Tesi etd-11052021-120338 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CANNIZZARO, GAJA
Indirizzo email
g.cannizzaro1@studenti.unipi.it, gaja.cannizzaro@gmail.com
URN
etd-11052021-120338
Titolo
Le invenzioni dei dipendenti tra industria e ricerca
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Dott.ssa Kutufà, Ilaria
Parole chiave
- attività di ricerca
- attività industriali
- invenzioni dei dipendenti
Data inizio appello
06/12/2021
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
06/12/2091
Riassunto
Con la presente trattazione si intende offrire una disamina sul tema delle invenzione dei dipendenti sia nelle attività industriali che nell’attività di ricerca.
Questa trattazione inizierà con l’approfondimento della disciplina “generale” specificamente dettata in tema di invenzioni dei dipendenti dal Codice della proprietà industriale, il decreto legislativo n.30 del 10 febbraio 2010, il quale ha modificato parzialmente la disciplina previgente, la quale era prevista agli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge invenzioni del 1939 e dall’articolo 34 del d.p.R 10 gennaio 1957 n.3. Sebbene in prima battuta la Commissione Ministeriale incaricata di effettuare il riassetto normativo fosse intenzionata a semplificare la disciplina previgente, proponeva di sostituire le due fattispecie relative alle invenzioni di servizio e alle invenzioni di azienda, con un’unitaria tipologia inventiva, caratterizzata dal fatto che l’invenzione fosse stata realizzata contestualmente all’esecuzione o all’adempimento di un contratto e/o rapporto di lavoro. In quest’ipotesi, i diritti patrimoniali sarebbero spettati al datore di lavoro, mentre all’inventore dipendente sarebbe stato sempre e comunque corrisposto un equo premio. Nella bozza definitiva elaborata è stata confermata la duplice fattispecie del 1939. Di conseguenza, è stata riproposta anche l’attribuzione dell’equo premio, calcolato secondo la cd.formula tedesca, da parte del datore al dipendente solo nel caso di invenzione d’azienda, subordinatamente alla brevettazione del trovato, questo fino al decreto legislativo 13 febbraio 2010 n.131, il cd decreto correttivo, il quale ha modificato l’art 64, II comma, chiarendo che venga riconosciuto l’equo premio al dipendente non solo allorquando il datore di lavoro decida di brevettare l’invenzione, ma anche qualora, per strategia imprenditoriale opta per l’utilizzo dell’invenzione stessa in regime di segretezza industriale .
Al comma III dell’art. 64 c.p.i. è stata mantenuta invariata anche la terza fattispecie di invenzione del dipendente, cioè l’invenzione occasionale. Il testo degli artt. 25 e 26 della l.i., infine, è stato riproposto, con alcune precisazioni, rispettivamente ai commi IV,V e VI dell’art. 64 c.p.i.
All’interno della normativa contenuta nel Codice della Proprietà Industriale, è rinvenibile una disciplina speciale, in quanto derogatoria dell’ordinaria, riservata ad una specifica categoria di ricercatori, ossia quelli legati da un contratto di lavoro alle Università o agli Enti Pubblici il cui ruolo istituzionale sia rivolto alla ricerca.
La nuova regolamentazione, invero, è stata introdotta per la prima volta dall’art 7 della L. n. 383/2001, che a disciplinare la materia derogatoria ha, a sua volta, inserito nella normativa previgente l’art 24-bis.
Ciò che ha portato il legislatore ad introdurre una novità di così alto rilievo in materia industriale è stata la lamentata inefficienza delle istituzioni pubbliche nella valorizzazione dell’attività di ricerca e di quanto ad essa connesso; in particolare, veniva rilevato dalla maggior parte della dottrina il mancato adeguato sfruttamento economico dei risultati della ricerca pubblica, nonché l’inerzia a proporre domanda di brevettazione delle nuove scoperte e invenzioni compiute dai dipendenti delle Università o degli Enti di pubblica ricerca.
La normativa in questione è stata oggetto di plurime e serrate critiche, anche nell’ambito dei lavori preparatori del D.lgs. n. 30/2005 essa è stata oggetto di un serio tentativo di modifica. Nonostante ciò, per i motivi che si vedranno infra, la normativa derogatoria è stata confermata anche nel Codice della Proprietà Industriale ed è stata riproposta, quasi letteralmente, nell’art 65 del c.p.i..
