Tesi etd-09262011-170048 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
GIANNARELLI, MATTEO
URN
etd-09262011-170048
Titolo
I REATI DI BANCAROTTA
Dipartimento
ECONOMIA
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof.ssa Abu Awwad, Amal
Parole chiave
- Esposizione di un caso pratico
Data inizio appello
12/10/2011
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
12/10/2051
Riassunto
La prima parte del lavoro è incentrata sull’analisi dei reati di bancarotta. È stato preso in esame il reato di bancarotta fraudolenta propria patrimoniale, documentale e preferenziale. L’analisi della disciplina sui reati di bancarotta fraudolenta condotta nella prima parte del presente lavoro ha consentito di meglio comprendere le dinamiche del caso concreto ora analizzato al fine di metterne in rilievo gli aspetti più interessanti.
In particolare, nel caso preso in esame, l’attenzione si è concentrata sulla condotta dell'imprenditore fallito, il quale aveva tenuto un contegno tale da determinare l’instaurarsi di un procedimento penale a suo carico.
La condotta dell'imprenditore – che, come visto, in tale prospettiva è il soggetto attivo del reato – ha difatti integrato i presupposti di due diverse fattispecie: quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e quella bancarotta fraudolenta preferenziale (supra cap. 2). In particolare, è stato puntualmente riscontrato nel caso di specie il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale atteso che l’imprenditore aveva distratto attività dal conto “Amministratori c/anticipi”. A tale ultimo riguardo, appare opportuno ribadire quanto già sottolineato: il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale lede di fatto la par condicio creditorum, differenziandosi in siffatta prospettiva dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale con la quale dunque, non trovandosi in rapporto di specialità, concorre. Nel caso analizzato (supra capitolo 3), l'amministratore, con il contegno tenuto, ha difatti privilegiato sé stesso
anteponendosi alla massa creditoria in un contesto in cui non vantava ex lege alcun privilegio. Anzi, in un contesto in cui il soddisfacimento dei suoi crediti era postergato a quello dei crediti della massa creditoria.
Come visto, l’imprenditore è stato altresì perseguito per aver commesso il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la cui pena edittale ex art. 216 della L.F. è maggiore rispetto a quella prevista dal legislatore per la bancarotta fraudolenta preferenziale. In questa prospettiva, appare ancora una volta opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 219 n. 1 L.F., l'imprenditore che commetta più fatti fra quelli previsti dagli artt. 216, 217 e 218 L.F. può incorrere in un aumento di pena.
In particolare, nel caso preso in esame, l’attenzione si è concentrata sulla condotta dell'imprenditore fallito, il quale aveva tenuto un contegno tale da determinare l’instaurarsi di un procedimento penale a suo carico.
La condotta dell'imprenditore – che, come visto, in tale prospettiva è il soggetto attivo del reato – ha difatti integrato i presupposti di due diverse fattispecie: quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e quella bancarotta fraudolenta preferenziale (supra cap. 2). In particolare, è stato puntualmente riscontrato nel caso di specie il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale atteso che l’imprenditore aveva distratto attività dal conto “Amministratori c/anticipi”. A tale ultimo riguardo, appare opportuno ribadire quanto già sottolineato: il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale lede di fatto la par condicio creditorum, differenziandosi in siffatta prospettiva dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale con la quale dunque, non trovandosi in rapporto di specialità, concorre. Nel caso analizzato (supra capitolo 3), l'amministratore, con il contegno tenuto, ha difatti privilegiato sé stesso
anteponendosi alla massa creditoria in un contesto in cui non vantava ex lege alcun privilegio. Anzi, in un contesto in cui il soddisfacimento dei suoi crediti era postergato a quello dei crediti della massa creditoria.
Come visto, l’imprenditore è stato altresì perseguito per aver commesso il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la cui pena edittale ex art. 216 della L.F. è maggiore rispetto a quella prevista dal legislatore per la bancarotta fraudolenta preferenziale. In questa prospettiva, appare ancora una volta opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 219 n. 1 L.F., l'imprenditore che commetta più fatti fra quelli previsti dagli artt. 216, 217 e 218 L.F. può incorrere in un aumento di pena.
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