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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11152015-215121


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
DINI, MARINA
URN
etd-11152015-215121
Titolo
Motivazione culturale e diritto penale: libertà sessuale ed incolumità della persona alla prova di un nuovo paradigma
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. De Francesco, Giovannangelo
Parole chiave
  • libertà sessuale
  • multiculturalismo
  • mutilazioni genitali femminili
  • reati culturalmente motivati
  • rilevanza penale della motivazione culturale
Data inizio appello
09/12/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
La presente trattazione ha lo scopo di affrontare una tematica che recentemente sta acquistando sempre più rilevanza nel panorama giuridico penale, ossia quella dei reati culturalmente motivati.
L’intensità dei flussi migratori fa sì che la nostra società stia diventando multiculturale; ciò spinge il diritto penale ad affrontare il problema che si pone quando un soggetto, appartenente ad una cultura diversa, ponga in essere condotte che nel Paese di arrivo costituiscono reato, ma che sono tollerate o considerate lecite dalla sua cultura d’origine.
Dopo aver definito il concetto di cultura penalmente rilevante ed aver illustrato i due principali modelli con cui i Paesi occidentali affrontano i conflitti culturali (il modello francese c.d. assimilazionista e quello anglosassone c.d. multiculturalista), la presente indagine si concentra principalmente sui reati culturalmente motivati che attengono alla sfera sessuale della persona, quali i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, di cui sarà esaminata la relativa applicazione giurisprudenziale.
Sarà presa in considerazione l’ipotesi più emblematica di reato culturalmente motivato, ossia la pratica di mutilazione genitale femminile, di cui saranno individuati gli aspetti socio-culturali e medico-legali e il trattamento giuridico anteriore e successivo alla legge 7/2006 che ha introdotto nel nostro sistema una fattispecie ad hoc (art. 583 bis).
Nell’ultimo capitolo sarà affrontata la questione più qualificante, concernente la rilevanza penale che il fattore culturale può assumere nell’ordinamento penale. La domanda fondamentale che la dottrina in materia si è posta è la seguente: individuare la soluzione nelle categorie dogmatiche del reato de lege lata, oppure impegnarsi ad elaborare una soluzione de lege ferenda, tramite la previsione di una causa generale di esclusione della pena?
L’indagine, volta a capire se sia possibile riconoscere un carattere attenuante o esimente alla motivazione culturale attraverso le categorie dogmatiche, porterà a constatare come certi casi possano essere sì risolti in senso favorevole al reo, ma in ragione della mera applicazione della disciplina che il sistema penale già offre e senza che la motivazione culturale giochi un ruolo particolarmente rilevante.
Rispetto alle condotte che mostrano un’intima ed irriducibile adesione al precetto culturale, si registra un fallimento delle funzioni generalpreventive e specialpreventive della pena, che si dimostra insufficiente a scoraggiare la commissione dei reati.
Parrebbe allora più opportuno utilizzare la categoria della non punibilità con riferimento alle ipotesi di limitata gravità che non offendano interessi fondamentali di terzi. La ratio di opportunità politico-criminale su cui si basa tale categoria, che nulla toglie all’illiceità e al disvalore del fatto, sembra poter offrire una soluzione alla problematica dei reati culturalmente motivati: la scelta di lasciare uno spazio di impunità alle minoranze etniche potrebbe infatti porsi in un’ottica di mediazione tra culture, riducendo il rischio di conflitti.
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