Ed infine un’attenzione viene posta al tema della risoluzione delle controversie tra dipendente e datore di lavoro, ponendo l’accento soprattutto al tema del ricorso agli ADR, in subordine alla giurisdizione ordinaria.
Questa trattazione inizierà con l’approfondimento della disciplina “generale” specificamente dettata in tema di invenzioni dei dipendenti dal Codice della proprietà industriale, il decreto legislativo n.30 del 10 febbraio 2010, il quale ha modificato parzialmente la disciplina previgente, la quale era prevista agli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge invenzioni del 1939 e dall’articolo 34 del d.p.R 10 gennaio 1957 n.3. Sebbene in prima battuta la Commissione Ministeriale incaricata di effettuare il riassetto normativo fosse intenzionata a semplificare la disciplina previgente, proponeva di sostituire le due fattispecie relative alle invenzioni di servizio e alle invenzioni di azienda, con un’unitaria tipologia inventiva, caratterizzata dal fatto che l’invenzione fosse stata realizzata contestualmente all’esecuzione o all’adempimento di un contratto e/o rapporto di lavoro. In quest’ipotesi, i diritti patrimoniali sarebbero spettati al datore di lavoro, mentre all’inventore dipendente sarebbe stato sempre e comunque corrisposto un equo premio. Nella bozza definitiva elaborata è stata confermata la duplice fattispecie del 1939. Di conseguenza, è stata riproposta anche l’attribuzione dell’equo premio, calcolato secondo la cd.formula tedesca, da parte del datore al dipendente solo nel caso di invenzione d’azienda, subordinatamente alla brevettazione del trovato, questo fino al decreto legislativo 13 febbraio 2010 n.131, il cd decreto correttivo, il quale ha modificato l’art 64, II comma, chiarendo che venga riconosciuto l’equo premio al dipendente non solo allorquando il datore di lavoro decida di brevettare l’invenzione, ma anche qualora, per strategia imprenditoriale opta per l’utilizzo dell’invenzione stessa in regime di segretezza industriale .
Al comma III dell’art. 64 c.p.i. è stata mantenuta invariata anche la terza fattispecie di invenzione del dipendente, cioè l’invenzione occasionale. Il testo degli artt. 25 e 26 della l.i., infine, è stato riproposto, con alcune precisazioni, rispettivamente ai commi IV,V e VI dell’art. 64 c.p.i.
All’interno della normativa contenuta nel Codice della Proprietà Industriale, è rinvenibile una disciplina speciale, in quanto derogatoria dell’ordinaria, riservata ad una specifica categoria di ricercatori, ossia quelli legati da un contratto di lavoro alle Università o agli Enti Pubblici il cui ruolo istituzionale sia rivolto alla ricerca.
La nuova regolamentazione, invero, è stata introdotta per la prima volta dall’art 7 della L. n. 383/2001, che a disciplinare la materia derogatoria ha, a sua volta, inserito nella normativa previgente l’art 24-bis.
Ciò che ha portato il legislatore ad introdurre una novità di così alto rilievo in materia industriale è stata la lamentata inefficienza delle istituzioni pubbliche nella valorizzazione dell’attività di ricerca e di quanto ad essa connesso; in particolare, veniva rilevato dalla maggior parte della dottrina il mancato adeguato sfruttamento economico dei risultati della ricerca pubblica, nonché l’inerzia a proporre domanda di brevettazione delle nuove scoperte e invenzioni compiute dai dipendenti delle Università o degli Enti di pubblica ricerca.
La normativa in questione è stata oggetto di plurime e serrate critiche, anche nell’ambito dei lavori preparatori del D.lgs. n. 30/2005 essa è stata oggetto di un serio tentativo di modifica. Nonostante ciò, per i motivi che si vedranno infra, la normativa derogatoria è stata confermata anche nel Codice della Proprietà Industriale ed è stata riproposta, quasi letteralmente, nell’art 65 del c.p.i..
Ed infine un’attenzione viene posta al tema della risoluzione delle controversie tra dipendente e datore di lavoro, ponendo l’accento soprattutto al tema del ricorso agli ADR, in subordine alla giurisdizione ordinaria.
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