Tesi etd-09242013-115757 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
GROSSI, MARCO
URN
etd-09242013-115757
Titolo
Residenza fiscale e localizzazione del reddito
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof. Bellé, Brunella
Parole chiave
- residenza fiscale
Data inizio appello
10/10/2013
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il presente lavoro affronta la tematica della residenza fiscale e della localizzazione del reddito al fine di fornire un quadro chiaro e completo della relativa disciplina, delineando i punti di contatto con determinati istituti oggetto di specifica trattazione. La residenza fiscale delle società e il c.d. fenomeno della esterovestizione rivestono un carattere di estrema attualità che assume una sicura valenza sotto differenti profili.
In primo luogo, sussistono notevoli difficoltà applicative della specifica disciplina a causa del coinvolgimento di ordinamenti differenti, con norme spesso del tutto disomogenee tra di loro, le quali impongono la ricerca costante di strumenti di dialogo tra i vari Stati per evitare fenomeni di dual residence e, conseguentemente, di doppia imposizione. È ben noto come, in tema di residenza, si possano applicare vari principi di tassazione, tra cui il principio di mondialità (worldwide principle), per il quale sono tassati tutti i redditi ovunque prodotti da soggetti residenti e i redditi generati nello Stato da soggetti non residenti , ed il principio di territorialità (source principle), secondo cui sono tassati soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato da soggetti residenti. A tal proposito, in virtù del fatto che l’ordinamento italiano adotta il principio di mondialità, è doveroso evidenziare il legame con l’art. 53 della Costituzione, in quanto, esso recitando che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, dalla sua applicazione si evince che tutti i soggetti, ancorché privi della cittadinanza italiana, posti in un rapporto di connessione con il territorio in seguito alla fruizione dei pubblici servizi, sono tenuti a contribuire.
In secondo luogo, analizzando il profilo legislativo, le modifiche normative sono state introdotte ad opera del dl 4 luglio 2006 che, con la previsione del comma 5-bis all’art. 73, ha posto l’onere della prova in capo al contribuente, determinando in questo modo una profonda revisione nella struttura societaria al fine di rispettare i requisiti richiesti dalla legge. Significativi appaiono, inoltre, da un lato l’azione dell’Amministrazione finanziaria che si è susseguita alla normativa suddetta e, dall’altro, gli aggiornamenti apportati dall’OCSE in data 18 luglio 2008 al Modello di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni e al relativo Commentario.
In primo luogo, sussistono notevoli difficoltà applicative della specifica disciplina a causa del coinvolgimento di ordinamenti differenti, con norme spesso del tutto disomogenee tra di loro, le quali impongono la ricerca costante di strumenti di dialogo tra i vari Stati per evitare fenomeni di dual residence e, conseguentemente, di doppia imposizione. È ben noto come, in tema di residenza, si possano applicare vari principi di tassazione, tra cui il principio di mondialità (worldwide principle), per il quale sono tassati tutti i redditi ovunque prodotti da soggetti residenti e i redditi generati nello Stato da soggetti non residenti , ed il principio di territorialità (source principle), secondo cui sono tassati soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato da soggetti residenti. A tal proposito, in virtù del fatto che l’ordinamento italiano adotta il principio di mondialità, è doveroso evidenziare il legame con l’art. 53 della Costituzione, in quanto, esso recitando che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, dalla sua applicazione si evince che tutti i soggetti, ancorché privi della cittadinanza italiana, posti in un rapporto di connessione con il territorio in seguito alla fruizione dei pubblici servizi, sono tenuti a contribuire.
In secondo luogo, analizzando il profilo legislativo, le modifiche normative sono state introdotte ad opera del dl 4 luglio 2006 che, con la previsione del comma 5-bis all’art. 73, ha posto l’onere della prova in capo al contribuente, determinando in questo modo una profonda revisione nella struttura societaria al fine di rispettare i requisiti richiesti dalla legge. Significativi appaiono, inoltre, da un lato l’azione dell’Amministrazione finanziaria che si è susseguita alla normativa suddetta e, dall’altro, gli aggiornamenti apportati dall’OCSE in data 18 luglio 2008 al Modello di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni e al relativo Commentario.
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