Tesi etd-11102014-114712 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
AVIGLIANO, VALENTINA
URN
etd-11102014-114712
Titolo
Gli strumenti di esecuzione indiretta nel diritto di famiglia
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Cecchella, Claudio
Parole chiave
- astreinte
- obblighi di fare e non fare
- penalità di mora
Data inizio appello
02/12/2014
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il presente studio ha per oggetto il tema degli strumenti di esecuzione indiretta nel diritto di famiglia.
L’importanza che il ricorso agli strumenti di coercizione indiretta riveste nella materia delle relazioni di famiglia ha costituito, in particolare, il fondamento sulla cui base sono state fissate le direttrici della ricerca. L’inquadramento del problema all'interno della sfera familiare ha permesso di chiarire, innanzitutto, il ruolo che le misure coercitive sono chiamate ad assolvere nell'ambito delle controversie, tra genitori in tema di esercizio della potestà e di affidamento della prole.
Precisamente, l’oggetto della ricerca ha avuto come riferimento condizionante l’infungibilità degli obblighi, caratterizzante gli obblighi in materia delle relazioni familiari, o meglio l’applicazione degli strumenti di coercizione indiretta è condizionata al fatto che le prestazioni richieste al genitore obbligato siano infungibili.
La questione trova disciplina all'interno dell’articolo 709-ter c. p. c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006, la numero 54. La ratio dell’intervento del legislatore deve essere ricondotta all'esigenza di reagire alle carenze del processo esecutivo, in materia di attuazione degli obblighi in campo familiare e creare un quadro di misure di coercizione indiretta della volontà del genitore, spinto in questo modo ad adempiere al meglio gli obblighi imposti dai provvedimenti del giudice. A seguito della riforma del codice di procedura, avvenuta con legge 18 giugno 2009, numero 69, è stato introdotto l’art. 614-bis c. p. c., si tratta di una misura a carattere generale che da vita a una tecnica particolare di esecuzione indiretta, attuata mediante uno strumento di “pressione psicologica” nei confronti del soggetto condannato, che consiste in una somma di denaro a favore del creditore e destinata ad aumentare progressivamente e in modo automatico per ogni giorno di ritardo nell'inottemperanza. Le misure coercitive di cui all'art. 614-bis ipotizzano una misura coercitiva ripetuta nel tempo per ogni violazione, mentre l’art. 709-ter pone una misura forfettaria ed una tantum.
L’intento cui si è cercato di dare soddisfazione nel corso dello svolgimento dell’intero lavoro risponde, invero, alla necessità di fornire idonei strumenti di tutela nell'ambito delle relazioni familiari, laddove sono coinvolte situazioni personali in senso stretto, ma anche situazioni di natura economica, che non consentono, almeno per ciò che concerne il diritto applicabile, una netta distinzione tra situazioni personali e situazioni patrimoniali, in realtà sono situazioni che implicano, fortemente i diritti della persona, il diritto di vivere della persona. E proprio questa peculiarità di una situazione che, al di là della distinzione fra situazioni personali e situazioni economiche, pone problemi unitari, pone una serie di elementi importanti che emergono come esigenza di tutela delle situazioni e degli interessi in senso unitario nel diritto di famiglia, rappresentato dalla tutela urgente, che è ben evidente sul piano cognitivo, ma deve essere un’esigenza anche sul piano esecutivo.
L’importanza che il ricorso agli strumenti di coercizione indiretta riveste nella materia delle relazioni di famiglia ha costituito, in particolare, il fondamento sulla cui base sono state fissate le direttrici della ricerca. L’inquadramento del problema all'interno della sfera familiare ha permesso di chiarire, innanzitutto, il ruolo che le misure coercitive sono chiamate ad assolvere nell'ambito delle controversie, tra genitori in tema di esercizio della potestà e di affidamento della prole.
Precisamente, l’oggetto della ricerca ha avuto come riferimento condizionante l’infungibilità degli obblighi, caratterizzante gli obblighi in materia delle relazioni familiari, o meglio l’applicazione degli strumenti di coercizione indiretta è condizionata al fatto che le prestazioni richieste al genitore obbligato siano infungibili.
La questione trova disciplina all'interno dell’articolo 709-ter c. p. c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006, la numero 54. La ratio dell’intervento del legislatore deve essere ricondotta all'esigenza di reagire alle carenze del processo esecutivo, in materia di attuazione degli obblighi in campo familiare e creare un quadro di misure di coercizione indiretta della volontà del genitore, spinto in questo modo ad adempiere al meglio gli obblighi imposti dai provvedimenti del giudice. A seguito della riforma del codice di procedura, avvenuta con legge 18 giugno 2009, numero 69, è stato introdotto l’art. 614-bis c. p. c., si tratta di una misura a carattere generale che da vita a una tecnica particolare di esecuzione indiretta, attuata mediante uno strumento di “pressione psicologica” nei confronti del soggetto condannato, che consiste in una somma di denaro a favore del creditore e destinata ad aumentare progressivamente e in modo automatico per ogni giorno di ritardo nell'inottemperanza. Le misure coercitive di cui all'art. 614-bis ipotizzano una misura coercitiva ripetuta nel tempo per ogni violazione, mentre l’art. 709-ter pone una misura forfettaria ed una tantum.
L’intento cui si è cercato di dare soddisfazione nel corso dello svolgimento dell’intero lavoro risponde, invero, alla necessità di fornire idonei strumenti di tutela nell'ambito delle relazioni familiari, laddove sono coinvolte situazioni personali in senso stretto, ma anche situazioni di natura economica, che non consentono, almeno per ciò che concerne il diritto applicabile, una netta distinzione tra situazioni personali e situazioni patrimoniali, in realtà sono situazioni che implicano, fortemente i diritti della persona, il diritto di vivere della persona. E proprio questa peculiarità di una situazione che, al di là della distinzione fra situazioni personali e situazioni economiche, pone problemi unitari, pone una serie di elementi importanti che emergono come esigenza di tutela delle situazioni e degli interessi in senso unitario nel diritto di famiglia, rappresentato dalla tutela urgente, che è ben evidente sul piano cognitivo, ma deve essere un’esigenza anche sul piano esecutivo.
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tesi_Val...liano.pdf | 7.18 Mb |
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