Tesi etd-09182019-133656 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
COCCIOLO, GIULIA
URN
etd-09182019-133656
Titolo
Il rito penale a confronto con il processo tributario (le vicende probatorie e gli incerti confini del ne bis in idem)
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bresciani, Luca
Parole chiave
- doppio binario
- ne bis in idem
- processo penale
- processo tributario
Data inizio appello
07/10/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
07/10/2089
Riassunto
In questo elaborato si propone l’evoluzione del rapporto tra processo penale e processo tributario andando a toccare i punti più salienti dall’evoluzione storica dal ’29 alle recenti sentenze del 2019.
Partendo appunto dalla legge n. 4 del 1929 con l’introduzione della pregiudiziale tributaria con tale legge rubricata “Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie” si presentò quale vera e propria legge generale sull’illecito tributario e sul procedimento per accertare le violazioni di norme tributarie. Nel dopoguerra e anche dopo gli anni ‘70 ci sono state delle riforme preganti su tale rapporto, partendo dall’introduzione dell’IVA e du anche modificato il T.U. sulle imposte dirette con la soppressione dell’imposta di Ricchezza Mobile e l’istituzione dell’I.r.Pe.F/I.r.Pe.G. Al contempo, il d.p.r. 600/1973 e il d.p.r. 633/1972, in vigore dal primo gennaio 1974, incisero sulla disciplina procedimentale dell’attuazione dell’obbligazione tributaria e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative. Dopo tali riforme si arrivò all’introduzione del nuovo codice Vassalli e ad un ulteriore riforma quella del 10 marzo n.74 del 2000 che introdusse il principio del “doppio binario”. Da questo momento in poi fu eliminata la pregiudiziale tributaria e si è cercato di trovare appunto di incontro tra i due processi così da farli “coesistere” e da riuscire a far proseguire entrambi i processi senza obbligare uno di essi ad arrestare il proprio cammino e di conseguenza assegnare doppia sanzione l’una penale e l’altra amministrativa allo stesso soggetto su cui pendono entrambi i processi aventi lo stesso oggetto, o in caso contrario arrivare alla conclusione di assegnare solo una delle due sanzioni.
A questo proposito bisogna anche discutere di un altro principio contrastante con il doppio binario, ossia il principio del ne bis in idem in cui appunto si enunciava che il medesimo fatto possa essere addebitato più volte allo stesso soggetto, qualora l’applicazione di una sola delle norme in cui il fatto è riconducibile ne esaurisca, per intero, il contenuto di disvalore sia da un punto di vista oggettivo, che soggettivo. In fine concludendo con un ulteriore problema riguardante l’introduzione e l’utilizzo delle risultanze penali nel processo tributario e viceversa.
Partendo appunto dalla legge n. 4 del 1929 con l’introduzione della pregiudiziale tributaria con tale legge rubricata “Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie” si presentò quale vera e propria legge generale sull’illecito tributario e sul procedimento per accertare le violazioni di norme tributarie. Nel dopoguerra e anche dopo gli anni ‘70 ci sono state delle riforme preganti su tale rapporto, partendo dall’introduzione dell’IVA e du anche modificato il T.U. sulle imposte dirette con la soppressione dell’imposta di Ricchezza Mobile e l’istituzione dell’I.r.Pe.F/I.r.Pe.G. Al contempo, il d.p.r. 600/1973 e il d.p.r. 633/1972, in vigore dal primo gennaio 1974, incisero sulla disciplina procedimentale dell’attuazione dell’obbligazione tributaria e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative. Dopo tali riforme si arrivò all’introduzione del nuovo codice Vassalli e ad un ulteriore riforma quella del 10 marzo n.74 del 2000 che introdusse il principio del “doppio binario”. Da questo momento in poi fu eliminata la pregiudiziale tributaria e si è cercato di trovare appunto di incontro tra i due processi così da farli “coesistere” e da riuscire a far proseguire entrambi i processi senza obbligare uno di essi ad arrestare il proprio cammino e di conseguenza assegnare doppia sanzione l’una penale e l’altra amministrativa allo stesso soggetto su cui pendono entrambi i processi aventi lo stesso oggetto, o in caso contrario arrivare alla conclusione di assegnare solo una delle due sanzioni.
A questo proposito bisogna anche discutere di un altro principio contrastante con il doppio binario, ossia il principio del ne bis in idem in cui appunto si enunciava che il medesimo fatto possa essere addebitato più volte allo stesso soggetto, qualora l’applicazione di una sola delle norme in cui il fatto è riconducibile ne esaurisca, per intero, il contenuto di disvalore sia da un punto di vista oggettivo, che soggettivo. In fine concludendo con un ulteriore problema riguardante l’introduzione e l’utilizzo delle risultanze penali nel processo tributario e viceversa.
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