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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11062020-094451


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
VATTERONI, ALESSANDRO
URN
etd-11062020-094451
Titolo
Il ruolo dell'avvocato nella negoziazione assistita
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Cecchella, Claudio
Parole chiave
  • negoziazione assistita
Data inizio appello
09/12/2020
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Le funzioni e le attività tipiche della professione forense sono in continua evoluzione: l’avvocato è chiamato sempre più ad adoperarsi per la risoluzione dei problemi degli altri, clienti e controparti, in un’ottica anche di chiarimento e pacificazione preventiva, e non solo di intervento successivo, legato al momento patologico dei rapporti interpersonali. Allo stesso modo, costantemente si evolve il sistema giustizia, che risulta essere sempre più diretto alla ricerca di soluzioni che consentano di raggiungere l’obiettivo dell’efficienza. La volontà di riconoscere un ruolo maggiormente incisivo e centrale ai difensori, in riferimento alle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie, emerge chiaramente dalle recenti riforme intervenute. La situazione che caratterizza la giustizia in Italia, non più in grado di far fronte tempestivamente alle necessità di tutela del cittadino, ha spinto negli ultimi anni a riflettere e ricercare metodi per la risoluzione di controversie, alternativi al ricorso alla tutela giurisdizionale. Tra le varie riforme finalizzate a risolvere i problemi che caratterizzano il sistema giustizia, si colloca proprio il d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, diretto a stabilire “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. La prima parte della normativa del 2014, avente il dichiarato scopo di fornire risposte ad esigenze strutturali di carattere deflattivo, si è occupata dell’eliminazione dell’arretrato civile, prevedendo la possibilità, su richiesta congiunta delle parti, del trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti davanti ai tribunali e alle corti d’appello. La seconda parte del decreto-legge riguarda la negoziazione assistita (artt. 2-11), in relazione alla quale saranno dedicati i capitoli II e IV del presente scritto. La terza parte del decreto disciplina la rivoluzionaria possibilità per i coniugi senza figli comuni a carico di procedere alla separazione e al divorzio direttamente dinanzi all’ufficiale di stato civile. La quarta parte del decreto ha previsto altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione; infine, la quinta parte riguarda le misure a tutela del credito e di accelerazione del processo esecutivo. La procedura di negoziazione assistita, mutuata dall’esperienza francese della c.d. convention de procédure participative e ispirata alla prassi sorta nei paesi nordamericani nota come c.d. collaborative law, è costituita da tre differenti fasi, che saranno oggetto d’indagine all’interno della presente trattazione: a) la prima consiste essenzialmente nella sottoscrizione ad opera delle parti di un accordo, la c.d. convenzione di negoziazione assistita, attraverso il quale queste convengono di “cooperare in buona fede e con lealtà” per risolvere in via amichevole una controversia concernente diritti disponibili, tramite l’assistenza di legali; b) la seconda fase è costituita dalla vera e propria attività di negoziazione; c) la terza, infine, è rappresentata dall’eventuale raggiungimento di un accordo che pone fine alla lite, idoneo a integrare un titolo esecutivo ed anche un titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Come si avrà modo di rilevare nel capitolo IV, il decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modifiche nella legge n. 162 del 2014, ha previsto una sostanziale modifica della normativa vigente in materia di separazione e di divorzio. Con il sopra citato provvedimento cade il monopolio del giudice sugli effetti della separazione e del divorzio, pur conservandosi la via alternativa della separazione consensuale e del divorzio congiunto, secondo le forme previgenti. La legge di riforma riconosce agli accordi tra i coniugi negoziati con l’assistenza di legali, un’efficacia parificabile a quella di un decreto di omologa della separazione consensuale e/o di una sentenza di divorzio congiunto, senza più la necessità dell’intervento dell’autorità giudiziaria. Esaminando puntualmente la disciplina prevista dal legislatore, è evidente il ruolo di spicco attribuito non solo ai soggetti destinatari degli effetti dello stesso, che rimangono i principali protagonisti della negoziazione, ma anche agli avvocati coinvolti in tale complessa attività. La negoziazione assistita da avvocati, introdotta e disciplinata dal sopra citato decreto-legge (convertito con modifiche in legge), ha avuto nel nostro sistema giuridico un forte impatto nella valorizzazione dell’autonomia negoziale e nella ridefinizione delle funzioni dell’avvocato, non più solo difensore delle parti nel processo, ma consulente e promotore di accordi.
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