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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11022023-174955


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
POGGIONI, CHIARA
URN
etd-11022023-174955
Titolo
L'accertamento con adesione
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof.ssa Bellé, Brunella
Parole chiave
  • verification with acceptance
  • accertamento con adesione
Data inizio appello
01/12/2023
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
01/12/2093
Riassunto
La procedura dell’accertamento con adesione, disciplinato del D.Lgs. n. 218/1997, offre al contribuente la possibilità di regolare i suoi debiti fiscali in modo da evitare eventuali controversie legali.
Questa è una sorta di accordo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, che può essere stipulato sia prima che dopo l’emissione di un avviso di accertamento, a condizione che il contribuente non presenti un ricorso al giudice tributario.
Questo accordo è applicabile ad una vasta gamma di imposte, sia dirette che indirette, ed è disponibile sia su richiesta del contribuente che su iniziativa dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
La procedura di accertamento con adesione è estesa a tutti i tipi di contribuenti, inclusi persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti e sostituti d’imposta.
Questa opzione può essere offerta sia in risposta ad un avviso di accertamento, sia dopo un controllo effettuato dall’ufficio delle imposte o dalla Guardia di Finanza, che può includere accessi, ispezioni o verifiche.
L’accertamento con adesione consente al contribuente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative, le quali saranno pari ad un terzo del minimo stabilito dalla legge. In aggiunta, per le violazioni che potrebbero dare luogo a procedimenti penali, il completamento dell’adesione tramite il pagamento delle somme dovute prima dell’avvio ufficiale del processo di primo grado costituisce una circostanza attenuante.

Il procedimento di accertamento con adesione può essere avviato in due modi differenti.
-Iniziativa d’ufficio:
L'ufficio può prendere l’iniziativa e, mediante un invito a comparire, chiedere al contribuente di esaminare la possibilità di definire in modo concordato la sua situazione fiscale prima di emettere un avviso di accertamento. L’invito a comparire serve principalmente a fornire informazioni, indicando i periodi d’imposta soggetti all’accertamento, la data e il luogo dell’appuntamento, nonché i dati rilevanti per l’accertamento. È importante notare che se il contribuente rifiuta l’invito a comparire, non potrà più ricorrere a questa opzione per gli stessi elementi e periodi d'imposta indicati nell’invito.
-Richiesta del contribuente:
Il contribuente stesso può instaurare il processo presentando una richiesta scritta in cui chiede all’ufficio di elaborare una proposta di accertamento per una possibile regolarizzazione fiscale. La richiesta può essere presentata prima di ricevere una notifica di accertamento, a condizione che non sia preceduta da un invito a comparire. Inoltre, è possibile presentare la richiesta dopo aver ricevuto una notifica di accertamento, a meno che non siano trascorsi i termini per presentare un ricorso.
La richiesta deve essere accompagnata da tutte le informazioni personali e recapiti possibili, compresi i numeri di telefono. È fondamentale consegnare la richiesta all’ufficio che ha emesso l’atto entro sessanta giorni dalla notifica, mediante consegna diretta o tramite posta. La data di arrivo all’ufficio è considerata valida se inviata tramite posta ordinaria, mentre la data di spedizione vale se inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, l’ufficio comunicherà al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire.
Il contribuente può avviare il procedimento anche se sono stati condotti accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, ma in questo caso, l’ufficio emetterà l’invito solo se lo ritiene appropriato.

Il completamento del processo di adesione coinvolge un processo negoziale in cui le parti possono avere più incontri successivi. Durante questi incontri, il contribuente ha il diritto di farsi rappresentare o assistere da un procuratore.
Se le parti riescono a raggiungere un accordo, i dettagli dell’accordo vengono formalizzati in un documento chiamato “atto di adesione” e deve essere firmato da entrambe le parti coinvolte. L’intera procedura viene considerata conclusa solo quando il contribuente effettua il pagamento delle somme stabilite nell’accordo. È solo in questo momento che si può considerare definito il rapporto tributario.
Se non viene raggiunto un accordo, il contribuente ha sempre la possibilità di presentare un ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso o che verrà emesso successivamente dall’ufficio delle imposte.
A partire dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione, vengono sospesi i termini per un periodo di novanta giorni, sia per quanto riguarda la possibilità di presentare un eventuale ricorso, sia per quanto riguarda il pagamento delle imposte stabilite. Alla fine di questo intervallo di tempo, se il contribuente non ha raggiunto un accordo con l’Amministrazione fiscale allora ha la facoltà di contestare l’atto ricevuto presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Il contribuente ha la possibilità di scegliere tra due opzioni per effettuare il pagamento, o attraverso un’unica soluzione entro venti giorni dalla compilazione dell’atto o può optare per il pagamento rateale, che prevede un massimo di otto rate trimestrali di uguale ammontare (sedici rate trimestrali se l’importo dovuto supera i 50.000 euro).
La prima rata deve essere pagata entro venti giorni dalla compilazione dell’atto.
Su ciascuna delle rate successive verranno calcolati gli interessi, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento della prima rata.
Dopo aver effettuato il pagamento dell’importo totale o della prima rata, il contribuente deve fornire all'ufficio la ricevuta entro dieci giorni.
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