Tesi etd-10122015-115541 |
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Tipo di tesi
Tesi di dottorato di ricerca
Autore
VALENTI, FRANCESCO
URN
etd-10122015-115541
Titolo
L'adempimento del terzo e le figure di confine
Settore scientifico disciplinare
IUS/01
Corso di studi
SCIENZE GIURIDICHE
Relatori
tutor Prof.ssa Navarretta, Emanuela
Parole chiave
- adempimento del terzo
- obbligazioni
- pagamento al terzo
- pagamento per mezzo del terzo
Data inizio appello
17/10/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
L’istituto dell’adempimento del terzo rappresenta un tema classico di indagine sotto molteplici punti di vista. Esso, infatti: a) costituisce una vicenda dello sviluppo del rapporto obbligatorio idonea a soddisfare l’interesse del creditore e a realizzare, in questa maniera, il diritto di credito; b) dà luogo ad una forma di attribuzione di natura controversa, giacché in dottrina si discute vivamente se essa abbia la struttura di atto negoziale o di atto giuridico in senso stretto; c) si presenta come una figura assai prossima ad altri istituti che con esso condividono il fatto di discostarsi dallo schema generale tipico del rapporto obbligatorio, secondo il quale la prestazione deve essere eseguita dal debitore nelle mani del creditore, come il pagamento al terzo legittimato (o adiectus solutionis causa) di cui all’art. 1188 c.c. e la delegatio solvendi, di cui all’art. 1269 c.c. Tali fattispecie risultano caratterizzate dalla presenza di un terzo, che si affianca al creditore e al debitore, anche se la sua “terzietà” di manifesta di volta in volta in modo differente.
Proprio con riguardo alla questione sub c), e prendendo come punto di riferimento il soggetto che materialmente esegue il pagamento, occorre osservare che, nel caso dell’art. 1180 c.c., il solvens è “terzo” rispetto al rapporto obbligatorio nel quale interviene ed alle rispettive parti di esso, ed adempie l’obbligo altrui anche nell’ipotesi in cui dovesse esservi tenuto in base ad un suo distinto rapporto che lo leghi al debitore, purché privo di rilevanza giuridica esterna. Nel caso dell’art. 1188 c.c., il solvens–indicato è, invece, soggetto passivo del rapporto obbligatorio, che adempie pagando al “terzo” indicatario e, per questa via, attua direttamente, in veste di debitore, l’obbligo che lo lega al proprio creditore–indicante, controparte e soggetto attivo del rapporto, il quale, a sua volta, può assumere la veste di debitore nell’ambito di un altro rapporto obbligatorio che lo leghi all’indicatario. Infine, nel caso della delegatio solvendi, il solvens–delegato assume, rispetto al delegatario, il ruolo di “terzo” per mezzo del quale il debitore–delegante esegue indirettamente la prestazione dovuta al proprio creditore–delegatario, costituente l’oggetto del rapporto di valuta (c.d. delegazione passiva); così come l’accipiens–delegatario assume, rispetto al delegato, il ruolo di terzo per mezzo del quale il creditore–delegante riceve, in via altrettanto indiretta, la prestazione dovutagli dal proprio debitore–delegato, costituente l’oggetto del rapporto di provvista (c.d. delegazione attiva).
All’esame delle affinità e delle divergenze tra la fattispecie dell’adempimento “del terzo” (art. 1180 c.c.) e le fattispecie “confinanti” dell’indicazione di pagamento (art. 1188 c.c.) e della delegatio solvendi (art. 1269 c.c.) – per le quali possono essere utilizzate le espressioni atecniche di “pagamento al terzo” e di “pagamento per mezzo del terzo” – sarà dedicato il presente lavoro.
Proprio con riguardo alla questione sub c), e prendendo come punto di riferimento il soggetto che materialmente esegue il pagamento, occorre osservare che, nel caso dell’art. 1180 c.c., il solvens è “terzo” rispetto al rapporto obbligatorio nel quale interviene ed alle rispettive parti di esso, ed adempie l’obbligo altrui anche nell’ipotesi in cui dovesse esservi tenuto in base ad un suo distinto rapporto che lo leghi al debitore, purché privo di rilevanza giuridica esterna. Nel caso dell’art. 1188 c.c., il solvens–indicato è, invece, soggetto passivo del rapporto obbligatorio, che adempie pagando al “terzo” indicatario e, per questa via, attua direttamente, in veste di debitore, l’obbligo che lo lega al proprio creditore–indicante, controparte e soggetto attivo del rapporto, il quale, a sua volta, può assumere la veste di debitore nell’ambito di un altro rapporto obbligatorio che lo leghi all’indicatario. Infine, nel caso della delegatio solvendi, il solvens–delegato assume, rispetto al delegatario, il ruolo di “terzo” per mezzo del quale il debitore–delegante esegue indirettamente la prestazione dovuta al proprio creditore–delegatario, costituente l’oggetto del rapporto di valuta (c.d. delegazione passiva); così come l’accipiens–delegatario assume, rispetto al delegato, il ruolo di terzo per mezzo del quale il creditore–delegante riceve, in via altrettanto indiretta, la prestazione dovutagli dal proprio debitore–delegato, costituente l’oggetto del rapporto di provvista (c.d. delegazione attiva).
All’esame delle affinità e delle divergenze tra la fattispecie dell’adempimento “del terzo” (art. 1180 c.c.) e le fattispecie “confinanti” dell’indicazione di pagamento (art. 1188 c.c.) e della delegatio solvendi (art. 1269 c.c.) – per le quali possono essere utilizzate le espressioni atecniche di “pagamento al terzo” e di “pagamento per mezzo del terzo” – sarà dedicato il presente lavoro.
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