riassunto
Questo elaborato nasce con l’intenzione di analizzare la tutela giuridica data nel nostro ordinamento al minore concepito all’estero tramite Surrogacy, pratica vietata e perseguita penalmente dalla legge 40 del 2004.
Nella parte iniziale dell’elaborato viene affrontato il problema del cd. Turismo procreativo che comporta, di fatto, un aggiramento del divieto in parola, determinando la necessità di far fronte alle questioni problematiche che ne derivano, legate in particolare al mantenimento da parte del minore del suo status filiationis acquisito all’estero. Si è messo in luce come il colpevole silenzio del legislatore sul tema degli effetti della surrogazione, abbia richiesto l’indispensabile intervento della giurisprudenza. Con un excursus delle principali sentenze emesse nel recente passato, si è dato conto di come, a fronte di un orientamento più aperto alle nuove istanze quale quello della Corte EDU, i giudici interni, inevitabilmente vincolati dalle coordinate del sistema, abbiano dato risposte diverse e non sempre omogenee all’esigenza di tutela del minore dovendosi questi inevitabilmente confrontare con la mutevole nozione di ordine pubblico. Si è sottolineato come tale nozione abbia condotto inizialmente l’avallo delle richieste di trascrizione effettuate nel nostro ordinamento, per poi ispirare il ricorso alla cd. Adozione in casi particolari. Tale analisi è stata effettuata apprezzando le differenti casistiche che hanno condotto ad una soluzione piuttosto che all’altra, ricordando come la trascrizione sia stata ammessa solo nei casi di PMA eseguita all’estero da due donne, entrambe partecipanti quindi al concepimento del minore, senza che si potesse in questo caso parlare di vera e propria surrogacy, mentre la via dell’adozione in casi particolari è stata individuata come unica forma di tutela ammissibile nei casi di ricorso alla maternità surrogata.
Con un’analisi piuttosto approfondita si è voluto dar conto di come la giurisprudenza abbia dovuto tenere come punto di riferimento principale nelle controversie in esame, il principio del cd. Best interest of the child, criterio chiamato a guidare le decisioni che riguardano il minore secondo le indicazioni di molte convenzioni internazionali, una tra tutte la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Passando attraverso le principali riforme che hanno interessato il nostro ordinamento, si è sottolineato come tale criterio ermeneutico sia ormai diventato essenziale nell’assumere tutte le decisioni che involvono la figura del minore. Se ne è dato conto richiamando la casistica interna e sovranazionale relativa non solo alla trascrizione degli atti di nascita ma anche alla loro rettificazione e delibazione, la vicenda della sottrazione internazionale del minore, quella dell’affidamento a coppie omosessuali, i provvedimenti di Kafalah fino a evidenziare come tale principio abbia ispirato le questioni di legittimità costituzionale recentemente sollevate, con riferimento alla impossibilità di formare nel nostro ordinamento un atto di nascita recante due genitori dello stesso sesso.
Nell’ultima parte dell’elaborato si sono tirate le somme del lavoro in particolare confrontando le due diverse soluzioni individuate dalla giurisprudenza volte al mantenimento dello stato di figlio, quella della trascrizione e quella dell’adozione in casi particolari, questo allo scopo di valutare se la soluzione individuata da ultimo dalle Sezioni Unite corrisponda effettivamente all’interesse del minore e se sia conforme alle indicazioni di recente date dalle Corte EDU nel suo primo parere consultivo. Si è evidenziato come quello dell’adozione in casi particolari, per altro non pienamente in linea con le indicazioni sovranazionali, sia di fatto un compromesso tra le esigenze di tutela del minore e la contrarietà al diritto interno delle pratiche da cui è sorto il legame di filiazione, compromesso che porta inevitabilmente con sé un vulnus di tutela, quanto meno se confrontato con la diversa soluzione della trascrizione.
Nella parte iniziale dell’elaborato viene affrontato il problema del cd. Turismo procreativo che comporta, di fatto, un aggiramento del divieto in parola, determinando la necessità di far fronte alle questioni problematiche che ne derivano, legate in particolare al mantenimento da parte del minore del suo status filiationis acquisito all’estero. Si è messo in luce come il colpevole silenzio del legislatore sul tema degli effetti della surrogazione, abbia richiesto l’indispensabile intervento della giurisprudenza. Con un excursus delle principali sentenze emesse nel recente passato, si è dato conto di come, a fronte di un orientamento più aperto alle nuove istanze quale quello della Corte EDU, i giudici interni, inevitabilmente vincolati dalle coordinate del sistema, abbiano dato risposte diverse e non sempre omogenee all’esigenza di tutela del minore dovendosi questi inevitabilmente confrontare con la mutevole nozione di ordine pubblico. Si è sottolineato come tale nozione abbia condotto inizialmente l’avallo delle richieste di trascrizione effettuate nel nostro ordinamento, per poi ispirare il ricorso alla cd. Adozione in casi particolari. Tale analisi è stata effettuata apprezzando le differenti casistiche che hanno condotto ad una soluzione piuttosto che all’altra, ricordando come la trascrizione sia stata ammessa solo nei casi di PMA eseguita all’estero da due donne, entrambe partecipanti quindi al concepimento del minore, senza che si potesse in questo caso parlare di vera e propria surrogacy, mentre la via dell’adozione in casi particolari è stata individuata come unica forma di tutela ammissibile nei casi di ricorso alla maternità surrogata.
Con un’analisi piuttosto approfondita si è voluto dar conto di come la giurisprudenza abbia dovuto tenere come punto di riferimento principale nelle controversie in esame, il principio del cd. Best interest of the child, criterio chiamato a guidare le decisioni che riguardano il minore secondo le indicazioni di molte convenzioni internazionali, una tra tutte la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Passando attraverso le principali riforme che hanno interessato il nostro ordinamento, si è sottolineato come tale criterio ermeneutico sia ormai diventato essenziale nell’assumere tutte le decisioni che involvono la figura del minore. Se ne è dato conto richiamando la casistica interna e sovranazionale relativa non solo alla trascrizione degli atti di nascita ma anche alla loro rettificazione e delibazione, la vicenda della sottrazione internazionale del minore, quella dell’affidamento a coppie omosessuali, i provvedimenti di Kafalah fino a evidenziare come tale principio abbia ispirato le questioni di legittimità costituzionale recentemente sollevate, con riferimento alla impossibilità di formare nel nostro ordinamento un atto di nascita recante due genitori dello stesso sesso.
Nell’ultima parte dell’elaborato si sono tirate le somme del lavoro in particolare confrontando le due diverse soluzioni individuate dalla giurisprudenza volte al mantenimento dello stato di figlio, quella della trascrizione e quella dell’adozione in casi particolari, questo allo scopo di valutare se la soluzione individuata da ultimo dalle Sezioni Unite corrisponda effettivamente all’interesse del minore e se sia conforme alle indicazioni di recente date dalle Corte EDU nel suo primo parere consultivo. Si è evidenziato come quello dell’adozione in casi particolari, per altro non pienamente in linea con le indicazioni sovranazionali, sia di fatto un compromesso tra le esigenze di tutela del minore e la contrarietà al diritto interno delle pratiche da cui è sorto il legame di filiazione, compromesso che porta inevitabilmente con sé un vulnus di tutela, quanto meno se confrontato con la diversa soluzione della trascrizione.
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