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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11102022-183828


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CASCIANI, MATILDE
URN
etd-11102022-183828
Titolo
Le modalità di risoluzione delle controversie fiscali internazionali in materia di doppia imposizione
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Bellé, Brunella
Parole chiave
  • controversie fiscali
  • convenzioni contro la doppia imposizione
  • Direttiva (UE) 2017/1852
  • doppia imposizione internazionale ed europea
  • Modello OCSE
Data inizio appello
05/12/2022
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
05/12/2092
Riassunto
Il diffondersi negli ordinamenti dei criteri di imposizione di tipo personale o mondiale, pensato per i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, in forza del quale si richiamano a tassazione tutti i redditi prodotti dal contribuente, indipendentemente da come questi si siano realizzati, e criteri di imposizione di tipo reale o territoriale, in virtù dei quali i soggetti non residenti, che operano occasionalmente in quel determinato Stato, sono tenuti a corrispondere dei tributi; può condurre nella prassi a una possibile sovrapposizione degli stessi criteri tra gli Stati. L’esito che ne consegue è un esercizio parallelo della sovranità tributaria nei confronti del medesimo contribuente, con conseguenze insorgenza del fenomeno della doppia imposizione.
Nel presente elaborato verrà affrontato questo fenomeno sotto diversi profili; dai suoi elementi essenziali, agli strumenti messi a disposizione degli Stati per prevenirlo, per giungere poi all’analisi delle diverse procedure amichevoli, prospettate dal Modello OCSE, per la risoluzione delle controversie fiscali che possono originare dall’interpretazione e applicazione delle Convenzioni contro la doppia imposizione.
Il problema centrale è dato dall’assenza, nel contesto internazionale ed europeo, di un espresso divieto di doppia imposizione. Al contempo, il carattere particolarmente ostativo del fenomeno, in grado di influenzare negativamente l’allocazione della ricchezza e le libertà fondamentali dei soggetti, ha fatto in modo tale che gli Stati si prendessero carico del problema disponendo: o strumenti “unilaterali” mediante i quali fronteggiare autonomamente il fenomeno, oppure, a strumenti “bilaterali”, e dunque convenzionali, grazie ai quali ripartire l’esercizio della sovranità tributaria. Tuttavia, l’efficacia una convenzione bilaterale è subordinata al fatto che i due Stati coinvolti interpretino coerentemente le disposizioni del trattato. L’eventuale divergenza interpretativa (e non solo), che inevitabilmente può sorgere tra due Stati, nonostante la minuziosa disciplina interpretativa fornita dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e dal Modello OCSE, consentono di giungere alla parte finale dell’elaborato, avente ad oggetto la risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione. A tal proposito, verranno analizzate le diverse procedure amichevoli prospettate dal Modello OCSE, e la Direttiva (UE) 2017/1852, meglio nota come direttiva DRM (Dispute Resolution Mechanism), la quale ampia l’ambito di applicazione della già vigente Convenzione di Arbitrato europeo, cercando di superarne le relative criticità e disponendo una procedura più efficace ed efficiente per risolvere le controversie fiscali, nel contesto del corretto funzionamento del mercato interno.
Dopo aver analizzato in materia più approfondita i temi qui accennati, sono tratte delle considerazioni personali partendo dall’assunto che, pur in mancanza di una norma di diritto primario europeo, che espressamente vieti il fenomeno della doppia imposizione, oggi sia possibile affermare di essere in presenza di un divieto di natura non più solo convenzionale, bensì anche consuetudinario. Considerazioni saranno mosse anche alla luce della nuova procedura amichevole-arbitrale nel contesto europeo, la sua effettiva applicazione ed eventuali profili di criticità, con un’ultima analisi di dettaglio dei dati forniti dal dipartimento delle Finanze circa l’effettivo riscontro nella prassi degli obbiettivi posti dalla nuova procedura amichevole.
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