logo SBA

ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11142023-174434


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
PANDOZZI, FRANCESCA
URN
etd-11142023-174434
Titolo
Evoluzione della famiglia e misure patrimoniali tra coniugi.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Murgo, Caterina
Parole chiave
  • misure patrimoniali
  • famiglia
  • evoluzione
Data inizio appello
04/12/2023
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
04/12/2063
Riassunto
L’elaborato si propone di ricostruire l’evoluzione del concetto di famiglia nella disciplina del nostro ordinamento, con particolare riferimento agli sviluppi delle famiglie non fondate sul matrimonio o costituite dopo la cessazione o lo scioglimento del matrimonio, in relazione ai rapporti patrimoniali.
La Famiglia non è un concetto univoco ed immutabile, ma segue gli sviluppi del costume sociale. Allo stesso modo il diritto, data la sua essenziale storicità, risponde alle esigenze della società e ne segue gli sviluppi.
Se si considera il tema della famiglia non fondata sul matrimonio, nel diritto di famiglia attuale, è un fenomeno ormai pacifico. Nella sensibilità comune, la famiglia, oggi, non è più considerata come quel particolare rapporto che discende dalla stipulazione del matrimonio, ma come una relazione, eterosessuale o omossessuale, fondata sull’affetto e sulla comunione di vita tra due partners, che prescinde dall’esistenza di un vincolo matrimoniale. Quando si parla di una pluralità di modelli familiari oggi pacificamente si ammette che il concetto stesso di famiglia vada valutato nel modo di essere di una esperienza e non nella sua riconducibilità a schemi normativi.
Per lungo tempo il tema della famiglia è stato assunto proprio a paradigma del confine tra fatto e diritto.
Punto di partenza è costituito dal fondamento giuridico della famiglia nel nostro ordinamento, riconosciuta dall’art. 29 della Costituzione come “società naturale fondata sul matrimonio”, in cui l’essere umano si forma e sviluppa la propria personalità. Tale modello di famiglia è stato utilizzato per secoli come prototipo della famiglia “tradizionale” in contrapposizione alle altre forme di rapporto, considerate come concubinato e penalmente sanzionate dall’articolo 560 del Codice Penale. E ciò in considerazione del fatto che, almeno nei Paesi cattolici, la nozione di famiglia era assolutamente condivisa secondo uno schema da tutti accettato e condiviso: matrimonio eterosessuale tra i coniugi quale atto fondativo di una famiglia con figli, propri o adottivi.
Prime svolte si sono verificate solo a partire dagli anni Sessanta, in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme penali sull’adulterio e sul concubinato, che ha aperto la strada per il riconoscimento di altri modelli di famiglia ugualmente meritevoli di tutela giuridica.
Il passo successivo è stato poi compiuto negli anni Settanta, con l’introduzione del divorzio (l. 898/1970) e con la riforma del diritto di famiglia (l. 151/1975), con la quale vengono riorganizzati i rapporti personali e patrimoniali, di coppia e di genitorialità sulla base dei principi di libertà, responsabilità, parità e solidarietà. Negli anni Ottanta si entra nella fase più matura del dibattito, in cui si cerca di attribuire una rilevanza giuridica alla famiglia non fondata sul matrimonio, attraverso diverse ricostruzioni della volontà dei costituenti da parte di dottrina e giurisprudenza. Il fondamento giuridico viene così individuato nell’articolo 2 della Costituzione, riservato alle formazioni sociali, cioè ogni forma di comunità, semplice o complessa, in cui si sviluppa la personalità del singolo. Dopo questo riconoscimento, le unioni non fondate sul matrimonio sono state a lungo relegate nella categoria della cosiddetta “famiglia di fatto”, cioè una famiglia dotata del requisito della stabilità in un rapporto solidale e affettivo, ma alla quale manca la formalità del matrimonio. Il legislatore, pur senza ignorare la rilevanza giuridica di tali unioni, non ha però ritenuto opportuno dettare una disciplina organica, intervenendo solo su specifiche materie, mediante equiparazione alle coppie unite in matrimonio. ulteriori tutele sono state introdotte dalla Corte costituzionale, la quale si riserva di intervenire per risolvere specifiche situazioni prive di disciplina adeguata e dalla normativa degli enti locali per l’accesso ad alcuni servizi essenziali.
In seguito all’approvazione della L.76/2016 si è assistito ad una ulteriore articolazione del fenomeno della famiglia di fatto, non essendo la disciplina applicabile a tutte le tipologie di convivenza more uxorio. Occorre quindi distinguere tra convivenze di fatto e convivenze more uxorio, che continuano ad essere regolare dal complesso di principi precedenti all’introduzione del nuovo modello di convivenza.
Il tema della convivenza viene poi in rilievo con particolare riferimento all’assegno di divorzio e, in particolare, alla sua revoca in caso di nuova convivenza da parte dell’ex coniuge beneficiario.
File